CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26594/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 28 gennaio 2026 dalla Corte di cassazione Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di correzione dell'errore materiale che assume contenuto nella sentenza emessa da questa Corte il 28 gennaio 2026 nel proc. n. 28670/2026 in relazione alla omessa indicazione dell'importo delle spese processuali al cui pagamento è stata condannata la parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; ritenuto che l'istanza può essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto, in disparte la carenza di interesse della parte ricorrente, investe un punto della decisione, la quantificazione delle spese processuali, che non spetta a questa Corte indicare in sentenza, trattandosi di un importo determinato per legge ai sensi del D.M. n. 124 del 2014, al cui recupero provvede la Cancelleria (cfr. artt. 200 e ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 2