CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 2022
Cassazione n. 14641/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/12/1982 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4) cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di una borsa contenente venticinque euro ed effetti personali, oltre alla carta di credito ed alle chiavi di casa, strappandola di dosso alla persona offesa. Formula un unico motivo di impugnazione con il quale si duole dell'applicazione del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen.. Sostiene che per determinare il valore della cosa oggetto del reato occorra effettuare una valutazione ex ante, non avendo rilievo alcuno, secondo la giurisprudenza di legittimità le vicende successive al reato, ed essendo, peraltro, nel caso di specie la borsa ed il contenuto stati immediatamente restituiti alla proprietaria. Il ricorso è inammissibile. La Corte nell'escludere la ricorrenza dei presupposti della lieve entità del danno, pur non citandolo, ha dato applicazione all'orientamento di questa Corte secondo cui "Il danno patrimoniale derivante da furto, rapina o ricettazione di carte di credito, in considerazione del valore strumentale di queste, che consentono al titolare di effettuare molteplici atti di acquisto a pagamento differito, non deve essere rapportato al semplice valore venale del documento e non può, pertanto, essere ritenuto modesto. (Sez. 4, Sentenza n. 24648 del 03/03/2015, Rv. 263724). Mentre "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine. (Fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine). (Sez. 5 - , Sentenza n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 275922). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e flella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Per il presidente [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO