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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50150/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e reiterativo dei motivi di appello.

La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come l'imputato non risultava meritevole delle circostanze attenuanti generiche per i suoi precedenti penali, e i successivi reati commessi dopo i fatti in accertamento.

La pena è stata ritenuta congrua alla gravità dei fatti, in considerazione dell'entità delle imposte evase.

Del resto, la pena risulta al di sotto della media edittale.

Per la confisca, correttamente la sentenza rileva come la stessa deve applicarsi (anche senza un precedente sequestro, contraddittorio): "In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare" (Sez. 5, Sentenza n. 9738 del 02/12/2014 Cc. (dep. 05/03/2015 ) Rv. 262893 - 01).

Per la capienza dei beni della società (confisca diretta) nessuna indicazione specifica risulta prospettata dal ricorrente : "Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato, sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta" (Sez. 3, Sentenza n. 40362 del 06/07/2016 Cc. (dep. 28/09/2016) Rv. 268587; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 43816 del 01/12/2016 Cc. (dep. 22/09/2017) Rv. 271254 -).

Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e reiterativo dei motivi di appello. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come l'imputato non risultava meritevole delle circostanze attenuanti generiche per i suoi precedenti penali, e i successivi reati commessi dopo i fatti in accertamento. La pena è stata ritenuta congrua alla gravità dei fatti, in considerazione dell'entità delle imposte evase. Del resto, la pena risulta al di sotto della media edittale. Per la confisca, correttamente la sentenza rileva come la stessa deve applicarsi (anche senza un precedente sequestro, contraddittorio): "In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare" (Sez. 5, Sentenza n. 9738 del 02/12/2014 Cc. (dep. 05/03/2015 ) Rv. 262893 - 01). Per la capienza dei beni della società (confisca diretta) nessuna indicazione specifica risulta prospettata dal ricorrente : "Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato, sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta" (Sez. 3, Sentenza n. 40362 del 06/07/2016 Cc. (dep. 28/09/2016) Rv. 268587; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 43816 del 01/12/2016 Cc. (dep. 22/09/2017) Rv. 271254 -). Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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