CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 12508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENIZA sul ricorso proposto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputata, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile ovvero di rigettarlo;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 aprile 2019 il Tribunale dl Gorizia, in riforma della pronuncia emessa il giorno 17 aprile 2018 dal Giudice di Pace di Gorizia e in accoglimento del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha assolto quest'ultima dall'imputazione di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. - sono state prospettate l'erroneità, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in ordine alla valenza attribuita alla videoregistrazione in atti, in particolare censurando la decisione impugnata: per non averla ritenuta «sufficientemente genuina» (sia in ordine a quanto rappresentato sia sotto il profilo della collocazione temporale) poiché proveniente dalla persona offesa dal reato, nonostante si tratti di prova documentale; e per aver travisato i fatti (atteso che la sentenza di primo grado aveva affermato che il contenuto della ripresa non era stato disconosciuto). 2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. - sono state prospettate l'erroneità, la contraddittorietà e l'illogicità dela motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, con riguardo alla ritenuta inattendibilità della persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 612 cod. pen.- sono state prospettate l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di minaccia, che il Tribunale avrebbe escluso considerando generiche le frasi in imputazione e, tuttavia, ignorandone il reale tenore; nonché sulla scorta del ritenuto difetto di prova del fatto che sia stata menomata la liberta morale delle persone offese ed attribuendo «valenza liberatoria» a una «pretesa provocazione» (non potendo rilevare neppure i pretesi disturbi di ansia reattiva dell'imputata). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, hanno anzitutto denunciato vizi che non possono essere ritualmente dedotti. Difatti, i contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). E, al di là dell'asserita denuncia - oltre al vizio di motivazione - della violazione della legge penale, la difesa ha dedotto soltanto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, sia sotto il profilo della capacità rappresentativa attribuita alla videoregistrazione in atti in ragione della sua provenienza (che ha condotto il Tribunale a non riconoscervi piena genuinità) sia sotto il profilo della valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato; dunque, ha unicamente prospettato un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01, nonché - quanto alla violazione dell'art.192 cod. proc. pen. - Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/1.0/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01). Né, con evidenza, la motivazione può dirsi apparente, ciò da cui conseguirebbe la violazione di norme processuali posta a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e in particolare dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Tale ipotesi, invero, ricorre soltanto allorché la motivazione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01; Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686). Tuttavia, nel caso in esame, il Tribunale ha compiuto la disamina del compendio in atti, segnatamente delle dichiarazioni acquisite - e, in particolare, quelle della persona offesa di cui indicato gli elementi di incoerenza - e della videoregistrazione, cui ha negato capacità dimostrativa nei 1:ermini già riportati, così esponendo le ragioni a sostegno della decisione. 2. Il terzo motivo è inammissibile perché, oltre alle censure alla ricostruzione del fatto da parte del Tribunale - le quali, come già esposto - costituiscono denuncia di un vizio di motivazione, la prospettazione dell'erronea applicazione della legge penale (in particolare dell'art. 612 cod. pen.) non potrebbe giovare al ricorrente per la dirimente considerazione che essa non attiene alla principale ratio decidendi, indicata dal Tribunale nel difetto di prova del fatto, bensì alle argomentazioni ulteriori con le quali lo stesso Giudice di secondo grado ha escluso, quand'anche avesse ritenuto provato il fatto ascritto all'imputato, la rilevanza penale di esso sub specie della citata norma incriminatrice. Ne deriva che, essendo in questa sede inammissibile la deduzione del vizio di motivazione, la prospettata violazione di legge non potrebbe inficiare la tenuta della decisione impugnata. Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del