Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23271/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

IO n to a ACERRA il 07/11/2005 ,( [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nel rispettivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che è manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del Bejarui, con cui si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di rapina aggravata e con riferimento al rigetto del motivo di gravame con cui era richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovendo osservarsi come la rinuncia parziale ai motivi d'appello determini il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448 - 01), di talché è inammissibile la censura concernente la responsabilità penale, avendo l'imputato rinunciato al relativo motivo di appello, potendosi esaminare in questa sede soltanto il motivo di ricorso riguardante il trattamento sanzionatorio; che tale doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si valorizzano sia la gravità del reato, desunta dalle modalità della condotta e dalla gravità del danno, sia la capacità a delinquere degli imputati, desumibile dalla elevata intensità del dolo manifestata nella vicenda, rilevandosi inoltre che la gravità delle circostanze aggravanti contestate non avrebbe in ogni caso consentito un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti generiche eventualmente concesse); che, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve ritenersi parimenti infondato l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione del trattamento sanzionatorio;considerato, in relazione a tale ultimo aspetto, che nel caso di specie i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv. 276288 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] DePOSITATA INCgtLERIAIN CA24"i- U 2026 Giudiziario sai*

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO n to a ACERRA il 07/11/2005 ,( [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nel rispettivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che è manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del Bejarui, con cui si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di rapina aggravata e con riferimento al rigetto del motivo di gravame con cui era richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovendo osservarsi come la rinuncia parziale ai motivi d'appello determini il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448 - 01), di talché è inammissibile la censura concernente la responsabilità penale, avendo l'imputato rinunciato al relativo motivo di appello, potendosi esaminare in questa sede soltanto il motivo di ricorso riguardante il trattamento sanzionatorio; che tale doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si valorizzano sia la gravità del reato, desunta dalle modalità della condotta e dalla gravità del danno, sia la capacità a delinquere degli imputati, desumibile dalla elevata intensità del dolo manifestata nella vicenda, rilevandosi inoltre che la gravità delle circostanze aggravanti contestate non avrebbe in ogni caso consentito un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti generiche eventualmente concesse); che, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve ritenersi parimenti infondato l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione del trattamento sanzionatorio;considerato, in relazione a tale ultimo aspetto, che nel caso di specie i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv. 276288 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] DePOSITATA INCgtLERIAIN CA24"i- U 2026 Giudiziario sai*
Sentenza Cassazione n. 23271/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris