Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47508/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 8/4/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO il 4/7/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati contestati.

1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.

2. In data 27 settembre sono pervenute le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati contestati con riferimento alla assenza di prove quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico costituito dal dolo specifico di detenere al fine di vendere la merce e del reato di ricettazione poiché la merce rinvenuta era per il suo esclusivo uso.

La doglianza non è consentita e risulta comunque manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla quantità, alla eterogeneità, alla tipologia e pluralità dei marchi della merce rinvenuta e alla consapevolezza circa la contraffazione della stessa (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, risultano prive di consistenza e non sono comunque consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Il secondo motivo non è consentito ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

La questione relativa all'applicazione della recidiva, infatti, come anche già rilevato dal giudice di merito, che ha comunque motivato sul punto in termini adeguati e coerenti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, l'atto di appello e il riepilogo dei motivi che il ricorrente non contesta).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 8/4/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO il 4/7/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati contestati. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. 2. In data 27 settembre sono pervenute le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati contestati con riferimento alla assenza di prove quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico costituito dal dolo specifico di detenere al fine di vendere la merce e del reato di ricettazione poiché la merce rinvenuta era per il suo esclusivo uso. La doglianza non è consentita e risulta comunque manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla quantità, alla eterogeneità, alla tipologia e pluralità dei marchi della merce rinvenuta e alla consapevolezza circa la contraffazione della stessa (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, risultano prive di consistenza e non sono comunque consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Il secondo motivo non è consentito ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. La questione relativa all'applicazione della recidiva, infatti, come anche già rilevato dal giudice di merito, che ha comunque motivato sul punto in termini adeguati e coerenti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, l'atto di appello e il riepilogo dei motivi che il ricorrente non contesta). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass
Sentenza Cassazione n. 47508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris