CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 23044/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 14/05/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Napoli ha ordinato la consegna di [OSCURATO:PERSONA], in attuazione del mandato di arresto europeo emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] tedesca (Amtsgericht di Frankfurt am Main) il 6 febbraio 2024, ai fini dell'esercizio dell'azione penale in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e di concorso in rapina. L'arresto di Moglie, avvenuto in data 3 maggio 2024, è stato convalidato dal Presidente della Corte di appello, che ha disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Ha proposto ricorso il consegnando a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo la violazione dell'art. 16 legge 22 aprile 2005, n. 69. La Corte di appello, pur richiestane dal ricorrente, non ha verificato la completezza del materiale informativo trasmesso dalla Autorità di emissione dell'euromandato e ha omesso il necessario vaglio preliminare sugli elementi istruttori che ne costituiscono il fondamento. I Giudici di merito hanno erroneamente inteso la sollecitazione del difensore come diretta a provocare un apprezzamento sulla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Di contro, senza porre in discussione tale profilo, l'acquisizione di informazioni dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione avrebbe consentito di superare il carattere meramente esplorativo del mandato di arresto, che non risulta sostenuto da congrue allegazioni. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo proposto.2. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia avanzato richiesta di informazioni e accertamenti integrativi ai sensi dell'art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, pur in presenza dei relativi presupposti: il materiale trasmesso a supporto del mandato di arresto sarebbe carente, perché non supportato da congrue allegazioni documentali. Ha dunque invocato l'applicazione del principio di diritto enunciato da Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022, Perica, Rv. 283053 — 01, censurando il carattere "esplorativo" della richiesta di consegna, così come formulata. 3. Il principio di diritto evocato non è stato, all'evidenza, correttamente inteso. La richiesta di informazioni ed accertamenti integrativi di cui all'art. 16 cit. consente alla Corte d'appello di svolgere, ex officio o su sollecitazione di parte, un'opportuna verifica preliminare in relazione alla completezza ed esaustività del materiale informativo trasmesso dalle Autorità di emissione, al fine di pervenire cognita causa all'adozione della decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto. Come è stato precisato da questa Corte di legittimità nel richiamato arresto, si tratta di uno strumento che non introduce alcuna sub-procedura contrassegnata da termini, forme e modelli decisori autonomi rispetto ai tempi e alla definizione della procedura di consegna, nella cui dinamica funzionale s'inserisce come un mero incidente. Per quel che qui interessa, l'attivazione di siffatto strumento operativo - che ha natura discrezionale, essendo rimesso al prudente apprezzamento dell'organo procedente in sede passiva - postula una richiesta delimitata nel suo contenuto e che non abbia carattere meramente esplorativo (nella sentenza Perica, la richiesta di acquisizione della documentazione relativa al prospettato inserimento in un programma di protezione di testimone della persona chiesta in consegna era stata ritenuta non supportata da elementi sintomatici a sostegno della ricorrenza di un effettivo pericolo di vita). 4. Di contro, indeterminatezza e genericità connotano la richiesta sollecitata dall'odierno ricorrente, non essendo operata alcuna allegazione da cui evincere la finalizzazione delle informative che la Corte avrebbe dovuto richiedere allo stato di emissione, né emergendo dal ricorso la necessità di un qualche approfondimento su alcuno dei requisiti da valutare ai fini della decisione sulla consegna. 5. E' poi il caso di precisare che, attraverso la sollecitazione ad ampliare la base cognitiva su cui è fondata la decisione di consegna, non sarebbe comunque possibile porre in discussione il profilo della gravità indiziaria (peraltro neppure contestato dallo stesso ricorrente) . Difatti, è principio oramai acquisito nella giurisprudenza di legittimità che la novella di cui al d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, con eliminazione, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, comporta che la carenza o insufficiente prospettazione di tali indizi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118 - 01). Dal che ancor più risulta l'inammissibilità della richiesta di informative sollecitata dl ricorrente, del tutto indeterminata nel suo contenuto, e della quale non viene in alcun modo precisata la finalità conoscitiva. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.