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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 1988

Cassazione n. 45679/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/03/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il 17/09/1990 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilitai dei ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la pronunzia di primo grado emessa nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di condanna a pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno nei confronti del secondo, per il reato di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] aggravate dall'uso di strumento atto ad offendere e dal numero delle persone.

Fatto di Ottobre 2014. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore fiduciario, lamentando, con unico articolato motivo, plurime violazioni di legge e vizi di illogicità motivazionale.

Per un primo profilo si deduce la mancata assunzione di prove decisive, poiché la difesa nel giudizio di primo grado aveva chiesto l'ammissione a prova contraria di due testi,istanza respinta dal Tribunale, essendo non circostanziata.

La questione è stata riproposta nei motivi di appello e rigettata con argomentazione che la difesa ritiene non corretta in diritto.

D'altra parte la Corte aveva rifiutato anche la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'audizione dei due testi, ritenendo completo il quadro probatorio ricostruito nel giudizio ed irrilevanti e non pertinenti le testimonianze mentre il ricorrente deduce che la richiesta sarebbe funzionale ad esplorare il tema, non verificato, della falsa dichiarazione di incidente stradale che l'imputato avrebbe richiesto alla parte lesa, richiesta mai avvenuta. 1.1 Il ricorrente evidenzia, altresì,più incongruenze nella quali sarebbe incorso la persona offesa Dachir nella sua testimonianza quanto alle ragioni da cui sarebbe scaturita l'aggressione, quanto alla persona che lo aveva minacciato, indicata in un italiano nel corso del dibattimento; si sottolinea, ancora, che la parte lesa è soggetto che ha raggirato più persone coinvolte nella vicenda, in definitiva denunziando l'errata valutazione di attendibilità data dai Giudici del merito alle sue dichiarazioni.

Oggetto di censura è, altresì, la ritenuta compatibilità delle lesioni riportate dalla parte lesa, con le descritte modalità delle violenze che avrebbe subito, cagionate anche con uso di un martello, peraltro mai rinvenuto;per tale ultima ragione si critica la sentenza impugnata anche riguardo alla ritenuta aggravante dell'uso di strumenti atti ad offendere. 2.Ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, lamentando, col primo motivo, travisamento della prova testimoniale della parte lesa e della teste Popescu.

Dachir, infatti, avrebbe riferito, nel corso del controesame, di non aver visto [OSCURATO:PERSONA] tra gli aggressori ma che la presenza di costui alle sue spalle gli era stata riferita dalla compagna dell'epoca, Popescu, salvo modificare parzialmente le dichiarazioni nel riesame condotto dal PM.

La difesa allega la trascrizione del verbale dell' udienza di riferimento. 2.1.Nel secondo motivo si è dedotta la violazione di legge quanto alla ritenuta applicabilità della recidiva infraquinquennale, giustificata dai Giudici di appello solo per la vicinanza nel tempo del precedente, senza spiegare la ragioni della mancata disapplicazione.

A seguito di istanza di trattazione orale avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], è stata fissata l'odierna udienza pubblica, nel corso della quale il PG, drssa Mignolo, ha concluso per l'inammissibilità e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ,ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

La difesa della parte civile, costituita nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 1.La doglianza riguardo alla mancata assunzione di prova decisiva richiede una puntualizzazione, per quanto di rilievo ed utile in relazione alla fattispecie concreta in esame, sui limiti all'interno dei quali il Giudice può disporla.

Occorre ricordare che, pur tenendo conto della peculiarità dell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria riguardo alla diversa valutazione di prove dichiarative nei due gradi di giudizio - ora codificate nell'ad 603/3 bis cpp - la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere _ allo stato - degli atti.

Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266820.

In senso conforme : Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018 Ud. (dep. 22/1.0/2018 ) Rv. 274230, secondo la quale nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;tale accertamento è rimesso alla valutazione del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. 1.1.Nel caso in esame la Corte territoriale ha giudicato non necessario procedere alla rinnovazione istruttoria,anche richiamando il percorso argomentativo sviluppato dal Giudice di primo grado, ed ha osservato che le prove richieste non apparivano decisive, in presenza di un quadro probatorio ricostruito in maniera giudicata completa,trattandosi di prove testimoniali dirette ad accertare fatti già acquisiti e non pertinenti.

