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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36724/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

In particolare, in riferimento alla prima censura, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, avendo quest'ultimo fornito le sue generalità in modo incompleto al fine di ostacolare la propria identificazione, costringendo gli operanti a consultare la sezione [OSCURATO:PERSONA] per un raffronto visivo del prevenuto con la foto ritratta sulla patente per risalire alla sua effettiva identità.

Quanto all'invocata causa di non punibilità, il giudice ha sottolineato l'impossibilità di ritenere la condotta del ricorrente connotata da particolare tenuità alla luce del fatto che lo stesso aveva posto in essere la suddetta condotta mendace in già ben due occasioni precedenti, dimostrando, pertanto, una totale assenza di resipiscenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, in riferimento alla prima censura, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, avendo quest'ultimo fornito le sue generalità in modo incompleto al fine di ostacolare la propria identificazione, costringendo gli operanti a consultare la sezione [OSCURATO:PERSONA] per un raffronto visivo del prevenuto con la foto ritratta sulla patente per risalire alla sua effettiva identità. Quanto all'invocata causa di non punibilità, il giudice ha sottolineato l'impossibilità di ritenere la condotta del ricorrente connotata da particolare tenuità alla luce del fatto che lo stesso aveva posto in essere la suddetta condotta mendace in già ben due occasioni precedenti, dimostrando, pertanto, una totale assenza di resipiscenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 36724/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris