CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di sorveglianza di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Vanorio, che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino harevocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti diClaudio Manfrinati e ha disposto la misura della detenzione domiciliare inrelazione all'esecuzione della pena il cui esaurimento è previsto in data 11 aprile2026. Si tratta della sostituzione della misura alternativa concessa dal Tribunaledi sorveglianza, il 29 ottobre 2024, in esecuzione dal 12 marzo 2025.2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivoricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. F. A. Gastaldo, affidandol’impugnazione a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp.2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, nonchécontraddittorietà della stessa, travisamento del fatto, con la violazione degli artt.47 Ord. pen. e 678 del codice di rito.Dopo aver delineato gli ambiti di operatività del vizio di travisamento dellaprova si denuncia il travisamento relativo alla circostanza, posta a base delprovvedimento impugnato, della mancata attivazione di contatti, da parte delcondannato, con la Scuola dell'Infanzia specificamente indicata per losvolgimento di attività di volontariato.[OSCURATO:PERSONA] deduce che il condannato ha iniziato il volontariato presso lascuola il 17 maggio 2025, proseguendo ininterrottamente sino al 16 settembre2025 come dimostrato attraverso il registro di presenze. Sicché l'affermazionedel Tribunale, secondo la quale il condannato non avrebbe preso contatti con lastruttura, è errata.Il travisamento denunciato, a parere del ricorrente, è decisivo, vista lamotivazione del Tribunale che ha posto tale mancato svolgimento a base delladisposta revoca, tenuto altresì conto del valore rieducativo dell'attività divolontariato presso la Scuola dell'infanzia, dell'esistenza di un indicatoreprognostico favorevole, quello cioè della regolare frequenza del volontariato,Deduce la [OSCURATO:PERSONA] che l'erronea valutazione trae origine dalla relazionedell'UEPE, del 6 giugno 2025, nella quale si afferma che il condannato non avevapreso contatti con la Scuola, mentre risulterebbe che il volontariato aveva giàavuto inizio il 17 maggio 2025.Si assume che, nel caso di specie, l'Ufficio non aveva mai verificato presso laScuola dell'infanzia l'effettivo svolgimento del volontariato.Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale il Tribunale disorveglianza ha l'onere di basarsi su dati aggiornati e verificati onde valutarel'affidamento in prova.Nella specie invece si sarebbe fatto affidamento sul contenuto di unarelazione di tre mesi precedente all'udienza, non aggiornata.1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione del diritto di difesa perimpossibilità di accesso tempestivo agli atti del procedimento, con violazionedegli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 666, comma 6, 678 del codice di rito.I principi del giusto processo permeano anche il procedimento davanti alTribunale di sorveglianza. L'art 666, comma 3, cod. proc. pen. prevede ildeposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti, le quali potrannoestrarne copia, fino a 5 giorni prima dell'udienza, termine corrispondente aquello per presentare memorie.Nel caso concreto vi è stata impossibilità di accesso agli atti comedocumentato dalla corrispondenza p.e.c. allegata al ricorso (v. p. 11 e ss.).Di qui l'impossibilità, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di conoscere il contenuto dellarelazione UEPE e di produrre tempestivamente documentazione a confutazionedella relazione medesima. Si sostiene che le garanzie difensive previste dagliartt. 666 - 678 cod. proc. pen. sono presidiate da nullità in quanto funzionali alrispetto del principio del contraddittorio.Nel caso di specie, il fascicolo si trovava presso il giudice relatore per lostudio preliminare degli atti e tale circostanza non può giustificare lacompressione del diritto di difesa.1.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazionedell'art. 47 Ord. pen.L'affidamento in prova costituisce misura alternativa alla detenzionefinalizzata al reinserimento, la cui revoca non opera automaticamente inpresenza di violazioni ma richiede una valutazione complessiva, anche circa laincompatibilità della condotta con la prosecuzione del percorso rieducativo. Nelcaso di specie, si deduce l'assenza di presupposti per addivenire alla revoca,tenuto conto del presunto mancato svolgimento di volontariato che invece erastato regolarmente iniziato e svolto, a far data dal 17 maggio 2025.Sull'assenza di attività lavorativa si deduce che non vi è adeguata verificaanche di questa circostanza e che il giudizio prognostico complessivo delTribunale è intrinsecamente contraddittorio perché avrebbe potuto condurre,eventualmente, alla mera modifica delle prescrizioni dell'affidamento e non allarevoca della misura più ampia, revoca disposta sulla base di presupposti fattualierrati.Per contro, il condannato ha regolarmente rispettato le prescrizioni, hasvolto l'attività di volontariato presso l'istituto d'infanzia, non ha commessonuovi reati, né ha palesato una specifica significativa pericolosità sociale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, F. Vanorio, ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.1.1. I motivi primo e terzo sono fondati.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, con particolareriferimento alla revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova alservizio sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv.275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566del 7/05/1998, Lupoli, Rv. 210789) questa non è dalla legge rapportata alla purae semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalladisciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice di sorveglianza, nel suoinsindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazionicostituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzionedell'esperimento, con giudizio rimesso alla discrezionalità del Tribunale disorveglianza che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, conmotivazione logica ed esauriente.Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento di revoca, èstato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della penaindicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, cheil Giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando ilcomportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenzaab initio di adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001,Modaffari, Rv. 219477 -01). È stato, inoltre, più di recente chiarito (Sez. 1, n.35781 del 27/11/2020 Russo, Rv. 280095) che la misura alternativa (nellaspecie l'affidamento in prova al servizio sociale) può essere revocata per lasopravvenienza di una misura cautelare, per fatti commessi prima dellaconcessione del beneficio penitenziario solo qualora, dall'esame delprovvedimento cautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare ilquadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosifavorevole alla sua concessione (cfr. Sez. 1, n. 49276-22 del 8/09/2022,Pugliese, non massimata; Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234in tema di detenzione domiciliare).È noto, invero, che i benefici penitenziari non costituiscono oggetto di undiritto soggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena inmodo diverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazionediscrezionale (ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previstidalla legge) affidata al Tribunale di sorveglianza. Tale organo, dunque, èinvestito del potere-dovere di valutare la compatibilità della misura alternativacon la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del condannato e diassicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.Si è precisato che il provvedimento che ammette al beneficio è naturalmenteconnotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1 n. 636 del1/02/1993, Rv. 196861), non assimilabile al giudicato, ma suscettibile di revocao modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misuradeterminante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misuraalternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite: elementi dinovità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti, sempreché — inquesto secondo caso — fossero non conosciuti dal Tribunale di sorveglianza cosìda non averne potuto tener conto nella sua decisione. Con riferimento alladecorrenza della disposta revoca, la soluzione prescelta, dunque, consistenell'affidare al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito di stabilire, casoper caso, la durata della residua pena detentiva da scontare, in ragione "sia delperiodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioniimposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettivadel comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte Cost. n. 343 del29/10/1987; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Vateri, Rv. 282007; Sez. 1, n.490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 - 01).Ciò premesso, si osserva che, nel caso in valutazione, la revoca consostituzione della misura risulta adottata, come principale ratio decidendi, inbase al riscontrato mancato avvio dell’attività lavorativa e per la mancanza dicontatti con la Scuola dell'infanzia indicata, ove il condannato avrebbe dovutosvolgere attività di volontariato, come da prescrizioni secondo la relazionedell’UEPE del 6 giugno 2025.Tuttavia, tale ultimo punto risulta contestato dal ricorrente che, invece,denuncia travisamento per omissione per essere documentati i contatti conl’Istituto scolastico, l’avvio e il prosieguo del prescritto programma divolontariato.Invero, si osserva che la relazione UEPE rende conto di due colloqui conl’affidato, l’ultimo dei quali del 13 maggio 2025, all’esito del quale risultava ilmancato contatto con l’Istituto scolastico, si che l’Ufficio sollecitava a tal finel’odierno ricorrente.L’esame degli atti allegati al ricorso, necessitato dal denunciatotravisamento per omissione (v. all. d 4 a 6 consistenti nel registro delle presenzepresso l'associazione scolastica “Madonnina”, nella relazione della responsabile ein una comunicazione del 28 luglio 2025 all’UEPE), rende conto di un’attività divolontariato che il Tribunale indica come mai avviata, evidentemente in base aquanto emerso dalla relazione dell’UEPE del precedente 6 giugno 2025,richiamata a p. 2 dell’ordinanza.Ancora, si osserva che nella memoria difensiva, datata 11 settembre 2025,trasmessa al Tribunale per l’udienza del 16 successivo, si assume che l’attività divolontariato presso l’Istituto era stata intrapresa regolarmente ed è allegatadichiarazione di risarcimento della parte lesa.Inoltre, risulta prodotta, prima, al Tribunale - per chiedere l’annullamento inautotutela del provvedimento censurato - e, poi, in allegato al ricorso percassazione, la documentazione dell’effettivo svolgimento dei lavori a partire dal17 maggio 2025 (registro presenze e attestato dell’Associazione scolastica).Sicché il giudizio del Tribunale, ancorché fondato anche sulla mancanzaassoluta di attività lavorativa, diversamente da quanto indicato dall’affidato (cheinvece al giugno 2025 è indicato come disoccupato), quanto meno nella parte incui finisce per ravvisare un totale disinteresse verso il progetto socio-riabilitativo,appare riferirsi a risultanze istruttorie non attuali rispetto alla data delladecisione (16 settembre 2025), relativamente alla riscontrata assenza delnecessario impegno, da parte del condannato, presso l’Istituto scolasticoindicato.Dunque, si riscontra il dedotto vizio di motivazione quanto meno dal puntodi vista dell’attualità del giudizio rispetto alla documentazione relativa all’attivitàdi volontariato avviata.Tale conclusione assorbe le altre censure di cui al secondo motivo di ricorso.2. Consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovoesame al Tribunale di sorveglianza competente, perché, in piena libertà digiudizio ma facendo applicazione degli enunciati principi di cui alla parte motiva,proceda a nuovo esame. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledi sorveglianza di Torino.Così deciso, il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]