In proposito emerge dal testo del provvedimento impugnato che già nel corso del giudizio di primo grado si era chiarito che il sangue sull'auto apparteneva al teste Said, avendo questi prodotto in tal senso un certificato medico; il giudizio di mancanza di pertinenza appare logicamente reso, poiché è pacifico che l'aggressione alla persona offesa Rachid è avvenuta appena fuori l'ingresso della sua abitazione e non nell'automobile, e questi non vi è stato mai trasportato.

Quanto alla testimonianza della sorella dell'imputato, se ne è correttamente ravvisata l'inutilità, dovendo riferire - secondo l'istanza difensiva - sulla richiesta di falso incidente stradale sulla quale avevano già reso testimonianza la persona offesa e la teste Popescu.

L'argomentazione svolta dai Giudici del merito appare ineccepibile sul piano logico ed adeguatamente argomentata ed è, pertanto, insindacabile in questa fase.1.2.Quanto alle critiche circa l'attendibilità delle persona offesa e delle sue dichiarazioni la motivazione è in armonia con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo la quale le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

In motivazione si è precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). (Sez.

U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012 ) Rv. 253214. 1.3.1 Giudici del merito, nel ritenere concordemente credibile la persona offesa ed attendibili le sue dichiarazioni, hanno correttamente applicato il principio ponendo in luce - alle pagine da 11 a 15 del testo - l'assenza di motivi di astio, la marginalità delle discrepanze, non incidenti sul nucleo essenziale del racconto, cioè il momento dell'aggressione subita, e soppesando le dedotte incongruenze, valutate non determinanti ai fini del giudizio di attendibilità.

A completamento del percorso logico-argomentativo si è dato atto della presenza di riscontri individuati esattamente : a)nel certificato medico, attestante lesioni compatibili, per entità, localizzazione e diffusività con l'accertata dinamica delle condotte violente tenute dagli imputati,che probabilmente adoperarono un bastone; b) nell'utenza telefonica non solo intestata all'imputato ma in suo uso; c) nel reperimento del telefonino di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del pestaggio,consegnato agli operanti da Popescu e riproducente l'immagine dell'imputato; d) nelle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisite ex art 513 cpp, e della teste oculare Popescu,tutte - se pure con i limiti evidenziati in motivazione e pur tenuto conto della ritrattazione della donna rispetto alle dichiarazioni fornite in indagine - convergenti nel riferire di un ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] indicato come colui che aveva colpito Dachr con un bastone.

1.4. A fronte di tale adeguata e corretta motivazione le ampie censure proposte dalla difesa, in definitiva, aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede, poichè secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 primo motivo di ricorso denunzia il vizio di travisamento delle prove testimoniali della persona offesa e della teste Popescu, sua compagna, quanto alla presenza dell'imputato tra gli aggressori, allegando a sostegno la trascrizione del verbale dell'udienza in riferimento.E' utile allora ribadire il concetto di travisamento della prova testimoniale elaborato dalla esegesi di questa Corte, che si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della sua decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (cass. pen. sez. 5^, 39048/2007 Rv. 238215).

Con riguardo al travisamento della prova dichiarativa, la lezione di questa Corte è consolidata nel senso che anche in questo caso il travisamento deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la chiara difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cass. pen. sez. 5^, 93387 013 Rv. 255087.

Massime precedenti Conformi: N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133),Infine, va ribadito che il vizio della prova travisata, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisatile ed efficace soltanto quando l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cass. pen. sez. 1^, 24667/2007 Rv. 237207, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]); Sez. 5 , Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277758.

2.1. Applicando tali condivisi principi al caso ora al vaglio deve osservarsi che in alcun modo la motivazione censurata, nel sottolineare che Dakir - secondo le sue precise dichiarazioni - aveva visto [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui era stato gettato in terra dagli aggresori,avendo così avuto l'opportunità di guardarlo in viso, corrisponde all'ipotizzato travisamento della prova; deve, inoltre, aggiungersi sul punto che l'argomento per il quale la persona offesa avrebbe avuto esclusivamente da Popescu notizia della partecipazione dell'attuale ricorrente all'aggressione - ora riproposto nell'atto di ricorso - è già stato congruamente disatteso dalla Corte territoriale, tramite l'osservazione precedentemente riportata.

Inoltre,la difesa neppure prospetta la decisività dell'ipotizzato travisamento probatorio ed il motivo appare, per altro verso, completamente fuori centro, avendo inteso che l'impianto motivazionale fosse fondato principalmente anche sulla dichiarazione della teste Popescu, i cui limiti di attendibilità, quanto alle affermazioni rese nel corso del giudizio, sono bene illustrati dalla definizione, adoperata da entrambi i Giudici del merito, di teste con un basso profilo di credibilità in ragione della ritrattazione maldestra . 3.Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente ha criticato la ritenuta recidiva infraquinquennale, che non sarebbe correttamente giustificata, in relazione ad un fatto compiuto nel 2011 ed ad una pendenza processuale.3.1.

La censura non ha relazione con la motivazione che ha inteso criticare, che ha fatto corretto riferimento ai precedenti penali e giudiziari gravanti sull'imputato ed ai comportamenti tenuti nell'occasione per cui è giudizio, dimostrativi di insofferenza al rispetto delle regole di convivenza civile, desumendone logicamente una maggiore capacità a delinquere.

Per altro verso la doglianza è genericamente formulata, non deducendo che la condanna precedente sia intervenuta prima dei cinque anni dal fatto oggetto di atl:uale giudizio, cioè prima di Ottobre 2014, limitandosi ad indicare l'epoca (2011) di perpetrazione del precedente reato, mentre è noto che la recidiva infraquinquennale è integrata se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente ( art 99/2 nr 1 cp).

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi sono dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] , solo nei confronti del quale si è costituita la parte civile, deve essere condannato, altresì, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate secondo le modalità indicate in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla corte di appello di Salerno con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato Decisa il 21.9.2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/03/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il 17/09/1990 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilitai dei ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la pronunzia di primo grado emessa nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di condanna a pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno nei confronti del secondo, per il reato di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] aggravate dall'uso di strumento atto ad offendere e dal numero delle persone. Fatto di Ottobre 2014. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore fiduciario, lamentando, con unico articolato motivo, plurime violazioni di legge e vizi di illogicità motivazionale. Per un primo profilo si deduce la mancata assunzione di prove decisive, poiché la difesa nel giudizio di primo grado aveva chiesto l'ammissione a prova contraria di due testi,istanza respinta dal Tribunale, essendo non circostanziata. La questione è stata riproposta nei motivi di appello e rigettata con argomentazione che la difesa ritiene non corretta in diritto. D'altra parte la Corte aveva rifiutato anche la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'audizione dei due testi, ritenendo completo il quadro probatorio ricostruito nel giudizio ed irrilevanti e non pertinenti le testimonianze mentre il ricorrente deduce che la richiesta sarebbe funzionale ad esplorare il tema, non verificato, della falsa dichiarazione di incidente stradale che l'imputato avrebbe richiesto alla parte lesa, richiesta mai avvenuta. 1.1 Il ricorrente evidenzia, altresì,più incongruenze nella quali sarebbe incorso la persona offesa Dachir nella sua testimonianza quanto alle ragioni da cui sarebbe scaturita l'aggressione, quanto alla persona che lo aveva minacciato, indicata in un italiano nel corso del dibattimento; si sottolinea, ancora, che la parte lesa è soggetto che ha raggirato più persone coinvolte nella vicenda, in definitiva denunziando l'errata valutazione di attendibilità data dai Giudici del merito alle sue dichiarazioni. Oggetto di censura è, altresì, la ritenuta compatibilità delle lesioni riportate dalla parte lesa, con le descritte modalità delle violenze che avrebbe subito, cagionate anche con uso di un martello, peraltro mai rinvenuto;per tale ultima ragione si critica la sentenza impugnata anche riguardo alla ritenuta aggravante dell'uso di strumenti atti ad offendere. 2.Ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, lamentando, col primo motivo, travisamento della prova testimoniale della parte lesa e della teste Popescu. Dachir, infatti, avrebbe riferito, nel corso del controesame, di non aver visto [OSCURATO:PERSONA] tra gli aggressori ma che la presenza di costui alle sue spalle gli era stata riferita dalla compagna dell'epoca, Popescu, salvo modificare parzialmente le dichiarazioni nel riesame condotto dal PM. La difesa allega la trascrizione del verbale dell' udienza di riferimento. 2.1.Nel secondo motivo si è dedotta la violazione di legge quanto alla ritenuta applicabilità della recidiva infraquinquennale, giustificata dai Giudici di appello solo per la vicinanza nel tempo del precedente, senza spiegare la ragioni della mancata disapplicazione. A seguito di istanza di trattazione orale avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], è stata fissata l'odierna udienza pubblica, nel corso della quale il PG, drssa Mignolo, ha concluso per l'inammissibilità e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ,ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La difesa della parte civile, costituita nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 1.La doglianza riguardo alla mancata assunzione di prova decisiva richiede una puntualizzazione, per quanto di rilievo ed utile in relazione alla fattispecie concreta in esame, sui limiti all'interno dei quali il Giudice può disporla. Occorre ricordare che, pur tenendo conto della peculiarità dell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria riguardo alla diversa valutazione di prove dichiarative nei due gradi di giudizio - ora codificate nell'ad 603/3 bis cpp - la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere _ allo stato - degli atti. Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266820. In senso conforme : Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018 Ud. (dep. 22/1.0/2018 ) Rv. 274230, secondo la quale nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;tale accertamento è rimesso alla valutazione del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. 1.1.Nel caso in esame la Corte territoriale ha giudicato non necessario procedere alla rinnovazione istruttoria,anche richiamando il percorso argomentativo sviluppato dal Giudice di primo grado, ed ha osservato che le prove richieste non apparivano decisive, in presenza di un quadro probatorio ricostruito in maniera giudicata completa,trattandosi di prove testimoniali dirette ad accertare fatti già acquisiti e non pertinenti. In proposito emerge dal testo del provvedimento impugnato che già nel corso del giudizio di primo grado si era chiarito che il sangue sull'auto apparteneva al teste Said, avendo questi prodotto in tal senso un certificato medico; il giudizio di mancanza di pertinenza appare logicamente reso, poiché è pacifico che l'aggressione alla persona offesa Rachid è avvenuta appena fuori l'ingresso della sua abitazione e non nell'automobile, e questi non vi è stato mai trasportato. Quanto alla testimonianza della sorella dell'imputato, se ne è correttamente ravvisata l'inutilità, dovendo riferire - secondo l'istanza difensiva - sulla richiesta di falso incidente stradale sulla quale avevano già reso testimonianza la persona offesa e la teste Popescu. L'argomentazione svolta dai Giudici del merito appare ineccepibile sul piano logico ed adeguatamente argomentata ed è, pertanto, insindacabile in questa fase.1.2.Quanto alle critiche circa l'attendibilità delle persona offesa e delle sue dichiarazioni la motivazione è in armonia con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo la quale le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In motivazione si è precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012 ) Rv. 253214. 1.3.1 Giudici del merito, nel ritenere concordemente credibile la persona offesa ed attendibili le sue dichiarazioni, hanno correttamente applicato il principio ponendo in luce - alle pagine da 11 a 15 del testo - l'assenza di motivi di astio, la marginalità delle discrepanze, non incidenti sul nucleo essenziale del racconto, cioè il momento dell'aggressione subita, e soppesando le dedotte incongruenze, valutate non determinanti ai fini del giudizio di attendibilità. A completamento del percorso logico-argomentativo si è dato atto della presenza di riscontri individuati esattamente : a)nel certificato medico, attestante lesioni compatibili, per entità, localizzazione e diffusività con l'accertata dinamica delle condotte violente tenute dagli imputati,che probabilmente adoperarono un bastone; b) nell'utenza telefonica non solo intestata all'imputato ma in suo uso; c) nel reperimento del telefonino di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del pestaggio,consegnato agli operanti da Popescu e riproducente l'immagine dell'imputato; d) nelle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisite ex art 513 cpp, e della teste oculare Popescu,tutte - se pure con i limiti evidenziati in motivazione e pur tenuto conto della ritrattazione della donna rispetto alle dichiarazioni fornite in indagine - convergenti nel riferire di un ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] indicato come colui che aveva colpito Dachr con un bastone. 1.4. A fronte di tale adeguata e corretta motivazione le ampie censure proposte dalla difesa, in definitiva, aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede, poichè secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 primo motivo di ricorso denunzia il vizio di travisamento delle prove testimoniali della persona offesa e della teste Popescu, sua compagna, quanto alla presenza dell'imputato tra gli aggressori, allegando a sostegno la trascrizione del verbale dell'udienza in riferimento.E' utile allora ribadire il concetto di travisamento della prova testimoniale elaborato dalla esegesi di questa Corte, che si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della sua decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (cass. pen. sez. 5^, 39048/2007 Rv. 238215). Con riguardo al travisamento della prova dichiarativa, la lezione di questa Corte è consolidata nel senso che anche in questo caso il travisamento deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la chiara difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cass. pen. sez. 5^, 93387 013 Rv. 255087. Massime precedenti Conformi: N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133),Infine, va ribadito che il vizio della prova travisata, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisatile ed efficace soltanto quando l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cass. pen. sez. 1^, 24667/2007 Rv. 237207, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]); Sez. 5 , Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277758. 2.1. Applicando tali condivisi principi al caso ora al vaglio deve osservarsi che in alcun modo la motivazione censurata, nel sottolineare che Dakir - secondo le sue precise dichiarazioni - aveva visto [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui era stato gettato in terra dagli aggresori,avendo così avuto l'opportunità di guardarlo in viso, corrisponde all'ipotizzato travisamento della prova; deve, inoltre, aggiungersi sul punto che l'argomento per il quale la persona offesa avrebbe avuto esclusivamente da Popescu notizia della partecipazione dell'attuale ricorrente all'aggressione - ora riproposto nell'atto di ricorso - è già stato congruamente disatteso dalla Corte territoriale, tramite l'osservazione precedentemente riportata. Inoltre,la difesa neppure prospetta la decisività dell'ipotizzato travisamento probatorio ed il motivo appare, per altro verso, completamente fuori centro, avendo inteso che l'impianto motivazionale fosse fondato principalmente anche sulla dichiarazione della teste Popescu, i cui limiti di attendibilità, quanto alle affermazioni rese nel corso del giudizio, sono bene illustrati dalla definizione, adoperata da entrambi i Giudici del merito, di teste con un basso profilo di credibilità in ragione della ritrattazione maldestra . 3.Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente ha criticato la ritenuta recidiva infraquinquennale, che non sarebbe correttamente giustificata, in relazione ad un fatto compiuto nel 2011 ed ad una pendenza processuale.3.1. La censura non ha relazione con la motivazione che ha inteso criticare, che ha fatto corretto riferimento ai precedenti penali e giudiziari gravanti sull'imputato ed ai comportamenti tenuti nell'occasione per cui è giudizio, dimostrativi di insofferenza al rispetto delle regole di convivenza civile, desumendone logicamente una maggiore capacità a delinquere. Per altro verso la doglianza è genericamente formulata, non deducendo che la condanna precedente sia intervenuta prima dei cinque anni dal fatto oggetto di atl:uale giudizio, cioè prima di Ottobre 2014, limitandosi ad indicare l'epoca (2011) di perpetrazione del precedente reato, mentre è noto che la recidiva infraquinquennale è integrata se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente ( art 99/2 nr 1 cp). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi sono dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] , solo nei confronti del quale si è costituita la parte civile, deve essere condannato, altresì, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate secondo le modalità indicate in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla corte di appello di Salerno con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato Decisa il 21.9.2022 Il
Sentenza Cassazione n. 45679/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris