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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45340/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c5 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte in merito alla esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, considerato il rilievo attribuito alle modalità dello spaccio per i mezzi impiegati, frequenza e efficienza organizzativa; ritenuto che le ulteriori censure riferite al trattamento sanzionatorio non tengono conto della rivalutazione e rimodulazione della pena operata dal Giudice dell'appello a seguito del riconoscimento della continuazione che non era stata ravvisata dal Giudice di primo grado, con la conseguente irrilevanza delle doglianze incentrate unicamente sulla determinazione della pena operata in modo autonomo nel giudizio di primo grado per il reato che la Corte di appello ha poi ritenuto invece costituire il reato meno grave rispetto a quello posto a base del computo della pena per la continuazione; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso ìl 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c5 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte in merito alla esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, considerato il rilievo attribuito alle modalità dello spaccio per i mezzi impiegati, frequenza e efficienza organizzativa; ritenuto che le ulteriori censure riferite al trattamento sanzionatorio non tengono conto della rivalutazione e rimodulazione della pena operata dal Giudice dell'appello a seguito del riconoscimento della continuazione che non era stata ravvisata dal Giudice di primo grado, con la conseguente irrilevanza delle doglianze incentrate unicamente sulla determinazione della pena operata in modo autonomo nel giudizio di primo grado per il reato che la Corte di appello ha poi ritenuto invece costituire il reato meno grave rispetto a quello posto a base del computo della pena per la continuazione; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso ìl 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45340/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris