CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19154/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
m a, al la v ia [OSCURATO:PERSONA] , n. 22 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del LAVOROs.p.a. – c.f./p.i.v.a. 0 93 3 9391006 – in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, al la via [OSCURATO:PERSONA] , n. 15 , presso lo studio dell’avvocato P a o l o [OSCURATO:PERSONA] che – in sostituzione del precedente difensore - la rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. CONTRORICORRENTEavverso lasentenza n. 3041/2018 del la Corte d’Appello di Milano , udita la relazione nella camera di consiglio del 2 3 marzo 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto i n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di Milano la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] che con l’intermediazione dell’istituto bancario convenuto aveva acquistatonegli anni dal 2009 al 2012 titoli di Stato della Repubblica ellenica , titoli poi significativamente svalutatisi(cfr. ricorso, pag. 2). Indi esponeva che l’istituto di credito convenuto si era reso inadempiente in relazione agli obblighi informativi ovvero non aveva provveduto ad informarlo adeguatamente circa le caratteristiche dei titoli acquistati(cfr. ricorso, pag. 2). Chiedeva condannarsi l’istituto convenuto a risarcirgli i danni sofferti. 2.Si costituiva la “ Banca N a zionale del Lavoro ” s.p.a . Instava, tra l’altro, per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Con sentenza n. 1647/2016 il Tribunale di Milano rigettava la domanda e condannava l’attorea rimborsare a controparte le spese di lite. 4.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello . Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. 5. C on sentenza n. 304 1/201 8 la Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame e condannava l’appellante a rifondere a controparte le spese del grado. 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione. La“[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.7.Il ricorrent e ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.in relazione alla domanda di nullità per difetto di forma. Premette che con il primo motivo d’appelloaveva a censura del primo dictum addotto la mancanza del contratto generale di investimento ed ulteriormente che siffatto contratto, se vi fosse stato, sarebbe stato nullo,siccome privo della sottoscrizione della “B.N.L.”(cfr. ricorso, pag. 6). Indi deduce che la Corte di Milano avrebbe dovuto accertare soltanto la mancanza del “contratto-quadro” senza dar rilievo alla novità della domanda (cfr. ricorso, pag. 7). Deduce invero che la rilevabilità ex officio delle nullità negoziali si estende pur a quelle “di protezione”(cfr. ricorso, pagg. 6 - 7 ) . 9.Il primo motivo non può essere accolto. 10. Allorché la c orte d i merito ha esplicitato le ragioni della reiezione del primo motivo di appello, ha fatto luogo ad un primo passaggio motivazionale nondimeno in forma duplice articolato. La corte distrettuale, cioè, ha puntualizzato che la nullità del contratto di “master agreement ” per difetto della firma del legale rappresentante della “B.N.L.” ed “il fatto costitutivo della stessa (la mancanza del detto contratto)” (così sentenza d’appello, pag. 4)erano stati addotti per la prima volta in grado d’appello. Altresì, ha puntualizzato che, versandosi al cospetto di una nullità “protezione”, l’investitore avrebbe potuto invocarla unicamente qualora fosse mancata la sua sottoscrizione non già la sottoscrizione di controparte (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Tale secondo rilievo – che evidentemente è in linea con l’insegnamento n. 898 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle sezioni unite di questa Corte– sostanzia senza dubbio un’autonoma“ratio decidendi ”. Cosicchéil ricorrente avrebbe dovuto farne oggetto di specifica censura . Invece, a tanto nonha atteso. Anzi, il ricorrente insiste nel far leva sul difetto di sottoscrizione della “B.N.L.” quale ragione di nullità, “perché così erano tutti i masteragreement predisposti da quella banca” (c osì ricorso, pag. 6) . 11.Sovviene perciò l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale , qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione(cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314). 12. In ogni caso , non è inopportuno soggiungere che immeritevole di qualsivoglia seguito è pur la censura espressamente formulata a contestazione della prima “ratio” (correlata alla novità in appello della domanda di null ità ancorata al difetto della firma del legale rappresentante della“B.N.L.”). 13. È fuor di dubbio, invero, ch e n el giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere a siffatto rilievo (cfr. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242 (rv. 633509)).Enondimeno a tanto il giudice di seconde cure è abilitato, in quanto il “ fatto ” sostanziante la ragione di nullità risulti dagli atti già ritualmente acquisiti , siccome, viceversa, segnatamente con riferimento al giudizio d’appello, si infrangerebbe il divieto dei “nova” exart. 345 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. lav. 23.11.2021, n. 36353, secondo cui il rilievo d’ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l’esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito). 14.Ebbene, nella specie , la mancanza della firma del legale rappresentante della “B.N.L.”costituiva, appunto, un fatto “ nuovo ” in appello . Più esattamente, la circostanza per cui il documento contrattuale prodotto in giudizio non recasse la firma del legale rappresentante della “B.N.L.”, non esclude che la stessa potesse essere contenuta in un documento separato di identico contenuto, sicché solo la specifica rituale deduzione dell’attore sarebbe valsa ad introdurre in giudizio il “fatto” della mancanza , in assoluto, di un documento recante la firma del legale rappresentante della banca. 15.Con il secondo motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ. e dell’art. 345cod. proc. civ. in relazione all’art. 23 t.u.f. Premette che con il secondo motivo d’appello aveva a censura del primo dictumed a fondamento della responsabilità risarcitoria della banca addotto la mancata consegna del contratto generale di investimento.Indi deduce che, allorché ha assunto che tale fatto fosse stato addotto per la prima volta in grado d’appello, la Corte di Milano non ha tenuto conto che ab origine aveva domandato il risarcimento del danno in dipendenza dell’inadempimento di controparte e, al contempo, che sarebbe stato onere della “B.N.L.” dar prova dell’adempimento ovvero dell’avvenuta consegna del contratto(cfr. ricorso, pag. 10). 16.Il secondo motivo è da respingere . 17. Allorché la c orte di merito ha esplicitato le ragioni del la reiezione del secondo motivo di appello, ha precisato che l’omessa consegna di copia del contratto era stata allegata per la prima volta in sede di gravame, quindi, tardivamente e chela mancata consegna – fatto negativo – non poteva essere rilevata ex officio; che di conseguenza immeritevole di seguito era la domanda risarcitoria al riguardo esperita(cfr. sentenza d’appello, pag. 5). 18.Su tale scorta è sufficiente porre in risalto che l’omessa consegna del contratto generale di investimento senza dubbio integra ex segli estremi di un “fatto” che avrebbe dovuto esser tempestivamente allegato in prime cure. E, ovviamente, del pari tempestivamente in primo grado sarebbe stato da allegare il fatto dell’inadempimento di tale obbligo da parte della “B.N.L.”. Ineccepibile è dunque, pur in parte qua, l’impugnato dictum. 19.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e ss. della delibera“Consob” n. 16190/2007. Premette che con il terzo motivo d’appello aveva a censura del primo dictum ed a fondamento della responsabilità risarcitoria della banca addotto la mancata consegna del documento informativo generale.Indi deduce, per un verso, che il tribunale non aveva esaminato la questione dell’omessa consegna del documento informativo generale;per altro verso, che l’inadempimento della “B.N.L.” avrebbe dovuto senz’altro comporta re la condanna della stessa banca al risarcimento del danno(cfr. ricorso, pag. 12). 20.Il terzo motivo del pari non può essere accolto . 21.Allorché la corte di meritoha esplicitato le ragioni della reiezione del terzo motivo di appello, ha precisato che il tribunale aveva al riguardo disconosciuto qualsivoglia forma di inadempimento correl ata all’omessa consegna del documento informativo generale di cui all’art. 27 del regolamento “Consob” del 2007, siccome gli artt. 27 e 28 del regolamento “Consob” del 2007 riguardano le caratteristiche estrinseche che le informazioni da fornirsi dall’intermediario devono rivestire. Ed ha precisato altresì - la corte distrettuale - che nulla al riguardo l’appellante aveva addotto, anzi aveva, con certa qual contraddittorietà, dichiarato di aver ricevuto il documento informativo generale (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). 22.Su tale scorta è sufficiente porre in risalto che il motivo in disamina non censura in maniera specifica e puntuale la “ratio in parte qua decidendi”. OvveroLuca [OSCURATO:PERSONA] non ha censurato l’affermazione della corte territoriale secondo cui nulla aveva controdedotto, sul punto, ai rilievi del tribunale. 23.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, 1° co., della delibera“Consob” n. 16190/2007. Deduce che ha errato la Corte di Milano a ritenere che in punto di “inappropriatezza” nulla aveva controdedotto ai rilievi del tribunale.Deduce che con il quarto motivo di appello aveva addotto che l’ “inappropriatezza” derivava oltre che dalla pericolosità dei titoli dal loro ammontare(cfr. ricorso, pag. 13), sicché in tal guisa era senz’altro da ravvisare l’inadempimento di “B.N.L.” e la conseguente sua responsabilità risarcitoria(cfr. ricorso, pag. 14). 24.Il quarto motivo del pari è da respingere. 25. Allorché la c orte di merit o ha esplicitato le ragioni della reiezione del quarto motivo di appello, ha puntualizzato che il tribunale aveva evidenziato che, al di fuori del servizio di consulenza e di gestione del portafoglio, l’intermediario era unicamente obbligato a segnalare l’ “inappropriatezza” delle operazioni, “inappropriatezza” che viceversa doveva escludersi alla stregua della “profilatura” dell’appellante. Ed ha soggiunto che nullaal riguardo l’appellante aveva controdedotto. 26. È ben evidente che tal ultima affermazione sostanzia la “ratio in parte qua decidendi” dell’impugnato dictum. Su tale scorta è sufficiente porre in risalto che lo stralcio dell’atto di appello riprodotto testualmente nel corpo del quarto motivo di ricorso dà ragione e conferma dell’assunto della corte distrettuale(cfr. ricorso, pagg. 13 ss.). Più esattamente lo stralcio del gravame all’uopo riprodotto, al di là dei riferimenti normativi e giurisprudenziali, è del tutto avulso dalla “profilatura” prodotta e sottoscritta dell’investitore in questa sede ricorrente, “profilatura” da cui “emergeva una conoscenza approfondita degli strumenti finanziari e un profilo dinamico di investimento”(così sentenza d’appello, pag. 5).27. In dipendenza del rigetto del ricorso i l ricorrente va condannat o a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 28.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigettail ricorso; condanna il ricorrente , [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al la controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cas