CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza in data 23 dicembre 2021, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia - è inammissibile per la dirimente considerazione che era inammissibile l'appello (cfr. art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), atteso che: - esso era stato presentato con atto depositato il 7 gennaio 2019, ossia prima che venisse depositata la motivazione della sentenza di primo grado (cfr. Sez. 3, n. 50790 del 18/09/2019, Ceci, Rv. 277669 - 01: «è inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata "ex post", richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale»; cfr. pure Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Aghmour, Rv. 279489 - 01); - e ciò sarebbe dirsi pure alla luce dell'orientamento secondo cui «la presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sé causa d'inammissibilità, purché le censure dedotte si riferiscano ad aspetti della decisione evincibili inequivocabilmente dal solo dispositivo ed il vizio denunciato sia apprezzabile senza nec:essità di fare riferimento alla motivazione» (Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017, Adrario, Rv. 271331 - 01), dato che il gravame aveva inteso dolersi della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del mancato riconoscimento (con giudizio di prevalenza) delle circostanze attenuante di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., contestando l'apprezzamento del fatto da parte del primo Giudice, ossia muovendo censure non riferibili al solo dispositivo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co