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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17873/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Cassazione di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Per mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsostraordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenzan.24722 con cui, il 12 giugno 2025, la Terza Sezione Penale di questa Corte dilegittimità ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione propostonell’interesse del ricorrente.Per quanto di interesse in questa sede, con sentenza del 25 giugno 2024la Corte di appello di Salerno aveva confermato la responsabilità penale diTommaso [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in ordine alreato di concorso in attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti di cuiall’art. 452 quaterdecies cod. pen.

In sede di ricorso per cassazione, TommasoPalmieri aveva dedotto, con il terzo motivo, la violazione di legge in relazioneall’art. 260 d.lgs n.152 del 2006 con riferimento, da un lato, al combinatodisposto di cui agli artt. 241 e 261 d.lgs n. 152/2006 quanto alla liceità delleoperazioni di recupero dei rifiuti ammessi a procedure semplificate e, dall’altro,al disposto di cui all’art. 5 comma 5 bis del d.l. n. 263 del 2006, conv. in leggen. 290 del 2006, quanto alla liceità delle operazioni di recupero dei rifiuti urbaniprovenienti da territori extra-regione.

La Corte di Cassazione, con la sentenzaoggi impugnata, ha dichiarato inammissibile in quanto generico emanifestamente infondato, fra gli altri, anche tale motivo.2.

Con il ricorso straordinario, [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte dicassazione sarebbe incorsa in errore di fatto nella valutazione delle seguenticondotte:A) ricezione di 12.053 tonnellate di rifiuti col codice CER 150106 daiComuni o [OSCURATO:PERSONA], composti non solo da carta e cartone, ma daveri e propri miscugli di multimateriali (imballaggi misti) che illecitamenteprovvedeva a selezionare nelle diverse frazioni merceologiche avviando le stessea recupero tramite consorzi di filiera;B) introduzione nella Regione Campania di rifiuti extraregionali provenientidalla Regione Basilicata, senza la preventiva stipula del prescritto protocollo diintesa con la Regione Campania.Quanto alla condotta di cui alla lettera A), l’errore di fatto risiederebbenell’aver ritenuto che l’ abusivo l’utilizzo del codice CER 150106 (utilizzabile soloper carta, cartone, poliaccoppiati, imballaggi di carta) comporti l’illiceità dellecondotte di recupero descritte in imputazione e autorizzabili in semplificata.

Igiudici avrebbero confuso la non corretta classificazione dei rifiuti trattati con ilcodice CER 150106 con la mancanza di autorizzazione all’esercizio di attività direcupero dei rifiuti, autorizzazione di cui invece il condannato disponeva.Quanto alla condotta di cui alla lettera B), l’errore percettivo risiederebbenella indicazione della tipologia e della destinazione dei rifiuti, non speciali,ma urbani e destinati ad operazioni non di smaltimento, ma recupero.

Irichiami che si leggono nella sentenza a norme e provvedimenti commissariali odella Regione Campania riguardano sempre rifiuti speciali o rifiuti destinati allosmaltimento, mai rifiuti urbani o destinati ad attività di recupero.3.Il Procuratore Generale nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.4.

Il difensore del ricorrente ha depositato, in data 19 marzo 2026, unamemoria di replica con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso straordinario non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto ladoglianza proposta non è inquadrabile nello schema del rimedio giuridicoinvocato.2.

Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., èammessa a favore del condannato la richiesta di correzione dell’errore materialeo di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione.L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen.come motivi di possibile ricorso straordinario consistono, rispettivamente, ilprimo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e lasua estrinsecazione grafica e il secondo in una svista o in un equivoco incidentisugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in mododifforme da quello effettivo.L’ errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene allamanifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce direttamente al processoformativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzioneanziché in un'altra e, quindi, influendo sul contenuto della decisione, che, senzaquell'errore, sarebbe stata diversa.

L'errore di fatto, perciò, ha il carattere delladecisività, essendo determinante nella scelta della soluzione accolta nelprovvedimento adottato dalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore dipercezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore divalutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato adesaminare per definire i motivi di ricorso.Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. èdi tipo meramente percettivo e non ricomprende i profili attinenti allavalutazione degli atti del processo, nel senso che non può consistere in unerrore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretatodal giudice di legittimità (ex plurimis Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007,Rv.237161).Legittima, dunque, il ricorso straordinario la decisione fondata sullasupposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sullal'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in pienarispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc.civ. (Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001, Rv. 220372; Sez.

