CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 33217/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale G. Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Trapani per il reato di cui all'art. 349 cod.pen., perché privo delle specifiche e concrete circostanze per l'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'inosservanza di legge processuale. La Corte d'appello avrebbe immotivatamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello con cui si chiedeva l'applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 53 della legge n. 689/1981 in luogo della pena detentiva irrogata avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso per cassazione è fondato sulla base delle seguenti ragioni. La corte territoriale ha rilevato l'assenza dei requisiti di cui all'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. stante l'assenza di enunciazione specifica delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della legge n. 689/1981. Va rilevato che, nel caso di specie, l'atto di appello risulta proposto il 15/07/2022 e cioè dopo l'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 581 cod.proc.pen. in tema di forma dell'impugnazione, come modificato dalla legge n.103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto di quell'anno. Orbene, secondo la specifica previsione dettata dalla lettera c) del predetto art. 581 cod.proc.pen, l'impugnazione deve prevedere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica delle richieste, anche istruttorie con indicazione "delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto". Secondo i giudici dell'appello, l'applicazione del sopra esposto principio al caso specifico della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva più idonea ex art. 53 della legge n. 689/1981, trattandosi di impugnazione di punto autonomi della decisione, è priva dei requisiti di specificità secondo l'espressa previsione del riformulato art. 581 cod.proc.pen., in un contesto, peraltro, nel quale, la corte territoriale, ha rilevato, anche, l'esistenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato di rilevante gravità tra cui l'estorsione tentata, situazione che non consentiva la valutazione di elementi positivi di valutazione secondo i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. Ciò posto evidenzia il Collegio che la corte territoriale non ha considerato che l'atto di appello era stato presentato in epoca successiva alla c.d. [OSCURATO:PERSONA] la quale prevede, sul punto, all'art. 95 una disciplina transitoria. A tal proposito, evidenzia, il Collegio, come la Corte di legittimità abbia recentemente precisato che, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire — al più tardi — nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 2, n. 12991 del t 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 2285564; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751). Tale interpretazione, si è rilevato, non è preclusa dal principio ricavato dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d'appello in corso all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto d'appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d'appello. Si tratta dell'interpretazione maggiormente conforme all'intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive. Conclusivamente la sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l'appello e 73-0_.e proposto da [OSCURATO:PERSONA] rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di': Palermo per la celebrazione del giudizio di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezi