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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02543/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefsefittite le conclusioni del PG ,j1LJ Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania, in sede di reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catania in materia di liberazione anticipata, ha rilevato che detto Magistrato dichiarava il non luogo a provvedere per ne bis in idem, considerato che in relazione allo stesso periodo di cui alla richiesta (21.02.2024-21.08.2024) era stata emessa, in data 19 settembre 2024, ordinanza di rigetto del medesimo Magistrato.

Conseguentemente, preso atto che l'interessato avrebbe dovuto impugnare dinanzi al Tribunale la precedente decisione, per la quale risulta essersi formato il giudicato, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il reclamo.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo che con il reclamo aveva impugnato la precedente ordinanza notificatagli tardivamente, solo in data 20 novembre 2024, seppure emessa il 19 settembre 2024.

E insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata in quanto assolutamente illogica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Invero, il reclamo risulta essere stato proposto avverso il provvedimento di non luogo a provvedere per ne bis in idem del Magistrato di sorveglianza su una domanda inammissibile, in quanto identica a precedente su cui si era già deciso, rispetto alla quale non si deducono elementi di novità.

Il ricorrente avrebbe dovuto proporre reclamo avverso il provvedimento di rigetto della liberazione anticipata, ed eventualmente attendere l'esito dell'impugnazione proposta, e non reiterare la stessa domanda.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefsefittite le conclusioni del PG ,j1LJ Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania, in sede di reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catania in materia di liberazione anticipata, ha rilevato che detto Magistrato dichiarava il non luogo a provvedere per ne bis in idem, considerato che in relazione allo stesso periodo di cui alla richiesta (21.02.2024-21.08.2024) era stata emessa, in data 19 settembre 2024, ordinanza di rigetto del medesimo Magistrato. Conseguentemente, preso atto che l'interessato avrebbe dovuto impugnare dinanzi al Tribunale la precedente decisione, per la quale risulta essersi formato il giudicato, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il reclamo. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo che con il reclamo aveva impugnato la precedente ordinanza notificatagli tardivamente, solo in data 20 novembre 2024, seppure emessa il 19 settembre 2024. E insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata in quanto assolutamente illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, il reclamo risulta essere stato proposto avverso il provvedimento di non luogo a provvedere per ne bis in idem del Magistrato di sorveglianza su una domanda inammissibile, in quanto identica a precedente su cui si era già deciso, rispetto alla quale non si deducono elementi di novità. Il ricorrente avrebbe dovuto proporre reclamo avverso il provvedimento di rigetto della liberazione anticipata, ed eventualmente attendere l'esito dell'impugnazione proposta, e non reiterare la stessa domanda. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 o
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