CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio limitatamente alla condanna a favore dell'Ente disposta ai sensi dell'art. 322 -quater c.p. e che il ricorso sia per il resto dichiarato inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, a seguito di rito abbreviato e concessa l'attenuante di cui all'art. 353-bis cod. pen., condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni di reclusione per i delitti di peculato (art. 314 cod. pen.) e corruzione (artt. 319, 321 cod. pen.). La pronuncia era appellata dall'imputato, dal Procuratore della Repubblica nonché dalla parte civile e, con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Messina, esclusa la circostanza attenuante dell'art. 353-bis cod. pen., rideterminava la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione; applicava, in conseguenza, le pene accessorie dell'interdizione legale per la durata della pena e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; confermava la provvisionale, decurtata della somma già restituita, e condannava l'imputato al pagamento, in favore del Comune di Taormina, di una somma pari ad euro 25.590,63 - equivalente al prezzo della corruzione - a titolo di riparazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 322-quater cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato che, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articola i seguenti sette motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione quanto all'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.). L'appello del pubblico ministero avverso la sentenza pronunciata a seguito di rito abbreviato avrebbe dovuto ritenersi inammissibile poiché eccepiva profili diversi dal "mutamento del titolo di reato" (art. 443 cod. proc. pen.), espressione da intendere, nella sua non derogabile estensione interpretativa, come mutamento della qualificazione giuridica del fatto complessivamente contestato. Per contro, il fatto di ritenere più grave una fattispecie piuttosto che l'altra, ai fini della continuazione, non ha comportato alcun mutamento del titolo di reato. 2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in rapporto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al mezzo di impugnazione. La Corte d'appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio individuando quale reato più grave il peculato e, muovendo dal presupposto che non fosse possibile applicare una pena base inferiore a quella stabilita nel minimo per l'altro reato legato dal vincolo della continuazione, non ha fatto riferimento al minimo di quattro anni previsto dal peculato, bensì al minimo di sei anni previsto dalla corruzione. Tuttavia, sulla base della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, fermo restando l'individuazione della violazione più grave, qualora il giudice intenda graduare al livello più basso la dosimetria della pena, non gli è consentito applicare una pena in concreto inferiore al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati unificati dall'identità del disegno. La Corte territoriale, quindi, dovendo muovere nel definire il trattamento sanzionatorio dalla pena prevista per il reato di peculato, dopo aver operato sulla stessa gli aumenti per la continuazione, non avrebbe potuto irrogare una pena complessivamente inferiore a quella prevista nel minimo per uno dei reati-satellite, per poi operare su questa la riduzione per la scelta del rito. 2.3. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 323-bis cod. pen. Il ricorrente chiede sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 323-bis, comma 2, cod. pen., ritenuta irragionevole là dove non prevede che l'attenuante della collaborazione operi anche per il peculato, con pregiudizio, delle finalità rieducative della pena. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 2, cod. pen. Nella sentenza impugnata si legge che la condotta tenuta dal ricorrente era assolutamente inidonea a configurare quella incisiva collaborazione atta a svelare nei reati di corruzione l'attività dei correi ed a recuperare somme ed utilità trasferite. Trattasi tuttavia di ragionamento assertivo che, come tale, non assolve all'onere di motivazione rafforzata necessaria a giustificare l'accoglimento dell'appello del pubblico ministero in ogni caso di aggravamento della posizione dell'imputato. In particolare, la disposizione dell'art. 353-bis, comma 2, cod. pen. parla di «assicurazione» delle prove senza precisare quale tipo di condotta sia richiesto, sicché, ragionando a partire dall'analoga disposizione di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e sulla scia delle sentenze di legittimità, deve ritenersi che il ravvedimento operoso trovi applicazione anche quando la collaborazione sia prestata successivamente alla condanna di primo grado e comunque dopo le indagini preliminari, sempre che i contributi siano idonei ad interrompere il protrarsi del reato o a far scoprire l'identità dei complici. Nel caso di specie, premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che Coco - e cioè il corrotto - ha ottenuto somme più alte di quelle indicate nel capo di imputazione e che ha destinato una parte di tale denaro all'acquisto di un immobile, erroneamente i giudici di merito hanno temporalmente collocato il pactum scelerís in un periodo successivo 2009 (quando Coco ha assunto l'incarico di dirigente del servizio idrico). Erroneamente hanno pertanto escluso che le somme di cui ha parlato [OSCURATO:PERSONA] potessero essere state impiegate in epoca precedente (ai fini della stipula del contratto preliminare). 