CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35339/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16360/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.393 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in ordine all'utilizzabilità della registrazione della conversazione tra l'imputato e «il debitore», persona offesa, Garpatii, risulta generico, dal momento che nulla si dice circa la pretesa decisività della prova, né è specificato perché sarebbe oggettivamente inutilizzabile, a fronte della motivazione resa dai Giudici di appello che hanno rappresentato che la registrazione era avvenuta con apparecchiature fornite dalla polizia giudiziaria e su iniziativa del Garpatii (v. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo della violenza e della minaccia di cui all'art. 393 cod. pen. risulta privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito là dove si dà atto delle ripetute minacce volte al recupero del proprio f credito, nei confronti della persona offesa tanto da indurlo a sporgere denuncia presso i carabinieri (v. p. 6 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis