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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20767/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 4 giugno 20:21 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla detenzione domiciliare.

Dalle indagini svolte era emerso che l'istante era privo di stabile dimora.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione era stata fondata sulla comunicazione alle forze dell'ordine effettuata dalla madre del ricorrente, comunicazione che era stata travisata, perché la signora Oldani si era dichiarata non disponibile ad ospitare il figlio solo nel timore di far perdere al figlio la possibilità di recarsi all'estero per un contratto di lavoro.

Inoltre, non si era tenuto conto della regolare condotta tenuta almeno dal 2011.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi con contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

A fronte della decisione che ha valorizzato l'accertamento compiuto in relazione al domicilio indicato dall'istante e conclusosi negativamente, i motivi di ricorso hanno dedotto, da una parte, che il domicilio era collegato alle occupazioni lavorative a tempo determinato che l'istante riusciva a reperire e, dall'altra, che da anni la condotta era stata regolare.

La difesa, dunque, senza denunciare alcun travisamento di prova, prospetta una diversa lettura di dati, che vengono uniti al ricorso e di cui non si prospetta l'avvenuta sottoposizione al Tribunale di sorveglianza, sollecitando quindi il collegio ad un giudizio di merito fondato, per di più, su elementi nuovi.

Il ricorso, dunque, si muove all'interno di una prospettiva estranea al giudizio di legittimità, dove è consentito il sindacato sulla motivazione, e non sul merito della decisione, e limitatamente ai parametri della effettività, coerenza e congruità logica del discorso giustificativo.Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 4 giugno 20:21 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla detenzione domiciliare. Dalle indagini svolte era emerso che l'istante era privo di stabile dimora. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La decisione era stata fondata sulla comunicazione alle forze dell'ordine effettuata dalla madre del ricorrente, comunicazione che era stata travisata, perché la signora Oldani si era dichiarata non disponibile ad ospitare il figlio solo nel timore di far perdere al figlio la possibilità di recarsi all'estero per un contratto di lavoro. Inoltre, non si era tenuto conto della regolare condotta tenuta almeno dal 2011. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi con contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. A fronte della decisione che ha valorizzato l'accertamento compiuto in relazione al domicilio indicato dall'istante e conclusosi negativamente, i motivi di ricorso hanno dedotto, da una parte, che il domicilio era collegato alle occupazioni lavorative a tempo determinato che l'istante riusciva a reperire e, dall'altra, che da anni la condotta era stata regolare. La difesa, dunque, senza denunciare alcun travisamento di prova, prospetta una diversa lettura di dati, che vengono uniti al ricorso e di cui non si prospetta l'avvenuta sottoposizione al Tribunale di sorveglianza, sollecitando quindi il collegio ad un giudizio di merito fondato, per di più, su elementi nuovi. Il ricorso, dunque, si muove all'interno di una prospettiva estranea al giudizio di legittimità, dove è consentito il sindacato sulla motivazione, e non sul merito della decisione, e limitatamente ai parametri della effettività, coerenza e congruità logica del discorso giustificativo.Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 marzo 20