2.5. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Premesso che l'art. 62-bis cod. pen. consente, tra l'altro, l'apprezzamento della "dimensione soggettiva" dell'imputato, pur a fronte della oggettiva gravità del fatto, la sentenza impugnata non specifica in modo articolato le ragioni del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte della incensuratezza dell'imputato. 2.6. Violazione della legge penale in relazione alla commisurazione della pena in concreto. Difetta, nella motivazione della pronuncia di secondo grado, il riferimento ai parametri soggettivi di commisurazione del trattamento sanzionatorio sul piano della capacità a delinquere. Tali parametri consentono di dare contenuto alle circostanze attenuanti generiche, razionalizzando e rendendo controllabile il percorso argomentativo dei giudici di appello che, al pari di quelli del primo grado, hanno per contro svolto un giudizio essenzialmente cumulativo, omettendo di valorizzare la confessione dell'imputato, indicatrice di una riconsiderazione critica del proprio operato e, come tale, suscettibile di incidere, negandola, sulla capacità a delinquere. 2.7. Violazione dell'art. 322-quater cod. pen. in relazione all'art. 2 cod. pen. Il riferimento all'art. 321 cod. pen. è stato inserito nel testo dell'art. 322-quater cod. pen. dalla legge 09/01/2019, n. 3, quindi in epoca successiva al reato, commesso fino al 31/12/2018. La condanna dell'imputato al pagamento di una somma pari al prezzo della corruzione (25.590,63 euro) è stata, dunque, disposta in violazione del divieto di retroattività della legge penale. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Infondato è il primo motivo di ricorso, relativo alla inammissibilità dell'appello del pubblico ministero rispetto alle sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato, al di fuori della specifica ipotesi di cui all'art. 443 cod. proc. pen. (mutamento del titolo di reato). In realtà, secondo l'insegnamento di questa Corte, nel caso di sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, quando sia stato proposto appello sia dall'imputato, sia dal pubblico ministero, l'impugnazione di quest'ultimo, che possa essere qualificata come ricorso per cassazione, poiché in violazione del limite previsto dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., è legittimamente trattata, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., dal giudice d'appello (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416).Nel caso di specie, l'appello del pubblico ministero è stato proposto per violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. (primo motivo) e per violazione della legge in relazione all'art. 323-bis cod. pen. (secondo motivo). L'impugnazione era, dunque, riconducibile all'art. 606, comma 1, lett b) cod. proc. pen., a prescindere dalla denominazione ad essa impressa dal pubblico ministero (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.), con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., il ricorso avrebbe dovuto essere, a sua volta, convertito in appello. Bene ha fatto, dunque, la Corte d'appello di Messina ad esaminare l'impugnazione del pubblico ministero, sulla scorta delle disposizioni generali del codice di rito in materia di impugnazioni. 2. Egualmente, nessun errore si rinviene nel ragionamento che ha condotto la Corte di appello a scegliere la pena base a partire dalla quale concretizzare il trattamento nella vicenda oggetto del suo giudizio, concernente la continuazione tra peculato e corruzione. Premesso che il primo reato è punito più gravemente del secondo nel massimo e meno gravemente nel minimo edittale, i giudici hanno individuato il reato più grave nel peculato (perché più pesantemente punito nel massimo edittale), ma hanno poi ritenuto di dover applicare come pena base i sei anni previsti per la corruzione, posto che in tale fattispecie l'editto è più alto nel minimo. Così facendo, hanno seguito le indicazioni di questa Corte nella sua più autorevole composizione là dove, nel risolvere il contrasto precedentemente verificatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348. Più di recente, Sez. 3, n. 18099 del 15/11/2019, dep. 2020, Niang, Rv. 279275). 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, irricevibile appare la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 323-bis, comma 2, cod. pen. là dove non contempla tra i reati presupposto anche il peculato. La questione è, infatti, infondata. La selezione dei reati ai quali circoscrivere l'operatività della circostanza della collaborazione processuale rientra, infatti, nella discrezionalità legislativa e tale discrezionalità sembra del tutto coerentemente esercitata nel caso di specie, come emerge pensando alla specificità criminologica del fenomeno corruttivo, segnato da una notevole cifra oscura ed in relazione al quale, dunque, ben si giustifica l'adozione di strumenti normativi che facilitino l'emersione di questa tipologia di reati. 4. Privo di pregio è anche il quarto motivo di ricorso, là dove deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto al mancato riconoscimento della suddetta circostanza attenuante in relazione al delitto di corruzione commesso da ricorrente, essendo stata la dichiarazione confessoria ritenuta inutile ai fini dell'individuazione di altri responsabili del reato e non essendosene invece apprezzata l'efficacia in vista del conseguimento della prova nei confronti del coimputato. La Corte d'appello ha precisato, in modo pressoché testuale, come la condotta dell'imputato fosse assolutamente inidonea a configurare quella incisiva collaborazione atta a svelare nei reati di corruzione l'attività dei correi e a recuperare somme e utilità trasferite, essendosi trattato di contributo modesto ed anzi assolutamente privo di effetti su entrambi i piani. [OSCURATO:PERSONA] - proseguono i giudici - ha infatti ammesso responsabilità macroscopicamente evidenti; inoltre, ha sì dichiarato che Coco aveva ottenuto somme ben più alte rispetto a quelle indicate nel capo di imputazione, ma non ha indicato elementi determinanti atti a provare tale circostanza. I giudici precisano poi - anche qui, con motivazione completa ed invero non manifestamente illogica - di reputare inverosimile che Coco, ovvero il corrotto, avesse destinato parte di tale denaro all'acquisto di un immobile, poiché il preliminare è stato stipulato nel 2007 e l'accordo criminoso è stato stretto non prima del 2009, quando lo stesso Coco è diventato dirigente del servizio idrico. D'altronde, anche ad accedere alla ricostruzione difensiva del ricorrente, secondo cui il pactum sceleris sarebbe stato da Coco stretto in epoca successiva al 2007, al fine di assicurarsi il successivo formale acquisto dell'immobile, la ristrutturazione e l'arredo dell'immobile, il riconoscimento della circostanza attenuante speciale continuerebbe ad essere precluso dalle considerazioni appena riportate e svolte dalla Corte di appello in ordine alla genericità e al carattere meramente asserito ma non dimostrato delle dichiarazioni dell'imputato. 5. Il quinto e il sesto motivo deducono entrambi errore nella mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e relativo vizio motivazionale della sentenza, eccependo la mancata considerazione, da parte del giudice di secondo grado, di quella dimensione soggettiva di cui il giudice dovrebbe invece tenere conto, in virtù del rinvio all'art. 133, comma 2, cod. pen., ai fini del riconoscimento delle stesse attenuanti generiche. Tuttavia, quanto alla dedotta incensuratezza dell'imputato (quinto motivo di ricorso), è appena il caso di ricordare che l'art. 62-bis, ult. comma, cod. pen. ha ormai da tempo positivizzato la già granitica giurisprudenza di questa Corte secondo cui tale condizione non può essere, da sola, posta a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche. Per il resto e quindi con specifico riferimento al sesto motivo di ricorso, la Corte d'appello è netta nel ritenere che la confessione dell'imputato - lungi dall'incidere negativamente sulla capacità a delinquere dello stesso, indiziando, con le già citate parole del ricorso, una riconsiderazione critica del proprio operato - si è rivelata del tutto irrilevante in termini di apporto conoscitivo, «posto che, già prima dell'interrogatorio di garanzia in cui [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso i propri addebiti, le acquisizioni probatorie erano assolutamente sufficienti per provare la sua responsabilità». La Corte aggiunge inoltre, subito di seguito, che «la durata pluriennale dell'illecito, l'oggettiva gravità della condotta incriminata e soprattutto i tentativi da parte dell'appellante di ostacolare e depistare le indagini a suo carico, depongono manifestamente per l'esclusione delle richieste attenuanti». Apparendo la motivazione del provvedimento impugnato logica e completa, essa sfugge al sindacato di questa Corte, sicché i motivi in oggetto devono essere recisamente respinti. 7. È invece fondato e merita, dunque, accoglimento il settimo nonché ultimo motivo di ricorso, relativo all'applicazione, nel giudizio in esame, dell'art. 322-quater cod. pen. La disposizione, per il caso di condanna per peculato e corruzione, impone, fermo il risarcimento del danno, altresì il pagamento di una somma pari al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio. La disposizione vigente ha, dunque, un campo applicativo più ampio dell'originaria previsione legislativa, introdotta nel sistema con legge 27 maggio 2015, n. 69, la quale si riferiva soltanto al corrotto e non anche al corruttore, e sarebbe, pertanto, astrattamente in grado di comprendere il caso oggetto del presente giudizio. La norma ha tuttavia assunto il suo attuale ambito operativo per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, che è successiva alla realizzazione dei fatti, contestati sino al 31 dicembre 2018. Pertanto, precisato che il pagamento di cui parla la disposizione è una sanzione civile accessoria ma cui la giurisprudenza di questa Corte riconosce natura comunque punitiva (sez. 6, n. 16098 del 05/02/2020, Ciferri, Rv. 278960), l'obbligo riparatorio non avrebbe potuto essere disposto retroattivamente, pena la violazione dell'art. 2 cod. pen., nel suo contenuto costituzionalmente garantito. Per questa ragione, la disposta riparazione pecuniaria va eliminata e la sentenza annullata limitatamente a tale aspetto.Non residuando spazi di discrezionalità nel giudizio, l'annullamento va disposto senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza ri