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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13593/2026

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te-Agenzia Delle Dogane E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2847/2019 depositata l’1 luglio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda trae origine dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza –Tenenza di Passo del Foscagno – nei confronti di numerosiautotrasportatori, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individualeAutotrasporti Quaini.

Nel corso delle verifiche, effettuate tra il 2009 e ilNumero registro generale 5512/2020Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 13593/2026Data pubblicazione 10/05/20262012, l’organo accertatore contestava l’introduzione nel territorio doganaleunionale di carburante acquistato nella zona extradoganale di Livigno inquantità eccedente la franchigia prevista dall’art. 107 del Reg. (CE) n.1186/2009, ritenendo che i veicoli impiegati fossero dotati di serbatoisupplementari non riconducibili alla nozione di “serbatoi normali” secondola normativa unionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia.Sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione, l’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli – Ufficio di Tirano – notificava al contribuentedapprima un avviso di accertamento per IVA e accise e, successivamente,il provvedimento di irrogazione delle sanzioni (prot. n. 0008762 RU del 10luglio 2014), rigettando le deduzioni proposte ai sensi dell’art. 16, comma7, del d.lgs. n. 472/1997.

Il contribuente proponeva ricorso allaCommissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n.124/2/2017, depositata il 16 ottobre 2017, accoglieva l’impugnazioneavverso l’atto di irrogazione sanzioni, ritenendo insussistenti i presuppostiper l’applicazione delle sanzioni medesime, anche sul rilievo dell’incertezzanormativa e del legittimo affidamento.L’Agenzia interponeva appello innanzi alla Commissione tributariaregionale della Lombardia che, con sentenza n. 2847/2019 – depositata il1° luglio 2019 – riformava integralmente la decisione di primo grado.

LaCTR riteneva corretto l’operato dell’Ufficio, escludendo la ricorrenza diqualsivoglia incertezza normativa e affermando la configurabilità dellacolpa dell’autore in relazione alle violazioni accertate; osservava, inparticolare, che i serbatoi supplementari montati sui mezzi non potevanoessere considerati “normali” ai sensi del Reg. 1186/2009 e che nonrisultava dimostrato alcun elemento idoneo a escludere la responsabilitàdel titolare della ditta.

Conseguentemente, la CTR confermava lalegittimità dell’atto sanzionatorio e condannava l’appellato alle spese delgrado.Numero registro generale 5512/2020Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 13593/2026Data pubblicazione 10/05/2026Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione,affidato a un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 2909 c.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deducendo la formazionedi un giudicato esterno.

Il ricorrente richiamava la sentenza della CTRLombardia n. 2263/2015 – relativa al parallelo giudizio sull’avviso diaccertamento – divenuta definitiva a seguito dell’ordinanza di questa Corten. 25071/2019, che aveva riconosciuto la non debenza degli interessi allaluce dell’art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente.

Secondo ilricorrente, la regula iuris così cristallizzata avrebbe dovuto estendersianche al presente procedimento relativo alle sanzioni.L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositava atto di costituzione aisoli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370,comma 1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.,assumendosi che la sentenza impugnata abbia omesso di considerarel’esistenza di un giudicato esterno formatosi sulla medesima vicendasostanziale.

Il ricorrente richiama, infatti, la sentenza della CTR Lombardian. 2263/2015, passata in giudicato a seguito dell’ordinanza di questaCorte n. 25071/2019, con la quale, in relazione al parallelo giudiziosull’avviso di accertamento, era stata riconosciuta la non debenza degliinteressi moratori in applicazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 212del 2000.

Tale pronuncia, secondo il ricorrente, avendo ad oggetto lamedesima fattispecie sostanziale e poggiando sulla valutazione unitariadella condotta dell’autotrasportatore alla luce dei principi di buona fede elegittimo affidamento, costituirebbe giudicato esterno idoneo a vincolareanche il presente giudizio in materia di sanzioni.

Si sostiene, inoltre, che lanorma di cui all’art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuenteNumero registro generale 5512/2020Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 13593/2026Data pubblicazione 10/05/2026accomuni, quanto ai presupposti applicativi, sia la non debenza degliinteressi sia la non irrogabilità delle sanzioni, sicché l’accertamentodivenuto definitivo nel giudizio parallelo sull’avviso di accertamentodovrebbe riflettersi anche sul procedimento relativo alle sanzioni,precludendo la conferma della loro legittimità.Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.La decisione impugnata non considera adeguatamente che, sullamedesima vicenda sostanziale, si è già formato un giudicato esternoidoneo a vincolare il presente giudizio.

