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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42492/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso formulati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sar anche in ordine al trattamento sanzionatorio) e, quanto al solo [OSCURATO:PERSONA], all'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena risultano riproduttivi di analoghe doglianze formulate in sede di gravame e correttamente confutate dalla Corte di appello; osservato che i Giudici di merito, quanto al trattamento sanzionatorio (Sar) e alle attenuanti generiche (entrambi), hanno osservato l'irrilevanza delle ragioni addotte dai ricorrenti già prese in esame ai fini della quantificazione della pena ex art. 133 cod. pen. e l'assenza di allegazioni che deponessero favorevolmente ai fini della loro concessione, motivazione che, in quanto logica e completa in ordine alle ragioni del diniego, è insindacabile in sede di legittimità; rilevato che, quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena dedotto dal Sar, adeguata risulta la valutazione di merito in ordine alla prognosi negativa a causa dello stile di vita precario del ricorrente, dovendosi rinviare al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 2010, Miranda, Rv. 246184); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso formulati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sar anche in ordine al trattamento sanzionatorio) e, quanto al solo [OSCURATO:PERSONA], all'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena risultano riproduttivi di analoghe doglianze formulate in sede di gravame e correttamente confutate dalla Corte di appello; osservato che i Giudici di merito, quanto al trattamento sanzionatorio (Sar) e alle attenuanti generiche (entrambi), hanno osservato l'irrilevanza delle ragioni addotte dai ricorrenti già prese in esame ai fini della quantificazione della pena ex art. 133 cod. pen. e l'assenza di allegazioni che deponessero favorevolmente ai fini della loro concessione, motivazione che, in quanto logica e completa in ordine alle ragioni del diniego, è insindacabile in sede di legittimità; rilevato che, quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena dedotto dal Sar, adeguata risulta la valutazione di merito in ordine alla prognosi negativa a causa dello stile di vita precario del ricorrente, dovendosi rinviare al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 2010, Miranda, Rv. 246184); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 42492/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris