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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1971

ECLI:EU:C:1971:9
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61970C0047

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

DEL 3 FEBBRAIO 1971 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, il ricorrente, d'origine austriaca, il 16 agosto 1965 sposava una dipendente delle Comunità impiegata del Centro di ricerche nucleari a Ispra.

Era naturale che cercasse un'occupazione che gli consentisse di rimanere vicino alla moglie e, il 20 settembre 1965, egli riuscì a farsi assumere dalla stessa amministrazione, presso la quale veniva in seguito nominato in ruolo.

All'assunzione egli aveva indicato Graz come luogo d'origine e in virtù dello statuto gli spettavano: — l'indennità speciale giornaliera; — il rimborso delle cosiddette «spese di trasloco forfettarie», cioè una prestazione che consente all'interessato di acquistare in loco parte del mobilio.

L'amministrazione però si rese conto che al momento dell'assunzione il ricorrente risiedeva già a Ispra giacché abitava con la moglie dal giorno del matrimonio.

La cosa era socialmente lodevole, ma amministrativamente la situazione cambiava, cioè l'interessato perdeva ogni diritto alle indennità e alle prestazioni di cui sopra.

La notizia gli venne comunicata dall'amministrazione con una decisione del 27 giugno 1966.

Tutti i reclami e le proteste dell'interessato furono respinti con decisioni esplicite o implicite.

In questa sede egli chiede l'annullamento della più recente di queste decisioni, datata 20 marzo 1970.

E inevitabile la reiezione del ricorso per inosservanza del termine, si potrebbe però discutere sul fondamento giuridico dell'irricevibilità, giacché vi sono a mio parere almeno due possibilità.

La soluzione più semplice sarebbe quella di rilevare che la decisione del 20 marzo 1970 è una pura e semplice conferma di un rifiuto opposto dall'amministrazione ad un reclamo del ricorrente.

La decisione del 20 marzo 1970 respinge infatti una domanda del 7 marzo 1967.

In virtù dell'art. 91, n. 2 dello statuto, l'interessato avrebbe dovuto ritenere respinto il suo ricorso del 7 marzo già il 9 o il 10 maggio 1967, quindi esperire l'azione entro l'11 o il 12 luglio 1967.

Il ricorso invece è stato depositato solo il 6 agosto 1970, cioè con tre anni di ritardo.

È vero che il patrono del ricorrente vi ha chiesto di ripristinare a suo vantaggio la giurisprudenza del Consiglio di Stato francese, che poi ha cambiato orientamento, secondo la quale, se da una decisione amministrativa si desume che l'atto è stato emanato «dopo riesame» o dopo «nuova istruttoria», la decisione non ha carattere di conferma pura e semplice delle precedenti decisioni, implicite o esplicite, aventi la stessa portata.

Non raccomanderò mai a sufficienza di disattendere questo ragionamento.

La giurisprudenza francese invocata è maturata in periodo bellico, allorchè il Consiglio di Stato francese ha voluto evitare che coloro che durante la guerra 1914-1918 erano sotto le armi restassero vittime di prescrizioni o decadenze che legalmente erano inoppugnabili.

Quest'orientamento si è poi affermato tra le due guerre ed anche nei primi anni del secondo dopoguerra.

Il Consiglio di Stato però ne aveva limitato notevolmente la portata in materia di pubblico impiego, poiché questa benevola giurisprudenza si applicava solo per le decisioni che non costituivano diritti a favore di dipendenti, il che escludeva le principali materie del contenzioso amministrativo in materia di pubblico impiego (nomine, promozioni e, nella maggioranza dei casi, destituzioni o licenziamenti).

Il Consiglio di Stato ha poi preferito abbandonare questo orientamento, giacché la formula «dopo riesame», che è usata in numerose risposte scritte ai reclami dei dipendenti, è sovente una formula di cortesia, in ogni caso era inammissibile far dipendere la decorrenza dei termini da elementi formali e non dalla sostanza della corrispondenza amministrativa.

Non esito quindi a proporvi di statuire, come già avete fatto nelle sentenze 14 aprile 1970 (Nebe contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] XVI-1970, pag. 152) e 25 giugno 1970 (Elz contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] XVI-1970, pag. 511) che la decisione è una semplice conferma di un silenzio rifiuto, per così dire «passato in giudicato», quindi il ricorso avverso la decisione esplicita è tardivo.

Volendo, si può pure eccepire la tardivi-tà sotto un altro profilo giuridico: la decisione con cui si nega al ricorrente il diritto alle indennità e alle prestazioni ch'egli reclama è del 27 giugno 1966.

Il ricorrente afferma che i vari reclami amministrativi ch'egli ha formulato avrebbero mantenuto in vita il termine d'impugnazione fino al 6 agosto 1970.

Tale tesi non può venir accolta per due ragioni:

1. La sospensione del termine d'impugnazione a seguito di un reclamo amministrativo presentato all'autore dell'atto o, come prevede lo statuto, all'autorità investita del potere di nomina (i ricorsi hanno identica natura), è di per sé una nozione derogatoria ai principi generali della procedura.

Detta sospensione esiste indiscutibilmente nella procedura amministrativa di alcuni Stati membri, ma non è espressamente prevista né dallo statuto, né dal regolamento di procedura.

La vostra giurisprudenza l' ha consacrata, ma non si deve esagerarne l'estensione.

2. Pur ammettendo, come hanno fatto le giurisprudenze nazionali che hanno seguito questo indirizzo, che il ricorso amministrativo sospende i termini d'impugnazione, si deve riconoscere che tale sospensione non può aver luogo che una volta solamente.

In caso contrario si darebbe la possibilità ai ricorrenti di tener in sospeso una situazione giuridica per anni continuando a bombardare l'amministrazione di reclami (sia dinanzi agli autori dell'atto, sia dinanzi all'autorità investita del potere di nomina), mentre il termine d'impugnazione ha proprio la funzione di consolidare tali situazioni.

Non vorrei essere troppo pedestre, chiedo venia se paragono — sotto il profilo dei termini d'impugnazione — il ricorso amministrativo (indipendentemente dal suo destinatario) al fiammifero: serve una sola volta.

Anche sotto questo aspetto è certa l'irricevibilità del ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA], quindi concludo chiedendo che — il ricorso sia dichiarato irricevibile e respinto ; — le spese siano poste e carico del ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0047 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] DEL 3 FEBBRAIO 1971 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , il ricorrente, d'origine austriaca, il 16 agosto 1965 sposava una dipendente delle Comunità impiegata del Centro di ricerche nucleari a Ispra. Era naturale che cercasse un'occupazione che gli consentisse di rimanere vicino alla moglie e, il 20 settembre 1965, egli riuscì a farsi assumere dalla stessa amministrazione, presso la quale veniva in seguito nominato in ruolo. All'assunzione egli aveva indicato Graz come luogo d'origine e in virtù dello statuto gli spettavano: — l'indennità speciale giornaliera; — il rimborso delle cosiddette «spese di trasloco forfettarie», cioè una prestazione che consente all'interessato di acquistare in loco parte del mobilio. L'amministrazione però si rese conto che al momento dell'assunzione il ricorrente risiedeva già a Ispra giacché abitava con la moglie dal giorno del matrimonio. La cosa era socialmente lodevole, ma amministrativamente la situazione cambiava, cioè l'interessato perdeva ogni diritto alle indennità e alle prestazioni di cui sopra. La notizia gli venne comunicata dall'amministrazione con una decisione del 27 giugno 1966. Tutti i reclami e le proteste dell'interessato furono respinti con decisioni esplicite o implicite. In questa sede egli chiede l'annullamento della più recente di queste decisioni, datata 20 marzo 1970. E inevitabile la reiezione del ricorso per inosservanza del termine, si potrebbe però discutere sul fondamento giuridico dell'irricevibilità, giacché vi sono a mio parere almeno due possibilità. La soluzione più semplice sarebbe quella di rilevare che la decisione del 20 marzo 1970 è una pura e semplice conferma di un rifiuto opposto dall'amministrazione ad un reclamo del ricorrente. La decisione del 20 marzo 1970 respinge infatti una domanda del 7 marzo 1967. In virtù dell'art. 91, n. 2 dello statuto, l'interessato avrebbe dovuto ritenere respinto il suo ricorso del 7 marzo già il 9 o il 10 maggio 1967, quindi esperire l'azione entro l'11 o il 12 luglio 1967. Il ricorso invece è stato depositato solo il 6 agosto 1970, cioè con tre anni di ritardo. È vero che il patrono del ricorrente vi ha chiesto di ripristinare a suo vantaggio la giurisprudenza del Consiglio di Stato francese, che poi ha cambiato orientamento, secondo la quale, se da una decisione amministrativa si desume che l'atto è stato emanato «dopo riesame» o dopo «nuova istruttoria», la decisione non ha carattere di conferma pura e semplice delle precedenti decisioni, implicite o esplicite, aventi la stessa portata. Non raccomanderò mai a sufficienza di disattendere questo ragionamento. La giurisprudenza francese invocata è maturata in periodo bellico, allorchè il Consiglio di Stato francese ha voluto evitare che coloro che durante la guerra 1914-1918 erano sotto le armi restassero vittime di prescrizioni o decadenze che legalmente erano inoppugnabili. Quest'orientamento si è poi affermato tra le due guerre ed anche nei primi anni del secondo dopoguerra. Il Consiglio di Stato però ne aveva limitato notevolmente la portata in materia di pubblico impiego, poiché questa benevola giurisprudenza si applicava solo per le decisioni che non costituivano diritti a favore di dipendenti, il che escludeva le principali materie del contenzioso amministrativo in materia di pubblico impiego (nomine, promozioni e, nella maggioranza dei casi, destituzioni o licenziamenti). Il Consiglio di Stato ha poi preferito abbandonare questo orientamento, giacché la formula «dopo riesame», che è usata in numerose risposte scritte ai reclami dei dipendenti, è sovente una formula di cortesia, in ogni caso era inammissibile far dipendere la decorrenza dei termini da elementi formali e non dalla sostanza della corrispondenza amministrativa. Non esito quindi a proporvi di statuire, come già avete fatto nelle sentenze 14 aprile 1970 (Nebe contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] XVI-1970, pag. 152) e 25 giugno 1970 (Elz contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] XVI-1970, pag. 511) che la decisione è una semplice conferma di un silenzio rifiuto, per così dire «passato in giudicato», quindi il ricorso avverso la decisione esplicita è tardivo. Volendo, si può pure eccepire la tardivi-tà sotto un altro profilo giuridico: la decisione con cui si nega al ricorrente il diritto alle indennità e alle prestazioni ch'egli reclama è del 27 giugno 1966. Il ricorrente afferma che i vari reclami amministrativi ch'egli ha formulato avrebbero mantenuto in vita il termine d'impugnazione fino al 6 agosto 1970. Tale tesi non può venir accolta per due ragioni: 1. La sospensione del termine d'impugnazione a seguito di un reclamo amministrativo presentato all'autore dell'atto o, come prevede lo statuto, all'autorità investita del potere di nomina (i ricorsi hanno identica natura), è di per sé una nozione derogatoria ai principi generali della procedura. Detta sospensione esiste indiscutibilmente nella procedura amministrativa di alcuni Stati membri, ma non è espressamente prevista né dallo statuto, né dal regolamento di procedura. La vostra giurisprudenza l' ha consacrata, ma non si deve esagerarne l'estensione. 2. Pur ammettendo, come hanno fatto le giurisprudenze nazionali che hanno seguito questo indirizzo, che il ricorso amministrativo sospende i termini d'impugnazione, si deve riconoscere che tale sospensione non può aver luogo che una volta solamente. In caso contrario si darebbe la possibilità ai ricorrenti di tener in sospeso una situazione giuridica per anni continuando a bombardare l'amministrazione di reclami (sia dinanzi agli autori dell'atto, sia dinanzi all'autorità investita del potere di nomina), mentre il termine d'impugnazione ha proprio la funzione di consolidare tali situazioni. Non vorrei essere troppo pedestre, chiedo venia se paragono — sotto il profilo dei termini d'impugnazione — il ricorso amministrativo (indipendentemente dal suo destinatario) al fiammifero: serve una sola volta. Anche sotto questo aspetto è certa l'irricevibilità del ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA], quindi concludo chiedendo che — il ricorso sia dichiarato irricevibile e respinto ; — le spese siano poste e carico del ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal francese.