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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 13829/2025

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a seguente Oggi, PPR. 2025 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] hiNit avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della sentenza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con note d'udienza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 40164 del 23/10/2024, la Corte suprema di cassazione, Quarta sezione penale, rigettava i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Palermo.

2. Propone ricorso straordinario per errore di fatto il difensore del Roccaro, denunciando l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte di cassazione; questo, infatti, sarebbe stato notificato ad un omonimo legale, iscritto nel medesimo foro, ma, evidentemente, persona fisica diversa dal primo.

Quest'ultimo, peraltro, avrebbe inserito i propri corretti riferimenti nel mandato allegato al ricorso.

Ne conseguirebbe la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, in quanto il giudizio - concluso con pronuncia di rigetto, quindi effettivamente incardinato - si sarebbe svolto senza consentire al difensore di presentare nuovi motivi, chiedere la trasformazione del rito in presenza, redigere e presentare note anche in replica alle conclusioni della Procura generale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Come documentato nell'impugnazione, e verificato da questo Collegio, l'avviso di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla Quarta sezione penale della Corte di cassazione è stato notificato - quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con studio in Palermo, via Dante n. 69, ed indirizzo pec avv.giuseppepiazza@pec ; il ricorso per cassazione, tuttavia, era stato proposto dall'omonimo Avv. [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con studio in Palermo, via G. Marconi n. 67, ed indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL].

5. Deve essere riscontrato, pertanto, un errore di fatto relativo alla citata notifica, emendabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 2, n.24809 del 24/7/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279493; Sez. 3, n. 5039 del 20/1/2010, Sibide, Rv. 245916; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569).

6. Nel rispetto dei termini perentori di cui all'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve esser dunque revocata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio del giudizio a nuovo ruolo per la fissazione dell'udienza.

P.Q.M.

Revoca la sentenza della Quarta sezione penale n. 40164-24 emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] limitatamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso dello stesso.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025 Il ig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Oggi, PPR. 2025 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] hiNit avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della sentenza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con note d'udienza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 40164 del 23/10/2024, la Corte suprema di cassazione, Quarta sezione penale, rigettava i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Palermo. 2. Propone ricorso straordinario per errore di fatto il difensore del Roccaro, denunciando l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte di cassazione; questo, infatti, sarebbe stato notificato ad un omonimo legale, iscritto nel medesimo foro, ma, evidentemente, persona fisica diversa dal primo. Quest'ultimo, peraltro, avrebbe inserito i propri corretti riferimenti nel mandato allegato al ricorso. Ne conseguirebbe la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, in quanto il giudizio - concluso con pronuncia di rigetto, quindi effettivamente incardinato - si sarebbe svolto senza consentire al difensore di presentare nuovi motivi, chiedere la trasformazione del rito in presenza, redigere e presentare note anche in replica alle conclusioni della Procura generale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Come documentato nell'impugnazione, e verificato da questo Collegio, l'avviso di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla Quarta sezione penale della Corte di cassazione è stato notificato - quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con studio in Palermo, via Dante n. 69, ed indirizzo pec avv.giuseppepiazza@pec ; il ricorso per cassazione, tuttavia, era stato proposto dall'omonimo Avv. [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con studio in Palermo, via G. Marconi n. 67, ed indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]. 5. Deve essere riscontrato, pertanto, un errore di fatto relativo alla citata notifica, emendabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 2, n.24809 del 24/7/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279493; Sez. 3, n. 5039 del 20/1/2010, Sibide, Rv. 245916; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569). 6. Nel rispetto dei termini perentori di cui all'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve esser dunque revocata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio del giudizio a nuovo ruolo per la fissazione dell'udienza. P.Q.M. Revoca la sentenza della Quarta sezione penale n. 40164-24 emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] limitatamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso dello stesso. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025 Il ig
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