CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2024
Cassazione n. 21392/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3116 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliato, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; intimati avverso la sentenza n. 1853/2017 depositatail 14 dicembre 2017 del la Corte di appello di Ancona. Sez. I–RG 3116/2019 udienza pubblica18.6.2024 Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Marco e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA], onde sentir dichiarare la loro responsabilità per il dissesto finanziario della societàIDM s.r.l., di cui era socio, oltre che la condannadei medesimi al risarcimento del danno quantificato , per la sola sorte capitale, in lire2.031.000.000. Nella resistenza dei convenuti (che hanno proposto domande riconvenzionali che più non rilevanonella presente sede)il Tribunale ha respinto le domande attrici. 2. ― La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 14 dicembre 2017, ha disatteso il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] i. Ha rilevato, in sintesi, e per quelche qui conta: che la domanda risarcitoria risultava fondata sull’art. 2395 c.c. e in via subordinata sull’art. 2043 c.c.; che, a prescindere dalla qualificazione della pretesa operata dall’attore, la domanda di risarcimento del danno riguardava ladiminuzione di valore dellaquota sociale dallo stesso posseduta; che tale danno non rientrava nel campo di applicazio ne del cit. art. 2395 c.c., rappresentando un effetto mediato e indiretto del danno da questi arrecato al patrimonio sociale; che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale e latutela del medesimorientravano nella disponibilità esclusiva della società; che era irrilevante lo stato di liquidazione della società al momento della proposizione dell’azione in quanto, anche a voler seguire il ragionamento dell’attore, secondo cui gli atti di mala gestio compiuti dai liquidatori dopo la messa in liquidazione della societàintegrerebbero dei danni diretti al diritto del socio alla liquidazione della sua quota, gli atti in questione erano stati imputati agli amministratori, e non ai Sez. I–RG 3116/2019 udienza pubblica18.6.2024 liquidatori, che non erano stati nemmeno evocati in giudizio; che era infondato il motivo di gravame con cui si era lamentato il mancato accoglimento delle domande proposte sulla base della norma di cui all’art. 2043 c.c.; che, infatti, la responsabilità di cui all’art. 2395 c.c. configurava un’ipotesi specifica di responsabilità aquiliana; che, peraltro, i fatti dedotti a fondamento della responsabilità degli amministratori non potevano considerarsi estranei alla gestione sociale; che mancava , pertanto, il presupposto di fatto prospet tat o dall’appellante ― appunto l’estraneità dell’attività degli amministratori allagestione sociale ― att o a fondare, in tesi, la responsabilità di cui all’art. 2043 c.c.. 3. ― Avverso la sentenza della Corte marchigiana ricorre per cassazione, con quattro motivi, Pretelli. Resistono con controricorso Marco e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . La causa, avviata allatrattazio ne camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 16049 del 7 giugno 2023. 4. ― Essendosi determinata l’oggettiva impossibilità di trattare la causa in pubblica udienza nella data odierna, deve disporsi rinvio del giudizio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza da fissarsi. Così deciso in Rom