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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04297/2026

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10526/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Vasto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 281del 2020 depositata i l 02 ottobre 2020 , non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’attività commerciale di gioielleria “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della CTR del Molise n. 281 del 2020 di rigetto dell’appello proposto contro la sentenza della CTP di Campobasso che aveva respinto la sua impugnazione dell’avviso di accertamento n.

TR6010100317/2017, relativo all’anno d’imposta 2012,con cui era stato accertato un maggior reddito di impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, ai fini IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali.

2. l’Agenzia delle Entrate non si è difesa con il controricorso ma si è limitata a depositare una nota di costituzione ai fin i dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

3. Con istanza del 4dicembre 2025 il ricorrente ha rinunciato al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati per la riscossione all’Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell’art. 1 commi 231-252, della l. n. 197 del 2022(c.d. rottamazione quater) come comprovato dall’adesione del 30 giugno 2023 , accettata dall’Agente della Riscossione il 26luglio 2023 e confermata dalla successiva “integrazione” ex legedel 12 marzo 2025, accettata dall’Agen zia delle Entrate e Riscossione in data 05giugno 2025 a cui ha fatto seguito il pagamento delle rate previste sino alla data odierna. 5.Nessuna difesa ha svolto l’Agenzia delle Entrate dopo la rinuncia al ricorso da parte del contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 1 lett. d) del d .P.R. n. 600 del 19 73, dell’art. 54 comma 2 del d.P.R.n. 600 del 19 73, dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b) del d .P.R. n. 570 del 1996, degliarticoli 2697 e 2729 cod. civ., degli art icoli 115 e 116 c.p.c., nonché,in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118, disp. att. c.p.c., dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 546del 1992, in quanto la CTR, conformandosi senza adeguatamente motivare alla pronuncia di primo grado, aveva trascurato il principio dell’ “inapplicabilita’” degli studi di settore perlo “scostamento marginale” tra i ricavi dichiarati e quelli accertati con gli studi di settore in difetto delle “gravi incongruenze” richieste dalla normativa regolatrice.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 n. 4. e n. 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del d.m. 11.02.2008, dell’art. 62 sexies , del d.l. 331 del 1993, dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R.n. 600 del 19 73, dell’art. 10, commi 9 e 10, del d.l. 201del 2011, dell’art. 2697 cod. civ., degli artt.115 e 116 c.p.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe immotivatamente applicato uno studio di settore diverso da quello indicato dal contribuente come consono alla sua attività commerciale.

3. Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dal contribuente ai sensi dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come autenticamente interpretato dall’art. 12 bis del d.l. n. 84 del 2025. 3.1La norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fugando ogni dubbio nell’individuazione del momento di perfezionamento della fattispecie processuale dell’estinzione del giudizio a seguito di adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ha stabilito che « Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.»

3.2. Al fine della declaratoria di estinzione del giudizio che comporta anche la caducazione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo è, dunque, necessario che il contribuente produca la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito tributario oggetto di controversia, la comunicazione da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e la documentazione dell’avvenuto pagamento della prima rata.

3.3. Nel caso di specie il contribuente, con l’istanza di estinzione, ha prodotto la documentazione relativa al perfezionamento del procedimento di definizione agevolata del debito tributario portato dalle cartelle elencate nell’atto di accettazione che non vi è, però, modo di riferire all’avviso di accertamento n.

TR6010100317/2017 oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

3.4. Mancano, quindi, i requisiti prescritti dalla norma richiamata per la declaratoria di estinzione del processo, non essendo il Collegio in condizione di verificare che ogni ragione di contestazione sia rimasta soddisfatta in conseguenza della documentata adesione alla definizione agevolata ma, essendo l’istanza inequivocabilmente indicativa del venir meno dell'interesse del contribuente al ricorso, comporta comunque la sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione (Cass. sez.

U. 18.02.2010, n. 3876).

4. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità non avendo l’Agenzia delle Entrate depositato il controricorso.

5. Non sussistono i presupposti per onerare il ricorrente del pagamento del c.d.

"doppio contributo", in applicazione del principio che la Corte ha già avuto occasione di chiarire e ribadire, spiegando che la ratio della norma che prevede "l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)", Cass. sez.

VI-II, 2.7.2015, n. 13636; Cass., sez.

III, 10.2.2017, n. 3542, Cass. sez.

V, 7.12.2018, n. 31732).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10526/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Vasto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 281del 2020 depositata i l 02 ottobre 2020 , non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’attività commerciale di gioielleria “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della CTR del Molise n. 281 del 2020 di rigetto dell’appello proposto contro la sentenza della CTP di Campobasso che aveva respinto la sua impugnazione dell’avviso di accertamento n. TR6010100317/2017, relativo all’anno d’imposta 2012,con cui era stato accertato un maggior reddito di impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, ai fini IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali. 2. l’Agenzia delle Entrate non si è difesa con il controricorso ma si è limitata a depositare una nota di costituzione ai fin i dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. 3. Con istanza del 4dicembre 2025 il ricorrente ha rinunciato al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati per la riscossione all’Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell’art. 1 commi 231-252, della l. n. 197 del 2022(c.d. rottamazione quater) come comprovato dall’adesione del 30 giugno 2023 , accettata dall’Agente della Riscossione il 26luglio 2023 e confermata dalla successiva “integrazione” ex legedel 12 marzo 2025, accettata dall’Agen zia delle Entrate e Riscossione in data 05giugno 2025 a cui ha fatto seguito il pagamento delle rate previste sino alla data odierna. 5.Nessuna difesa ha svolto l’Agenzia delle Entrate dopo la rinuncia al ricorso da parte del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 1 lett. d) del d .P.R. n. 600 del 19 73, dell’art. 54 comma 2 del d.P.R.n. 600 del 19 73, dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b) del d .P.R. n. 570 del 1996, degliarticoli 2697 e 2729 cod. civ., degli art icoli 115 e 116 c.p.c., nonché,in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118, disp. att. c.p.c., dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 546del 1992, in quanto la CTR, conformandosi senza adeguatamente motivare alla pronuncia di primo grado, aveva trascurato il principio dell’ “inapplicabilita’” degli studi di settore perlo “scostamento marginale” tra i ricavi dichiarati e quelli accertati con gli studi di settore in difetto delle “gravi incongruenze” richieste dalla normativa regolatrice. 2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 n. 4. e n. 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del d.m. 11.02.2008, dell’art. 62 sexies , del d.l. 331 del 1993, dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R.n. 600 del 19 73, dell’art. 10, commi 9 e 10, del d.l. 201del 2011, dell’art. 2697 cod. civ., degli artt.115 e 116 c.p.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe immotivatamente applicato uno studio di settore diverso da quello indicato dal contribuente come consono alla sua attività commerciale. 3. Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dal contribuente ai sensi dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come autenticamente interpretato dall’art. 12 bis del d.l. n. 84 del 2025. 3.1La norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fugando ogni dubbio nell’individuazione del momento di perfezionamento della fattispecie processuale dell’estinzione del giudizio a seguito di adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ha stabilito che « Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.» 3.2. Al fine della declaratoria di estinzione del giudizio che comporta anche la caducazione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo è, dunque, necessario che il contribuente produca la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito tributario oggetto di controversia, la comunicazione da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e la documentazione dell’avvenuto pagamento della prima rata. 3.3. Nel caso di specie il contribuente, con l’istanza di estinzione, ha prodotto la documentazione relativa al perfezionamento del procedimento di definizione agevolata del debito tributario portato dalle cartelle elencate nell’atto di accettazione che non vi è, però, modo di riferire all’avviso di accertamento n. TR6010100317/2017 oggetto di impugnazione nel presente giudizio. 3.4. Mancano, quindi, i requisiti prescritti dalla norma richiamata per la declaratoria di estinzione del processo, non essendo il Collegio in condizione di verificare che ogni ragione di contestazione sia rimasta soddisfatta in conseguenza della documentata adesione alla definizione agevolata ma, essendo l’istanza inequivocabilmente indicativa del venir meno dell'interesse del contribuente al ricorso, comporta comunque la sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione (Cass. sez. U. 18.02.2010, n. 3876). 4. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità non avendo l’Agenzia delle Entrate depositato il controricorso. 5. Non sussistono i presupposti per onerare il ricorrente del pagamento del c.d. "doppio contributo", in applicazione del principio che la Corte ha già avuto occasione di chiarire e ribadire, spiegando che la ratio della norma che prevede "l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)", Cass. sez. VI-II, 2.7.2015, n. 13636; Cass., sez. III, 10.2.2017, n. 3542, Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse alla
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