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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16803/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]«, che deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), escluso, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, l'integrazione della meno grave fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando il considerevole quantitativo di stupefacente sequestro, pari a circa un kg. di marijuana, corrispondente a 6.000 dosi; osservato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 81 cpv. cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito, con non illogica motivazione, escluso i presupposti per ravvisare l'unicità del disegno criminoso con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Roma del 3 ottobre 2019 in considerazione del rilevante lasso temporale, pari ad oltre due anni, tra i due episodi delittuosi, e quindi escludendo, che, al momento della realizzazione della prima violazione, l'imputato si fosse rappresentato, pur a grandi linee, anche il fatto commesso, appunto, dopo oltre due anni, e considerando che il ricorrente nemmeno allega, al proposito, alcun elemento di segno contrario; ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, la Corte di merito, per un verso, non ha ravvisato elementi valutabili per una mitigazione dellikpena, peraltro nemmeno indicati dal ricorrente, e, per altro verso, ha individuato, come elemento ostativo, la non trascurabile connotazione della condotta in termini di gravità, considerando che l'imputato si spostava in treno in un'altra regione per cedere a terzi un quantitativo rilevante di sostanza stupefacente, ciò essendo indicativo di un'attività di spaccio organizzata e di apprezzabile rilevanza; considerato che il quarto motivo, che eccepisce deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla disposta espulsione dal territorio dello Stato, è inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto priva di profili di illogicità manifesta, la Corte di merito ha ribadito la pericolosità sociale dell'imputato, desunta dalla crescente propensione a delinquere, posto che, successivamente ai fatti oggetto del presente processo, il Thomas ha commesso ulteriori illeciti di analoga natura, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, e non avendo il ricorrente documentato una condizione familiare ostativa all'espulsione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]«, che deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), escluso, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, l'integrazione della meno grave fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando il considerevole quantitativo di stupefacente sequestro, pari a circa un kg. di marijuana, corrispondente a 6.000 dosi; osservato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 81 cpv. cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito, con non illogica motivazione, escluso i presupposti per ravvisare l'unicità del disegno criminoso con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Roma del 3 ottobre 2019 in considerazione del rilevante lasso temporale, pari ad oltre due anni, tra i due episodi delittuosi, e quindi escludendo, che, al momento della realizzazione della prima violazione, l'imputato si fosse rappresentato, pur a grandi linee, anche il fatto commesso, appunto, dopo oltre due anni, e considerando che il ricorrente nemmeno allega, al proposito, alcun elemento di segno contrario; ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, la Corte di merito, per un verso, non ha ravvisato elementi valutabili per una mitigazione dellikpena, peraltro nemmeno indicati dal ricorrente, e, per altro verso, ha individuato, come elemento ostativo, la non trascurabile connotazione della condotta in termini di gravità, considerando che l'imputato si spostava in treno in un'altra regione per cedere a terzi un quantitativo rilevante di sostanza stupefacente, ciò essendo indicativo di un'attività di spaccio organizzata e di apprezzabile rilevanza; considerato che il quarto motivo, che eccepisce deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla disposta espulsione dal territorio dello Stato, è inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto priva di profili di illogicità manifesta, la Corte di merito ha ribadito la pericolosità sociale dell'imputato, desunta dalla crescente propensione a delinquere, posto che, successivamente ai fatti oggetto del presente processo, il Thomas ha commesso ulteriori illeciti di analoga natura, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, e non avendo il ricorrente documentato una condizione familiare ostativa all'espulsione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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