In particolare, la sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia n. 2263/2015, resa nelgiudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo ai medesimifatti di rifornimento di carburante a Livigno, ha riconosciuto – constatuizione autonoma e decisiva – la sussistenza, in capo al contribuente,di una situazione di legittimo affidamento ai sensi dell’art. 10, comma 2,della legge n. 212 del 2000, escludendo per tale ragione la debenza deitributi e degli interessi moratori.

La CTR ha fondato tale conclusione sullarilevante affluenza di autotrasportatori che rifornivano in zona franca imezzi diretti verso la Valtellina e sulla conseguente necessità, nonosservata dall’Amministrazione, di verificare per tempo la regolarità deiserbatoi utilizzati; testualmente, la decisione rileva che tale prassi avrebbedovuto indurre l’Agenzia delle Dogane ad accertamenti tempestivi, idoneia evitare l’insorgere del dubbio interpretativo e a non frustrarel’affidamento dei contribuenti.

La successiva ordinanza di questa Corte n.25071 del 2019 ha dichiarato inammissibili i motivi del ricorso propostodall’Agenzia delle Dogane avverso quella sentenza, determinandone ladefinitiva stabilizzazione e consolidando, così, la regula iuris secondo cui,in relazione alla medesima condotta, opera l’esimente dell’affidamentoincolpevole.

È irrilevante che il giudizio definito con la sentenza n.2263/2015 avesse ad oggetto la debenza degli interessi, giacché il nucleoessenziale dell’accertamento compiuto in via definitiva non riguarda laNumero registro generale 5512/2020Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 13593/2026Data pubblicazione 10/05/2026specie dell’accessorio applicabile, bensì la qualificazione giuridica dellacondotta del contribuente alla luce dell’art. 10, comma 2, dello Statuto delcontribuente.La stessa norma, d’altronde, accomuna espressamente interessi esanzioni, prevedendone l’esclusione secondo i medesimi presupposti ericonoscendo unitariamente la rilevanza dell’affidamento ingenerato daritardi, omissioni o errori dell’Amministrazione.

Ne consegue chel’accertamento compiuto dalla CTR nel precedente giudizio – e divenutointangibile per effetto dell’ordinanza n. 25071/2019 – ha definitivamentestabilito che il contribuente versava in una situazione di affidamentotutelabile, tale da escludere la sua colpevolezza in ordine alla violazionecontestata.

La sentenza impugnata, invece, ha esaminato ex novo laquestione dell’elemento soggettivo e, discostandosi dall’accertamento giàdivenuto definitivo, ha escluso il ricorrere dell’affidamento e ha ritenutoconfigurabile una colpa per negligenza.In tal modo, la CTR è incorsa nella violazione dell’art. 2909 cod. civ.,poiché ha disatteso gli effetti vincolanti del giudicato esterno, che siestende non solo al dispositivo, ma anche agli accertamenti preliminarinecessari e comuni alle due controversie.

Ciò determina un evidente,potenziale contrasto tra giudicati sulla medesima vicenda sostanziale:mentre il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2263/2015 afferma che ilcontribuente ha agito in una situazione di legittimo affidamento idonea aescludere ogni addebito, la decisione oggi impugnata gli attribuisce colpa econferma la sanzione.

Tale divergenza non può essere tollerata, poiché lastabilità del giudicato e il divieto di soluzioni duplicate e disarmonicheimpongono che la regula iuris già formatasi venga rispettata anche inquesto giudizio.Ne discende che la sentenza impugnata non si è conformata al giudicatoesterno e deve pertanto essere cassata in accoglimento dell’odiernoricorso.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essereNumero registro generale 5512/2020Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 13593/2026Data pubblicazione 10/05/2026decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso e il conseguenteannullamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni.

In considerazionedella particolarità della vicenda processuale, vanno compensate le spesedell’intero giudizio.

P.Q.MAccoglie il ricorso.

Cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito,accoglie il ricorso introduttivo e annulla l’atto di irrogazione delle sanzioniimpugnato.

Compensa fra la parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-Agenzia Delle Dogane E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2847/2019 depositata l’1 luglio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda trae origine dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza –Tenenza di Passo del Foscagno – nei confronti di numerosiautotrasportatori, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individualeAutotrasporti Quaini. Nel corso delle verifiche, effettuate tra il 2009 e ilNumero registro generale 5512/2020Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 13593/2026Data pubblicazione 10/05/20262012, l’organo accertatore contestava l’introduzione nel territorio doganaleunionale di carburante acquistato nella zona extradoganale di Livigno inquantità eccedente la franchigia prevista dall’art. 107 del Reg. (CE) n.1186/2009, ritenendo che i veicoli impiegati fossero dotati di serbatoisupplementari non riconducibili alla nozione di “serbatoi normali” secondola normativa unionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia.Sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione, l’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli – Ufficio di Tirano – notificava al contribuentedapprima un avviso di accertamento per IVA e accise e, successivamente,il provvedimento di irrogazione delle sanzioni (prot. n. 0008762 RU del 10luglio 2014), rigettando le deduzioni proposte ai sensi dell’art. 16, comma7, del d.lgs. n. 472/1997. Il contribuente proponeva ricorso allaCommissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n.124/2/2017, depositata il 16 ottobre 2017, accoglieva l’impugnazioneavverso l’atto di irrogazione sanzioni, ritenendo insussistenti i presuppostiper l’applicazione delle sanzioni medesime, anche sul rilievo dell’incertezzanormativa e del legittimo affidamento.L’Agenzia interponeva appello innanzi alla Commissione tributariaregionale della Lombardia che, con sentenza n. 2847/2019 – depositata il1° luglio 2019 – riformava integralmente la decisione di primo grado. LaCTR riteneva corretto l’operato dell’Ufficio, escludendo la ricorrenza diqualsivoglia incertezza normativa e affermando la configurabilità dellacolpa dell’autore in relazione alle violazioni accertate; osservava, inparticolare, che i serbatoi supplementari montati sui mezzi non potevanoessere considerati “normali” ai sensi del Reg. 1186/2009 e che nonrisultava dimostrato alcun elemento idoneo a escludere la responsabilitàdel titolare della ditta. Conseguentemente, la CTR confermava lalegittimità dell’atto sanzionatorio e condannava l’appellato alle spese delgrado.Numero registro generale 5512/2020Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 13593/2026Data pubblicazione 10/05/2026Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione,affidato a un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 2909 c.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deducendo la formazionedi un giudicato esterno. Il ricorrente richiamava la sentenza della CTRLombardia n. 2263/2015 – relativa al parallelo giudizio sull’avviso diaccertamento – divenuta definitiva a seguito dell’ordinanza di questa Corten. 25071/2019, che aveva riconosciuto la non debenza degli interessi allaluce dell’art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente. Secondo ilricorrente, la regula iuris così cristallizzata avrebbe dovuto estendersianche al presente procedimento relativo alle sanzioni.L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositava atto di costituzione aisoli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370,comma 1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.,assumendosi che la sentenza impugnata abbia omesso di considerarel’esistenza di un giudicato esterno formatosi sulla medesima vicendasostanziale. Il ricorrente richiama, infatti, la sentenza della CTR Lombardian. 2263/2015, passata in giudicato a seguito dell’ordinanza di questaCorte n. 25071/2019, con la quale, in relazione al parallelo giudiziosull’avviso di accertamento, era stata riconosciuta la non debenza degliinteressi moratori in applicazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 212del 2000. Tale pronuncia, secondo il ricorrente, avendo ad oggetto lamedesima fattispecie sostanziale e poggiando sulla valutazione unitariadella condotta dell’autotrasportatore alla luce dei principi di buona fede elegittimo affidamento, costituirebbe giudicato esterno idoneo a vincolareanche il presente giudizio in materia di sanzioni. Si sostiene, inoltre, che lanorma di cui all’art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuenteNumero registro generale 5512/2020Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 13593/2026Data pubblicazione 10/05/2026accomuni, quanto ai presupposti applicativi, sia la non debenza degliinteressi sia la non irrogabilità delle sanzioni, sicché l’accertamentodivenuto definitivo nel giudizio parallelo sull’avviso di accertamentodovrebbe riflettersi anche sul procedimento relativo alle sanzioni,precludendo la conferma della loro legittimità.Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.La decisione impugnata non considera adeguatamente che, sullamedesima vicenda sostanziale, si è già formato un giudicato esternoidoneo a vincolare il presente giudizio. In particolare, la sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia n. 2263/2015, resa nelgiudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo ai medesimifatti di rifornimento di carburante a Livigno, ha riconosciuto – constatuizione autonoma e decisiva – la sussistenza, in capo al contribuente,di una situazione di legittimo affidamento ai sensi dell’art. 10, comma 2,della legge n. 212 del 2000, escludendo per tale ragione la debenza deitributi e degli interessi moratori. La CTR ha fondato tale conclusione sullarilevante affluenza di autotrasportatori che rifornivano in zona franca imezzi diretti verso la Valtellina e sulla conseguente necessità, nonosservata dall’Amministrazione, di verificare per tempo la regolarità deiserbatoi utilizzati; testualmente, la decisione rileva che tale prassi avrebbedovuto indurre l’Agenzia delle Dogane ad accertamenti tempestivi, idoneia evitare l’insorgere del dubbio interpretativo e a non frustrarel’affidamento dei contribuenti. La successiva ordinanza di questa Corte n.25071 del 2019 ha dichiarato inammissibili i motivi del ricorso propostodall’Agenzia delle Dogane avverso quella sentenza, determinandone ladefinitiva stabilizzazione e consolidando, così, la regula iuris secondo cui,in relazione alla medesima condotta, opera l’esimente dell’affidamentoincolpevole. È irrilevante che il giudizio definito con la sentenza n.2263/2015 avesse ad oggetto la debenza degli interessi, giacché il nucleoessenziale dell’accertamento compiuto in via definitiva non riguarda laNumero registro generale 5512/2020Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 13593/2026Data pubblicazione 10/05/2026specie dell’accessorio applicabile, bensì la qualificazione giuridica dellacondotta del contribuente alla luce dell’art. 10, comma 2, dello Statuto delcontribuente.La stessa norma, d’altronde, accomuna espressamente interessi esanzioni, prevedendone l’esclusione secondo i medesimi presupposti ericonoscendo unitariamente la rilevanza dell’affidamento ingenerato daritardi, omissioni o errori dell’Amministrazione. Ne consegue chel’accertamento compiuto dalla CTR nel precedente giudizio – e divenutointangibile per effetto dell’ordinanza n. 25071/2019 – ha definitivamentestabilito che il contribuente versava in una situazione di affidamentotutelabile, tale da escludere la sua colpevolezza in ordine alla violazionecontestata. La sentenza impugnata, invece, ha esaminato ex novo laquestione dell’elemento soggettivo e, discostandosi dall’accertamento giàdivenuto definitivo, ha escluso il ricorrere dell’affidamento e ha ritenutoconfigurabile una colpa per negligenza.In tal modo, la CTR è incorsa nella violazione dell’art. 2909 cod. civ.,poiché ha disatteso gli effetti vincolanti del giudicato esterno, che siestende non solo al dispositivo, ma anche agli accertamenti preliminarinecessari e comuni alle due controversie. Ciò determina un evidente,potenziale contrasto tra giudicati sulla medesima vicenda sostanziale:mentre il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2263/2015 afferma che ilcontribuente ha agito in una situazione di legittimo affidamento idonea aescludere ogni addebito, la decisione oggi impugnata gli attribuisce colpa econferma la sanzione. Tale divergenza non può essere tollerata, poiché lastabilità del giudicato e il divieto di soluzioni duplicate e disarmonicheimpongono che la regula iuris già formatasi venga rispettata anche inquesto giudizio.Ne discende che la sentenza impugnata non si è conformata al giudicatoesterno e deve pertanto essere cassata in accoglimento dell’odiernoricorso. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essereNumero registro generale 5512/2020Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 13593/2026Data pubblicazione 10/05/2026decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso e il conseguenteannullamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni. In considerazionedella particolarità della vicenda processuale, vanno compensate le spesedell’intero giudizio. P.Q.MAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito,accoglie il ricorso introduttivo e annulla l’atto di irrogazione delle sanzioniimpugnato. Compensa fra la parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak
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