F, n. 42794 del07/09/2001, Rv.220181).Le Sezioni Unite di questa Corte, in coerenza con tale impostazione, hannoriconosciuto, appunto, che l'art. 625 bis cod. proc. pen. è stato modellatosull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391 bis cod. proc civ. e hanno stabilitoche l'errore di fatto verificatosi nelgiudizio di legittimità, oggetto del rimedio del ricorso straordinario, consiste inun errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte diCassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso econnotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà: l'inesattapercezione delle risultanze processuali conduce, in tale ipotesi, ad una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa.

Qualora, invece, lacausa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenutovalutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio: sono, perciò,estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione dinorme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza dellenorme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti adignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez.

U, n. 16103 del27/03/2002, Rv. 221280).Il rimedio di cui all’art. 625 bis cod. proc. pen., quindi, non rappresenta unquarto grado di giudizio e non consente di instaurare un giudizio di legittimitàdella sentenza di legittimità.

Non è possibile quindi che, attraverso talestrumento processuale, ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtàvizi motivazionali del provvedimento impugnato.

La storia, la natura e la ratio delrimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, rendonoevidente che l’errore di fatto può dar luogo all’annullamento di una sentenzadella Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito dasviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità cheabbiano influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice.3.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non ricorrono ipresupposti dell’errore di fatto dedotto e che con la doglianza in questione ladifesa del ricorrente mira a introdurre una nuova valutazione dei temi già dedottie già affrontati dalla Corte di cassazione con la sentenza impugnata.Proprio dal raffronto fra il contenuto dei motivi, come riassunti nella primaparte della sentenza della Corte, e la loro disamina come affrontata nellaseconda parte, emerge come i giudici di legittimità non siano incorsi in alcunerrore percettivo, ma abbiano, al contrario, argomentato e replicato alledoglianze formulate.

Nella sentenza, infatti, con riferimento ai punti sopraevidenziati, si è dato atto (pagg. 10 e ss.):- che quanto al c.d. flusso A), le argomentazioni svolte dai giudici di meritonon erano censurabili.

La gestione dei rifiuti misti indifferenziati sotto il codicecer 150106 non poteva essere considerata lecita, in quanto “la norma UNI 643 èquella con la quale il macero può essere considerato un prodotto da mandarealla cartiera” e “mediante l'attività di cui al cod. 150106 era possibile svolgereessere destinate alle cartiere, ma che il DM 5 Febbraio 98 già identifica comeappartenente alla frazione merceologica carta”: in esso sono ricompresi gliimballaggi in materiali misti, definiti dall’art. 2 n. 1 lett a) della decisione2005/270 come “l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibileseparare manualmente ognuno dei quali non superi una determinata percentualedel peso dell'imballaggio”, percentuali di impurità che l'allegato 1 individuaappunto nella misura massima dell'1% come somma totale;- che quanto al c.d. flusso B) concernente i rifiuti extraregionali, il motivoera meramente reiterativo di quello già dedotto in appello cui la Corteterritoriale aveva replicato adottando una motivazione immune da vizi, ovverorichiamando la delibera della [OSCURATO:PERSONA] della Campania del 21 aprile2005, la quale aveva previsto, a fronte del divieto di circolazione extra regionalisia dei rifiuti speciali che dei rifiuti urbani, una eccezione a tale regola attinente irifiuti speciali, stabilendo la necessità di un protocollo d'intesa.

Le indaginiavevano documentato che la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevatorifiuti urbani non speciali provenienti dalla regione Basilicata per poi trasferirlipresso le loro sedi in assenza di alcun tipo di protocollo d'intesa tra le società ela Regione Campania o tra le regioni in questione; il trattamento dei rifiutiextraregionali era avenuto in contrasto non solo con il Decreto Ronchi maanche con l’ordinanza P.C.M. 25 febbraio 1999 n. 2948 che vietava l’ingressodei rifiuti nella regione Campania a causa dello stato di emergenza.4.

In ragione di quanto esposto, deve escludersi che nel caso di specie ilprocesso formativo della volontà del giudice di legittimità sia stato viziato dasviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio.Le doglianze, di contro, già per come prospettate, non deducono errori difatto nel senso su indicato, ma appaiono volte a sindacare la legittimità dellamotivazione della Corte di Cassazione e la adeguatezza degli argomentiindividuati.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammendeDeciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cassazione di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Per mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsostraordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenzan.24722 con cui, il 12 giugno 2025, la Terza Sezione Penale di questa Corte dilegittimità ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione propostonell’interesse del ricorrente.Per quanto di interesse in questa sede, con sentenza del 25 giugno 2024la Corte di appello di Salerno aveva confermato la responsabilità penale diTommaso [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in ordine alreato di concorso in attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti di cuiall’art. 452 quaterdecies cod. pen. In sede di ricorso per cassazione, TommasoPalmieri aveva dedotto, con il terzo motivo, la violazione di legge in relazioneall’art. 260 d.lgs n.152 del 2006 con riferimento, da un lato, al combinatodisposto di cui agli artt. 241 e 261 d.lgs n. 152/2006 quanto alla liceità delleoperazioni di recupero dei rifiuti ammessi a procedure semplificate e, dall’altro,al disposto di cui all’art. 5 comma 5 bis del d.l. n. 263 del 2006, conv. in leggen. 290 del 2006, quanto alla liceità delle operazioni di recupero dei rifiuti urbaniprovenienti da territori extra-regione. La Corte di Cassazione, con la sentenzaoggi impugnata, ha dichiarato inammissibile in quanto generico emanifestamente infondato, fra gli altri, anche tale motivo.2. Con il ricorso straordinario, [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte dicassazione sarebbe incorsa in errore di fatto nella valutazione delle seguenticondotte:A) ricezione di 12.053 tonnellate di rifiuti col codice CER 150106 daiComuni o [OSCURATO:PERSONA], composti non solo da carta e cartone, ma daveri e propri miscugli di multimateriali (imballaggi misti) che illecitamenteprovvedeva a selezionare nelle diverse frazioni merceologiche avviando le stessea recupero tramite consorzi di filiera;B) introduzione nella Regione Campania di rifiuti extraregionali provenientidalla Regione Basilicata, senza la preventiva stipula del prescritto protocollo diintesa con la Regione Campania.Quanto alla condotta di cui alla lettera A), l’errore di fatto risiederebbenell’aver ritenuto che l’ abusivo l’utilizzo del codice CER 150106 (utilizzabile soloper carta, cartone, poliaccoppiati, imballaggi di carta) comporti l’illiceità dellecondotte di recupero descritte in imputazione e autorizzabili in semplificata. Igiudici avrebbero confuso la non corretta classificazione dei rifiuti trattati con ilcodice CER 150106 con la mancanza di autorizzazione all’esercizio di attività direcupero dei rifiuti, autorizzazione di cui invece il condannato disponeva.Quanto alla condotta di cui alla lettera B), l’errore percettivo risiederebbenella indicazione della tipologia e della destinazione dei rifiuti, non speciali,ma urbani e destinati ad operazioni non di smaltimento, ma recupero. Irichiami che si leggono nella sentenza a norme e provvedimenti commissariali odella Regione Campania riguardano sempre rifiuti speciali o rifiuti destinati allosmaltimento, mai rifiuti urbani o destinati ad attività di recupero.3.Il Procuratore Generale nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.4. Il difensore del ricorrente ha depositato, in data 19 marzo 2026, unamemoria di replica con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso straordinario non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto ladoglianza proposta non è inquadrabile nello schema del rimedio giuridicoinvocato.2. Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., èammessa a favore del condannato la richiesta di correzione dell’errore materialeo di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione.L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen.come motivi di possibile ricorso straordinario consistono, rispettivamente, ilprimo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e lasua estrinsecazione grafica e il secondo in una svista o in un equivoco incidentisugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in mododifforme da quello effettivo.L’ errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene allamanifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce direttamente al processoformativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzioneanziché in un'altra e, quindi, influendo sul contenuto della decisione, che, senzaquell'errore, sarebbe stata diversa. L'errore di fatto, perciò, ha il carattere delladecisività, essendo determinante nella scelta della soluzione accolta nelprovvedimento adottato dalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore dipercezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore divalutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato adesaminare per definire i motivi di ricorso.Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. èdi tipo meramente percettivo e non ricomprende i profili attinenti allavalutazione degli atti del processo, nel senso che non può consistere in unerrore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretatodal giudice di legittimità (ex plurimis Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007,Rv.237161).Legittima, dunque, il ricorso straordinario la decisione fondata sullasupposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sullal'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in pienarispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc.civ. (Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001, Rv. 220372; Sez. F, n. 42794 del07/09/2001, Rv.220181).Le Sezioni Unite di questa Corte, in coerenza con tale impostazione, hannoriconosciuto, appunto, che l'art. 625 bis cod. proc. pen. è stato modellatosull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391 bis cod. proc civ. e hanno stabilitoche l'errore di fatto verificatosi nelgiudizio di legittimità, oggetto del rimedio del ricorso straordinario, consiste inun errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte diCassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso econnotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà: l'inesattapercezione delle risultanze processuali conduce, in tale ipotesi, ad una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa. Qualora, invece, lacausa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenutovalutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio: sono, perciò,estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione dinorme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza dellenorme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti adignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n. 16103 del27/03/2002, Rv. 221280).Il rimedio di cui all’art. 625 bis cod. proc. pen., quindi, non rappresenta unquarto grado di giudizio e non consente di instaurare un giudizio di legittimitàdella sentenza di legittimità. Non è possibile quindi che, attraverso talestrumento processuale, ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtàvizi motivazionali del provvedimento impugnato. La storia, la natura e la ratio delrimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, rendonoevidente che l’errore di fatto può dar luogo all’annullamento di una sentenzadella Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito dasviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità cheabbiano influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice.3. Tanto premesso, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non ricorrono ipresupposti dell’errore di fatto dedotto e che con la doglianza in questione ladifesa del ricorrente mira a introdurre una nuova valutazione dei temi già dedottie già affrontati dalla Corte di cassazione con la sentenza impugnata.Proprio dal raffronto fra il contenuto dei motivi, come riassunti nella primaparte della sentenza della Corte, e la loro disamina come affrontata nellaseconda parte, emerge come i giudici di legittimità non siano incorsi in alcunerrore percettivo, ma abbiano, al contrario, argomentato e replicato alledoglianze formulate. Nella sentenza, infatti, con riferimento ai punti sopraevidenziati, si è dato atto (pagg. 10 e ss.):- che quanto al c.d. flusso A), le argomentazioni svolte dai giudici di meritonon erano censurabili. La gestione dei rifiuti misti indifferenziati sotto il codicecer 150106 non poteva essere considerata lecita, in quanto “la norma UNI 643 èquella con la quale il macero può essere considerato un prodotto da mandarealla cartiera” e “mediante l'attività di cui al cod. 150106 era possibile svolgereessere destinate alle cartiere, ma che il DM 5 Febbraio 98 già identifica comeappartenente alla frazione merceologica carta”: in esso sono ricompresi gliimballaggi in materiali misti, definiti dall’art. 2 n. 1 lett a) della decisione2005/270 come “l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibileseparare manualmente ognuno dei quali non superi una determinata percentualedel peso dell'imballaggio”, percentuali di impurità che l'allegato 1 individuaappunto nella misura massima dell'1% come somma totale;- che quanto al c.d. flusso B) concernente i rifiuti extraregionali, il motivoera meramente reiterativo di quello già dedotto in appello cui la Corteterritoriale aveva replicato adottando una motivazione immune da vizi, ovverorichiamando la delibera della [OSCURATO:PERSONA] della Campania del 21 aprile2005, la quale aveva previsto, a fronte del divieto di circolazione extra regionalisia dei rifiuti speciali che dei rifiuti urbani, una eccezione a tale regola attinente irifiuti speciali, stabilendo la necessità di un protocollo d'intesa. Le indaginiavevano documentato che la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevatorifiuti urbani non speciali provenienti dalla regione Basilicata per poi trasferirlipresso le loro sedi in assenza di alcun tipo di protocollo d'intesa tra le società ela Regione Campania o tra le regioni in questione; il trattamento dei rifiutiextraregionali era avenuto in contrasto non solo con il Decreto Ronchi maanche con l’ordinanza P.C.M. 25 febbraio 1999 n. 2948 che vietava l’ingressodei rifiuti nella regione Campania a causa dello stato di emergenza.4. In ragione di quanto esposto, deve escludersi che nel caso di specie ilprocesso formativo della volontà del giudice di legittimità sia stato viziato dasviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio.Le doglianze, di contro, già per come prospettate, non deducono errori difatto nel senso su indicato, ma appaiono volte a sindacare la legittimità dellamotivazione della Corte di Cassazione e la adeguatezza degli argomentiindividuati.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammendeDeciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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