CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00255/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5901/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ANCONA n. 455/2024 depositata il 29/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 20.07.2021, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Giudice di Pace di Jesi di ingiungere a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in suo favore della somma di € 2.283,68 oltre spese della procedura, a titolo di compenso per l’attività professionale svolta, su incarico e interesse dell’ingiunto, nella procedura di conciliazione avanti alla Camera di Commercio di Ancona e avanti al [OSCURATO:PERSONA] costituito in base allo Statuto della SSD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato socio. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 178/2021 emesso in data 29.07.2021, il Giudice di Pace di Jesi ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] di pagare immediatamente a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 2.283,68 oltre alle spese e competenze della procedura. Carzedda ha proposto opposizione, eccependo di non aver dato incarico e di non essere passivamente legittimato in quanto la clausola compromissoria considerava tali i soci di quel momento, mentre lui era uscito prima dalla società sportiva; ha eccepitoaltresì che la domanda avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice collegiale, con il rito sommario di cui all'art. 702 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Jesi ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Ancona ha invece accolto l'appello dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che il ricorrente non si era limitato a conferire una procura alle liti, ma aveva dato anche mandato ad assisterlo, come si ricavava da una serie di elementi in atti. Per contro, il diritto all'onorario non poteva venire compensato o escluso dalla responsabilità del difensore, poiché il cliente non aveva dimostrato che l'eventuale negligenza di costui gli aveva causato danno. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Carzedda con tre motivi di censura, illustrati da memoria. Non si è costituito l’intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 1460 c.c. Il Tribunale ha affermato che la rinuncia al ricorso, davanti al collegio arbitrale, rinuncia depositata dopo che ne era stata eccepita l'inammissibilità, era stata decisa unilateralmente dal cliente. E dunque non poteva dirsene responsabile il difensore. Il ricorrente censura la decisione su tale punto ed evidenziadi avere dimostrato che invece era stato il difensore a rinunciare e che tale rinuncia gli era costata il pagamento delle spese al collegio arbitrale. Il motivo è inammissibile. Intanto non è detto perché la rinuncia sarebbe dovuta a responsabilità del difensore, chiunque l'abbia decisa, e poi, con conseguente difetto di specificità del motivo,non è neanche allegato o riportato il contenuto di tale atto di rinuncia. Con la conseguenza che non è possibile neppure discernere se la decisione impugnata abbia dato la giusta rilevanza a tale atto, sul piano dellaresponsabilità del difensore, e soprattutto sul piano, che fonda la ratio decidendi, del danno che ne è derivato per il cliente. In sostanza, mancano gli argomenti per stabilire se quella rinuncia è stata l’esito di unacolpa professionale e se abbia arrecato danno al cliente: non se ne conosce il contenuto, non se ne indicano le ragioni. 2.- Con il secondo motivo si prospetta omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il cliente non aveva dimostrato che dalla eventuale negligenza del difensore era derivato danno. Si obietta che la colpa del difensore è stata grave per aver proposto il ricorso a nome di un soggetto non legittimato. E questo basta, secondo il ricorrente. Il motivo è inammissibile. Intanto, denuncia omessoesame non già di un fatto, ma semmai di una questione giuridica: se la colpa fosse grave o meno, e comunque se colpa ci sia stata. Inoltre, il fatto, qualora tale sia, è stato esaminato, e non già omesso,dai giudici di merito, che per l’appunto hanno escluso il danno, non già la negligenza. Infine,la censura non coglie la ratio decidendi, che postula un difetto di prova non già della negligenza, ma del danno che ne sarebbe derivato. 3.-Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 339, 342, 343 c.p.c. La questione attiene alla competenza a decidere della domanda di pagamento degli onorari. Il ricorrente aveva eccepito, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, che non poteva essere il Giudice di pace ad occuparsene, essendo la questione di competenza funzionale del Tribunale in composizione collegiale, da adirsi con la procedura di cui all'art. 702 c.p.c. Poiché il Giudice di Pace aveva rigettato questa eccezione, secondo il Tribunale, essa andava riproposta con appello, che non vi era stato. Sostiene invece il ricorrente che, trattandosi di mera eccezione, andava semplicemente riproposta, non essendo necessario farne oggetto di appello. Il motivo è infondato. E' principio di diritto che In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. (Cass.sez. un. 11799/2017; v. anche Cass. sez. un. 13195/2018 e Cass. 9505/2024). Lastessa decisione citata dalla ricorrente (Cass. sez. u n . 7940/2019 ) precisa che possono essere riproposte solo le questioni assorbite, mentre per quelle esaminate e rigettate anche implicitamente è necessario proporre appello. Il ricorso va pertanto rigettato. Non si dà pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo