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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 08487/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 6167-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 9 ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giovanni,rappresentat i e difes i dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma , Piazza G. Mazzini , n. 27; - controricorrent i - per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 1565/2017,depositata il 15 luglio 2017. contratto d’opera professionale C.C. 13/2/2023 RGN 6167/2018 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Alessandria, con decreto n. 723 del 15 giugno 2009, ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 34.717,85, oltre interessi e spese del procedimento monitorio , a titolo di compensi maturati per l’attività professionale svolta in loro favore dal geometraMario Porrati.

Gli ingiunti proponevano opposizione e domandavano in via riconvenzionale il risarcimento del danno, lamentando, in particolare, la condotta negligente del geom.

Porrati, con num erose lacune negli elaborati predisposti dal professionista, ingenti ritardi e deficitattuativi nell’esecuzione delle opere, appaltata ad impresa indicata dal Porrati stesso e già destinataria di rilevanti somme a titolo di acconto, nonché omissioni riferibili a prestazioni indicate nella parcella ma di fatto non espletate.

Nella resistenza del geom.Porrati, il Tribunale di Alessandria, con sentenzan. 107/2015 depositata in data 5 febbraio 2015, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta, revocavail decreto ingiuntivo, condannando in solido gli opponenti al pagamento di euro 8.558,75 e compensando per intero le spese del grado.

Il Tribunale preliminarmente riepilogava l’attività svolta dal Porrati nell’interesse dei committenti, nella sostanza coincidente con quella tratteggiata nella parcella, ma nel contempo sottolineava che l’intervento di ristrutturazione aveva comportato la necessità di effettuare opere in cemento armato di una certa consistenza, in effetti realizzate sotto la direzione del convenuto, il cui iniziale incarico già contemplava i relativi calcoli a cura di un ingegnere; rilevava che la violazione del divieto, per l’esercente la professione di geometra, di espletare attività progettuale e di direzione dedicata ad opere di tal genere, comportava l’impossibilità di percepire il corrispettivo;riconosceva in favore del Porrati un credito pari all’ammontare (euro 1.032,04) delle spese sostenute e documentate, nonché una somma adeguata all’attività utilmente prestata, determinata in euro 4.800, ed altresì il compenso delle attività professionali commissionate e svolte, consentite al geometra e provate in attied indicate in euro 2.726,71, e così in totale euro 8.558,75; disattendeva la domanda riconvenzionale per assenza di prova circa i fatti costitutivi.

2. – L a Corte d’appello di Torino, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15 luglio 2017, ha accolto parzialmente il gravame principale del geometra e l ’impugnazione incidentale dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riformando la sentenza del Tribunale di Alessandria: ha condannato in solido i [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore del Porrati la somma di euro 9.523,88, oltre accessori; ha condannato il Porrati a pagare alla controparte la somma di euro 32.000, oltre accessori; ha condannato il Porrati a pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente le somme di euro 1.187,23, ancora di euro 1.187,23, di euro 1.512,64 e di euro 1.102,39, oltre accessori; ha regolato le spese del doppio grado.

2.1. – Per quanto qui ancora rileva , la Corte territoriale ha ritenuto che il geom.Porrati, sovrintendendo ai lavori anche nella fase in cui l’impresa appaltatrice ebbe a realizzare strutture in cemento armatodi non modesta entità, sia incorso nel divieto stabilito dal r egio decreto 11 febbraio 1929 , n. 274 , e d a l r egio decreto 16 novembre 1939,n. 2229, che, rispettivamente, pongono precisi limiti all’esercizio professionale dell’attività di geometra e riservanoad ingegneri ovvero architetti iscritti al relativo albo l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio la cui stabilità possa interessare l’incolumità delle persone. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto il rapporto contrattuale, avente ad oggetto le prestazioni di progettazione e direzione dei lavori concernenti la ristrutturazione del fabbricato di proprietà degli appellati, rese dal geometra ed evidenziate al punto 4) della parcella redatta il 15 gennaio 2009 poi liquidata dal compente Collegio territoriale, inficiato da nullità , escludendo la spettanza al professionista, ai sensi dell’art. 2231 cod. civ., del compenso per l’attività prestata.

La Corte territoriale, inoltre, ha accolto in parte le richieste dell’appellante principale per quanto concerne le somme da questo sostenute per lo svolgimento dell’incarico o a titolo di anticipazione.Si tratta, tra l’altro,degli importi evidenziati al punto 2 ) della parcella, a titolo di compensi (computati a vacazioni) correlati ad incombenti documentali (stesura di denunce all’Agenzia del territorio e di elaborati planimetrici resisi necessari per addivenire al frazionamento, in tre distinte unità, del fabbricato, e del compenso in relazione ad accessi per stipulare il contratto per fornitura d’acqua al fabbricato).

Infine, la Corte d’appello di Torino, richiamando lerisultanze della c.t.u. da essa disposta e del l’accertamento tecnico preventivo, ha ritenuto la pretesa risarcitoria avanzata dagli appellanti incidentali meritevole di accoglimento, condannando il geom.

Porrati al pagamento di euro 32.000,00 euro, oltre interessi.

La Corte territoriale ha evidenziato che la consulenza assunta in grado d’ap pello ha sostanzialmente confermato gli assunti dei [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], e cioè l’estremo ritardo che aveva caratterizzato l’esecuzione dell’opera da parte dell’originario appaltatore, che ne interruppe unilateralmente l’esecuzione ed abbandonò il cantiere, diversi mesi prima della diffida di adempimento trasmessa dai committenti nella prima decade di marzo 2007.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino il geom .

Porrati ha interposto ricorso, con atto notificato il 14 febbraio 2018,sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ss. del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) il ricorrente censura che la Corte d’appello abbia errato nel ritenere che al geom.

Porrati spettassero esclusivamente i compensi contemplati alle voci a) e d) di cui al punto 4) della parcella liquidata dal Collegio dei geometri –e prodotta dal Porrati stesso per l’ottenimento del decreto ingiuntivo –, escludendo, per converso, la spettanza delle somme di cui alla voce b) della parcella medesima.

Ad avviso del ricorrente, infatti, gli artt. 10 ss. del d.P.R. n. 380 del2001 sarebbero univoci nello stabilire che la domanda di permesso di costruire richiede la redazione e la presentazione dei progetti riguardanti l’intervento edilizio; questi ultimi,redatti dal geom.

Porrati, come risulta dalpermesso di costruire n. 217 del 10 maggio 2006, e oggetto dei compensi, non accordati dalla Corte territoriale, di cui alla voce b) della parcella ( avendo il giudice del gravame riconosciuto esclusivamente i corrispettivi riferibili, rispettivamente, ai “sopralluoghi sulla località” e alla “pratica al Comune”).

1.1. – La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.

La Corte d’appello ha esaminato (alle pagine 8 e ss.) il profilo delle prestazioni di progettazione e di direzione dei conseguenti lavori, rese dal geom.

Porrati ed evidenziate al punto 4) della parcella, finalizzate alla ristrutturazione del fabbricato di proprietà dei committenti.

La Corte territoriale ha ritenutoconclusivamente applicabile alla vicenda sostanziale e al thema decidendi l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, con la conseguenza che il rapporto tra il geometra e il cliente è radicalmente nullo e al primo non spetta alcun compenso per l’opera svolta, ai sensi dell’art. 2231 cod. civ. (così alla pagina 12).

Solo per “non infirmare il principio dispositivo” la sentenza impugnata (alla pagina 12) ha accordato “a credito dell’appellante ed in conformità a quanto riconosciuto dal consulente della parte appellata (relazione di consulenza d’ufficio, pag. 43), tra le varie voci contemplate al punto 4) della parcella 15 gennaio 2009” “quelle suba) e d), quali compensi per ‘sopralluoghi sulla località’ e ‘pratica al Comune’, rispettivamente di euro 179,72 e di euro 2.819,62, per un totale imponibile di euro 2.999,32”.

Da tanto consegue che, nel contesto della complessiva statuizione, la non spettanza del compenso per la redazione dei progetti di cui al punto 4) sub b) della parcella, per totali euro 10.070,06 – ossia del progetto di massima ed esecutivo e computo metrico – è fatta dipendere , dalla Corte territoriale, dalla r adicale nullità del rapporto tra il geometra ed i committenti , il che implica l’esclusione del diritto al compenso per l’opera svolta.

Questa è la regola di giudizio applicata dalla Corte di Torino: una regola di giudizio che il giudice d’appello ha considerato cedevolesolo per le prestazioni corrispondenti alle voci sub a) e d) del punto 4) della parcella perché, per esse, stante il riconoscimento proveniente dallo stesso consulente di parte appellata, si è resa necessaria l’esigenza di “non infirmare il principio dispositivo”.

Di qui, appunto, l’inammissibilità del motivo.

Infatti, la censura formulata dal ricorrente non dialoga con la ratioche sostiene la decisione.

Il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che la domanda di permesso di costruire richiedeva, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001, la redazione e la presentazione dei progetti; ma in realtà la Corte territoriale ha risolto in radice la questione del compenso in ragione della accertata nullità– con questo motivo non censurata – d el rapporto tra il geometra ed i committenti.

In questa prospettiva, si appalesa irrilevante la circostanza su cui insisteil motivo, che cioè “i disegni del progetto allegati” alla domanda di permesso sarebberostati “pacificamente” redatti dal geom.

Porrati.

Infatti, ciò che, nella prospettiva del giudice a quo, è considerato dirimente per derogare all’operatività della nullità è che vi sia stato il riconoscimento della parte appellata (stante l’esigenza di non infirmare il principio dispositivo): riconoscimento, secondo la Corte torinese, intervenuto soltanto per le prestazioni corrispondenti alle voci suba) e subd).

In questo contesto, appare meramente assertiva la deduzione (contenuta a pagina 7 del ricorso) secondo cui tali progetti non contemplavano l’esecuzione di opere in cemento armato, sicché non potrebbero in ogni caso valere “con riguardo al riconoscimento di tale compenso le obiezioni mosse dalla Corte d’appello nelle pagine precedenti della sentenza”.

Al riguardo, infatti, la sentenza impugnata, nell’esaminare “la prospettazione affacciata dall’appellante principale, secondo cui l’utilizzo del cemento armato sarebbe divenuto di attualità solo in corso d’opera ed a seguito di varianti deliberate dalla committenza”, si dà cura di precisare che, entro la data di inizio dei lavori, si sarebbe dovuto procedere al deposito presso gli uffici tecnici del Comune di Alessandria dei progetti e delle relazioni di calcolo strutturali eseguite da un tecnico abilitato al calcolo delle opere in cemento armato, ma che gli elaborati di progetto degli esecutivi,redatti e sottoscritti dall’ingegnere officiato solamente dal Porrati, non risultano essere stati depositati presso gli uffici comunali (pagina 11 della sentenza).

2. – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929,n. 274, e degli artt. 1 e 3 del regio decreto 16 novembre 1939 , n. 2229) il ricorrente si duole che la sentenza impugnata, fondandosi sul presupposto della presenza di strutture in cemento armato non rientranti nella competenza professionale dei geometri, abbia erroneamente dichiarato la nullità parziale del contratto d’opera originariamente concluso tra il geom.

Porrati e i committenti.

In primo luogo, si obietta che poteva aversi la direzione dei lavori da parte del geom.

Porrati in quanto l’incarico inizialmente conferitogli dai committenti non prevedeva l’esecuzione di opere in cemento armato.Tali opere sarebbero state previste solo in un momento successivo al rilascio del permesso a costruire, come confermato dalla testimonianza resa dall’ing.[OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 29gennaio 2014.

Con riferimento ai lavori relativi a tali opere, si sottolinea come la relativa progettazione e direzione sia stata affidata all’ing.

Gastaldi, come risulterebbe da prova documentale e testimonianza di quest’ultimo, nonché dalla presenza dell’ingegnere stesso in cantiere “ogni volta che si doveva fare una gettata in cemento”, attestata dal teste [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 6 marzo 2014.Sarebbe altresì errata, ad avviso del ricorrente, l a ricostruzione operata dalla Corte d’appello in ordine alla nozione di “modesta costruzione civile” ex art. 16 del regio decreto n. 274del 1929, essendo contrario al tenore letterale della norma suddetta far discendere dagli importi indicati nel contratto d’appalto e nel computo metrico un’automatica presunzione circa la sussistenza di opere in cemento armato, e sostenendosi che, in ogni caso, le stesse non presentano connotati tali da escludere il carattere modesto della costruzione. 2.1.– Il motivo è pri vo di fondamento.

La Corte territoriale ha riconosciuto, con il primo giudice, l’avvenuta effettuazione, da parte del geom.

Porrati, dell’attività progettuale ed amministrativa sottesa all’intervento di ristrutturazione nonché, sino a quando era stato sollevato dall’incarico, quella di direzione dei lavori, ivi compresa la fase in cui l’impresa appaltatrice realizzò strutture in cemento armato.

Il giudice del gravame ha altresì rimarcato che l’attività di ristrutturazione del fabbricato di vecchia fattura a cui attese il Porrati con riferimento alla progettazione e alla direzione non poteva considerarsi modesta, quantomeno alla luce del corrispettivo totale, di euro 168.350, concordato tra la committenza e l’appaltatore ed indicato nel contratto che elencava analiticamente ben cinquanta tipologie di interventi, tra cui diversi da attuare con impiego di calcestruzzo armato, e che dovevano tradursi, talvolta, in scavi e demolizioni di strutture portanti preesistenti e loro sostituzione, con conseguenti problematiche e cautele in ordine alla staticità e stabilità dell’edificio in corso d’opera.

La Corte d’appello ha già esaminato, per completezza, la prospettazione riproposta in questa sede dal ricorrente, secondo cui l’utilizzo del cemento armato sarebbe divenuto di attualità solo in corso d’opera ed a seguito di varianti deliberate dalla committenza, e l’ha disattesa, sottolineando, alla luce delle risultanze della consulenza d’ufficio, che il computo metrico estimativo del 21 giugno 2006 (quindi redatto in epoca molto prossima al rilascio, il 10 maggio 2006, del permesso di costruire, e quasi tre mesi prima dell’inizio dei lavori) contemplava diverse voci riferite all’impiego di calcestruzzo in opera per fondazioni armate; che, entro la data di inizio dei lavori, si sarebbe dovuto procedere al deposito presso gli uffici tecnici del Comune dei progetti e delle relazioni di calcolo strutturali eseguite da un tecnico abilitato al calcolo delle opere in cemento armato; che gli elaborati di progetto degli esecutivi redatti e sottoscritti dall’ingegnere officiato dal Porrati non risultano sottoscritti dai committenti e dall’appaltatore, né depositati presso gli uffici comunali.

Tanto premesso, la Corte d’appello, nel pervenire alla declaratoria di nullità del contratto di progettazione e direzione dei lavori affidate al geom.

Porrati, si sottrae alle doglianze formulate dal ricorrente.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a norma dell’art. 16, letteram), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, l a competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato.

Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità.

Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione – richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato – sia riservata alla competenza degli ingegneri (Cass., Sez.

II, 12 novembre 2019, n. 29227; Cass., Sez.

II, 8 gennaio 2021, n. 160).

Non rileva l’abrogazione, ad opera del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, del regio decreto 16 novembre 1939 , n. 2229 .

Invero, la menzionata abrogazione, comportando l'introduzione di una disciplina innovativa e non già interpretativa della normativa previgente, non ha prodotto effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non ha, dunque, influito sulla invalidità del contratto, regolata dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato concluso(Cass., Sez.

II, 12 novembre 2019, n. 29227, cit.).

Né è configurabile la lamentata violazione di legge per avere la Corte del merito escluso il carattere modesto della costruzione.

Invero, il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, letteram), del citato regio decreto n. 274 del 1929 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine assumono rilievo, oltre alla complessità della struttura e delle relative modalità costruttive, anche, in via complementare, il costo presunto dell’opera, in quanto si tratta in ogni caso di elementi sintomatici che valgono ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione (Cass., Sez.

I, 27 febbraio 2008, n. 5203).

Nella specie , la decisione della C orte territoriale, oltre al profilo, censurato dal ricorrente, del costo economico (di poco inferiore a 200.000 euro, stando al tenore del computo metrico estimativo), ha attribuito rilievo alle tipologie di interventi, tra cui parecchi da attuare con impiego di calcestruzzo armato, i quali dovevano tradur si anche in scavi e demolizioni di strutture portanti del fabbricato di vecchia fattura, implicanti problematiche tecniche da affrontare e cautele da prevedere e da osservare in ordine alla staticità e alla stabilità dell’edificio, non solo in corso d’opera, ma anche dopo.

È evidente che, sebbene formalmente intestato alla violazione e falsa applicazione di norme di legge,il motivo di ricorso, sia là dove censura la valutazione operata sul carattere non modesto della costruzione, sia nella parte in cui contesta che le prestazioni affidate al geom.

Porrati avrebbero compreso anche strutture in cemento armato, si limita ad allegare una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma, e si risolve, pertanto, in una sostanziale richiesta di un rinnovato esame di merito.

3. –Con il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt.1703 e 1719 cod. civ.) il ricorrente denuncia il rigetto del motivo d’appello relativo alla ric hiesta di condanna dei committenti al pagamento della somma indicata nella parcella emessa nei suoi confronti dall’ing.

Gastaldi per l’attività da quest’ultimo prestata con riferimento all’esecuzione delle opere in cemento armato.Ad avviso del ricorrente, a nulla varrebbe invocare la pretesa nullità del contratto d’opera stipulato a suo tempo con i committenti, poiché la commessa a lui conferita– consistente nell’incaricare e pagare l’ i ng.

Gastaldi – , lungi dal rientrare nel contratto d’opera suddetto, andrebbe qualificata come contratto di mandato ai sensi dell’art. 1703 cod. civ.

La Corte d’appello torinese avrebbe altresì errato nel ritenere necessaria la prova di tale pagamento all’ing.

Gastaldi in quanto, essendo ilrapporto fra le parti qualificabile quale mandato, troverebbe applicazione l’art.1719 cod. civ., che stabilisce il dovere del mandante di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’adempimento delle obbligazioni contratte dal secondo in proprio nome.

3.1. –Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che il geom.

Porrati ha agito in giudizio per conseguire dai committenti il pagamento della somma di euro 2.560, indicata sia nella parcella che nella nota pro forma redatta dall’ingegnere strutturista incaricato dell’esecuzione dei calcoli del cemento armato e della direzione delle relative operazioni. [OSCURATO:PERSONA] rigettato la domanda, sul rilievo che un preavviso di parcella non è, di per sé solo, idoneo a corroborare le ragioni del professionista.In sostanza, il primo giudice ha rimarcato l’assenza di qualsivoglia riscontro probatorio in ordine all’antecedente fattuale dell’effettivo esborso.

Il geom.

Porrati ha proposto appello, sostenendo di avere assunto l’obbligazione di pagamento del corrispettivo all’ingegnere incaricato, in forza della potestà conferitagli dalla committenza, della progettazione strutturale.

La Corte d’appello ha respinto il motivo sulla base di una duplice ratio: evidenziando, per un verso, che l’insorgenza del credito al rimborso postula una preventiva anticipazione (e cioè un effettivo esborso) ad iniziativa del professionista e nell’interesse del cliente; sottolineando, per altro verso, che l’azione di adempimento intentata ha natura contrattuale e che l’art. 2237, secondo comma, cod. civ., nell’accordare al prestatore d’opera intellettuale il diritto al rimborso delle spese fatte, postula la preventiva stipulazione di un contratto valido e produttivo di effetti, laddove il rapporto in questione è radicalmente nullo.

Tanto premesso, con il motivo di ricorsoil ricorrente fa leva su undiverso inquadramento del rapporto, che sarebbe qualificabile come mandato.

La qualificazione del contratto è una operazione ermeneutica volta ad identificare il modello legale astratto di contratto all'interno del quale sussumere il contratto in concreto stipulato, al fine di assoggettare quest'ultimo alla disciplina dettata dal primo; tale operazione strutturalmente si articola in tre fasi, la prima delle quali consiste nella ricerca della comune volontà dei contraenti, la seconda nella individuazione della fattispecie legale e l’ultima consiste nel giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli elementi di fatto in concreto accertati(Cass., Sez.

III, 5 luglio 2004, n. 12289).

Il motivo di ricorso non indica quali canoni ermeneutici il giudice del merito abbia trascurato e che sarebbero stati idonei, se invece considerati, a rivelare che si era di fronte ad un mandato: ad un programma negoziale, cioè, prevedente il compimento, ad opera del soggetto investito dell’incarico (il geom.

Porrati) , di un atto giuridico (la stipulazione di un contratto d’opera professionale con l’ingegnere strutturista)per conto dei soggetti (la [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA]) che l’incarico avevanoconferito.Soltanto in presenza di un accertamento della volontà negoziale in questo senso sarebbe stato possibile applicare l’art. 1719 cod. civ., ossia la norma che, in tema di mandato, nel prevedere la somministrazione dei mezzi necessari per l’adempimento delle obbligazioni contratte dal mandatario in nome proprio, regola una fattispecie nella quale coesistono a carico del mandante sia un onere di collaborazione all’adempimento che un obbligo vero e proprio di prestazione, sicché il mandatario può esperire anche l’azione di adempimento per costringere il mandante a somministrare i mezzi necessari per l’adempimento delle obbligazioni contratte per suo conto dal mandatario in nome proprio.

4. –Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost., degli artt. 101, 112, 115, 116, 342, 345 e 346 cod. proc. civ., nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti), il ricorrente censura l’accoglimento della domanda risarcitoria, avanzata dai quattro committenti in sede di appello incidentale, per i danni cagionati dal ricorrente nell’ambito delle attività di ristrutturazione del fabbricato.Innanzitutto, la condotta omissiva di mancata sorveglianza addebitata dal giudice d’appello al geometra e posta a fondamento della responsabilità di quest’ultimo non risulterebbe provata.

La Corte d’appello avrebbe violato e, comunque, falsamente applicato l’art. 2697 cod. civ.

L a Corte si sarebbe basata sugli esiti di un accertamento tecnico preventivo che , ad avviso del ricorrente, non sarebbe stato utilizzabile poiché svolto in precedenza con la partecipazione dei committenti, ma in assenza del geometra Porrati,non in grado, dunque, di contraddire .

Ci si duole, inoltre, che gli appellanti incidentali, a fronte del provvedimento di rigetto del Tribunale di Alessandria circa l’istanza di acquisizione dell’a.t.p., non abbianodebitamente riproposto in secondo grado la relativa istanza di acquisizione, con apposita censura della decisione di primo grado.Quanto, poi, al nesso causale che la Corte d’appello ha ritenuto sussistere fra la condotta omissiva del geometra, nella sua qualità di direttore dei lavori,e i versamenti effettuati dai committenti in favore dell’appaltatore, il primo obietta che vi sarebbe stata pronuncia su una domanda mai formulata dai secondi, così profilandosi una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Ancora, il ricorrente si duole che la sentenza censurata gli abbia erroneamente addebitato la responsabilità per il ritardo dell’appaltatore nell’esecuzione delle opere.

Non solo la Corte d’appello si sarebbe pronunciata su una domanda mai formulata da i committenti, ma, più nello specifico, essa avrebbe dovuto porre a carico di questi ultimi la responsabilità del suddettoritardo, essendosi essi rifiutati – secondo quanto risulterebbe dalle deposizioni di numerosi testi – di corrispondere all’impresa appaltatrice i compensi per le opere di variante, così, di fatto, costringendo la stessa a sospendere i lavori.

Infine, il r icorrente censura la statuizione del giudice d’appello che ne dichiara la responsabilità per i danni patiti dai singoli committenti per la rimozione dei materiali di risulta abbandonati in cantiere, in quanto non supportata da alcuna prova assunta al riguardo, nonché la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sul punto.

4.1. – All’esame del motivo va premesso che il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali di risarcimento poste da parte opponente, rilevando che non era stata pro vata in atti alcuna quantificazione del danno strettamente inerente alle vicende inter partesa seguito degli incarichi conferiti ed addebitabile esclusivamente all’opera e ai comportamenti professionali come svolti e tenuti dal Porrati.

Il primo giudice ha anche richiamato il principio secondo cui l’attività del progettista va considerata come un’obbligazione prevalente di mezzi e non di solo risultato, con la conseguenza che l’onere della prova grava sul danneggiato e non sul professionista.

La Corte d’appello, nel riformare la statuizione di primo grado in accoglimento del gravame in via incidentale interposto dai committenti, ha sottolineato che la domanda riconvenzionale risarcitoria è stata avanzata in relazione ai danni cagionati dal geom.

Porrati nella sua qualità di direttore dei lavori e nell’ambito dell’attività edificatoria e di ristrutturazione dell’immobile.

La Corte territoriale ha evidenziato che l’omessa vigilanza sull’operato dell’appaltatore –sia per quel che concerne il quando che il quomodo– e la mancata informativa in proposito alla committenza , ha fatto sì che i corrispettivi versati da quest’ultima eccedessero, e non di poco, l’effettiva valorizzazione delle opere concretamente eseguite.

Tanto premesso, il Collegio osserva che la censura attacca la statuizione del giudice d’appello sotto più profili, sia sostanziali che processuali, fino a lamentare l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Proprio la formulazione di una doglianza a tutto spettro impone alla Corte di valutare il titolo giuridico della responsabilità del geom.

Porrati in qualità di direttore dei lavori.

La Corte rileva che i committenti hanno fatto valere nei confronti del professionista una responsabilità di tipo contrattuale.

Lo si ricava dalla sentenza impugnata, che parla di danni correlabili causalmente “al non diligente adempimento delle obbligazioni contrattuali che incombevano sulla direzione lavori” (pagina 22), per “l’omessa vigilanza circa il modus operandi e procedendi dell’impresa appaltatrice , con riferimento ai ritardi accumulati da quest’ultima nell’esecuzione dell’opera e rispetto alla tempistica programmata, oltre che a diversi deficitrealizzativi” (pagina 19).

Se ne trae confermadalla stessa difesa dei committenti, i quali, nel controricorso (pagina 7), fanno notare che “la domanda di risarcimento nei confronti del geom.

Porrati trovava fondamento nel fatto che quest’ultimo era stato negligente tanto nella fase progettuale che in quella successiva”, anche “a fronte della realizzazione di strutture in cemento armato, che peraltro non poteva, né progettare, né dirigere”.

La giurisprudenza di questa Corte insegna che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto.

Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente(Cass., Sez.

II, 7 febbraio 2020, n. 2913).

Va qui ribadito che la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità.

Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri(Cass., Sez.

II, 26 luglio 2006, n. 17028).

Essendo stato il contratto d’opera professionale, comprendente l’affidamento al geometra della direzione dei lavori, dichiarato nullo dalla Corte d’appello perché riferito anche ad opere riservate alla competenza degli ingegneri, esso è improduttivo di effetti .

Non è, configurabile, pertanto, responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del committente per negligenza nell’adempimento di obbligazioni che solo da un negozio valido e produttivo di effetti possono sorgere.

La nullità del c ontratto elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni (cfr. Cass., Sez.

III, 23 giugno 2016, n. 12996).

Va data, pertanto,continuità al principio di diritto, già enunciato da questa Corte (Cass., Sez.

II, 6 marzo 2007, n. 5136), secondo cui, in tema di prestazione d'opera, con riferimento alla professione dei geometri, il chiaro ed univoco tenore delle disposizioni dell'art.16, lett. l) ed m), del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, espressamente limitanti l'esercizio dell'attività di geometra a progetto, direzione, sorveglianza e liquidazionedi costruzioni rurali nonché di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza, e di modeste costruzioni civili, comporta, per esclusione, la nullità degli incarichi conferiti a tali professionisti per direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori - o comunque comportanti obbligo della relativa sorveglianza - eccedenti dai limiti indicati.

La eventuale inosservanza di tali obblighi non può essere, dunque, posta a base di azioni contrattuali, come quella risarcitoria, per inesatto adempimento da parte del committente, il quale, in quanto partecipe, per effetto del volontario conferimento dell'incarico, della violazione delle norme di ordine pubblico in questione, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente, o quanto meno incautamente, ha dato causa.

Per queste ragioni il motivo va accolto, avendo la Corte d’appello errato nel riconoscere una responsabilità risarcitoria a carico del professionista per inadempimento alle obbligazioni derivanti da un contratto nullo.

5. –L’accoglimento del quarto motivo determina l’assorbimento del quinto mezzo(violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 cod. civ. e nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.), con cui il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia applicato in modo arbitrario, e comunque erroneo, le norme civilistiche in materia di equità c.d. integrativa o sostitutiva, che a utorizzano il giudice a ricorrere a tale strumento in via sussidiaria, ogniqualvolta risulti soddisfatta una duplice condizione: l’oggetti va impossibilità di quantificare un danno che, tuttavia,sia provato con certezza nella sua esistenza.

6. –Per effetto dell’accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata è ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 6167-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 9 ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giovanni,rappresentat i e difes i dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma , Piazza G. Mazzini , n. 27; - controricorrent i - per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 1565/2017,depositata il 15 luglio 2017. contratto d’opera professionale C.C. 13/2/2023 RGN 6167/2018 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Alessandria, con decreto n. 723 del 15 giugno 2009, ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 34.717,85, oltre interessi e spese del procedimento monitorio , a titolo di compensi maturati per l’attività professionale svolta in loro favore dal geometraMario Porrati. Gli ingiunti proponevano opposizione e domandavano in via riconvenzionale il risarcimento del danno, lamentando, in particolare, la condotta negligente del geom. Porrati, con num erose lacune negli elaborati predisposti dal professionista, ingenti ritardi e deficitattuativi nell’esecuzione delle opere, appaltata ad impresa indicata dal Porrati stesso e già destinataria di rilevanti somme a titolo di acconto, nonché omissioni riferibili a prestazioni indicate nella parcella ma di fatto non espletate. Nella resistenza del geom.Porrati, il Tribunale di Alessandria, con sentenzan. 107/2015 depositata in data 5 febbraio 2015, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta, revocavail decreto ingiuntivo, condannando in solido gli opponenti al pagamento di euro 8.558,75 e compensando per intero le spese del grado. Il Tribunale preliminarmente riepilogava l’attività svolta dal Porrati nell’interesse dei committenti, nella sostanza coincidente con quella tratteggiata nella parcella, ma nel contempo sottolineava che l’intervento di ristrutturazione aveva comportato la necessità di effettuare opere in cemento armato di una certa consistenza, in effetti realizzate sotto la direzione del convenuto, il cui iniziale incarico già contemplava i relativi calcoli a cura di un ingegnere; rilevava che la violazione del divieto, per l’esercente la professione di geometra, di espletare attività progettuale e di direzione dedicata ad opere di tal genere, comportava l’impossibilità di percepire il corrispettivo;riconosceva in favore del Porrati un credito pari all’ammontare (euro 1.032,04) delle spese sostenute e documentate, nonché una somma adeguata all’attività utilmente prestata, determinata in euro 4.800, ed altresì il compenso delle attività professionali commissionate e svolte, consentite al geometra e provate in attied indicate in euro 2.726,71, e così in totale euro 8.558,75; disattendeva la domanda riconvenzionale per assenza di prova circa i fatti costitutivi. 2. – L a Corte d’appello di Torino, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15 luglio 2017, ha accolto parzialmente il gravame principale del geometra e l ’impugnazione incidentale dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riformando la sentenza del Tribunale di Alessandria: ha condannato in solido i [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore del Porrati la somma di euro 9.523,88, oltre accessori; ha condannato il Porrati a pagare alla controparte la somma di euro 32.000, oltre accessori; ha condannato il Porrati a pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente le somme di euro 1.187,23, ancora di euro 1.187,23, di euro 1.512,64 e di euro 1.102,39, oltre accessori; ha regolato le spese del doppio grado. 2.1. – Per quanto qui ancora rileva , la Corte territoriale ha ritenuto che il geom.Porrati, sovrintendendo ai lavori anche nella fase in cui l’impresa appaltatrice ebbe a realizzare strutture in cemento armatodi non modesta entità, sia incorso nel divieto stabilito dal r egio decreto 11 febbraio 1929 , n. 274 , e d a l r egio decreto 16 novembre 1939,n. 2229, che, rispettivamente, pongono precisi limiti all’esercizio professionale dell’attività di geometra e riservanoad ingegneri ovvero architetti iscritti al relativo albo l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio la cui stabilità possa interessare l’incolumità delle persone. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto il rapporto contrattuale, avente ad oggetto le prestazioni di progettazione e direzione dei lavori concernenti la ristrutturazione del fabbricato di proprietà degli appellati, rese dal geometra ed evidenziate al punto 4) della parcella redatta il 15 gennaio 2009 poi liquidata dal compente Collegio territoriale, inficiato da nullità , escludendo la spettanza al professionista, ai sensi dell’art. 2231 cod. civ., del compenso per l’attività prestata. La Corte territoriale, inoltre, ha accolto in parte le richieste dell’appellante principale per quanto concerne le somme da questo sostenute per lo svolgimento dell’incarico o a titolo di anticipazione.Si tratta, tra l’altro,degli importi evidenziati al punto 2 ) della parcella, a titolo di compensi (computati a vacazioni) correlati ad incombenti documentali (stesura di denunce all’Agenzia del territorio e di elaborati planimetrici resisi necessari per addivenire al frazionamento, in tre distinte unità, del fabbricato, e del compenso in relazione ad accessi per stipulare il contratto per fornitura d’acqua al fabbricato). Infine, la Corte d’appello di Torino, richiamando lerisultanze della c.t.u. da essa disposta e del l’accertamento tecnico preventivo, ha ritenuto la pretesa risarcitoria avanzata dagli appellanti incidentali meritevole di accoglimento, condannando il geom. Porrati al pagamento di euro 32.000,00 euro, oltre interessi. La Corte territoriale ha evidenziato che la consulenza assunta in grado d’ap pello ha sostanzialmente confermato gli assunti dei [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], e cioè l’estremo ritardo che aveva caratterizzato l’esecuzione dell’opera da parte dell’originario appaltatore, che ne interruppe unilateralmente l’esecuzione ed abbandonò il cantiere, diversi mesi prima della diffida di adempimento trasmessa dai committenti nella prima decade di marzo 2007. 3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino il geom . Porrati ha interposto ricorso, con atto notificato il 14 febbraio 2018,sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ss. del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) il ricorrente censura che la Corte d’appello abbia errato nel ritenere che al geom. Porrati spettassero esclusivamente i compensi contemplati alle voci a) e d) di cui al punto 4) della parcella liquidata dal Collegio dei geometri –e prodotta dal Porrati stesso per l’ottenimento del decreto ingiuntivo –, escludendo, per converso, la spettanza delle somme di cui alla voce b) della parcella medesima. Ad avviso del ricorrente, infatti, gli artt. 10 ss. del d.P.R. n. 380 del2001 sarebbero univoci nello stabilire che la domanda di permesso di costruire richiede la redazione e la presentazione dei progetti riguardanti l’intervento edilizio; questi ultimi,redatti dal geom. Porrati, come risulta dalpermesso di costruire n. 217 del 10 maggio 2006, e oggetto dei compensi, non accordati dalla Corte territoriale, di cui alla voce b) della parcella ( avendo il giudice del gravame riconosciuto esclusivamente i corrispettivi riferibili, rispettivamente, ai “sopralluoghi sulla località” e alla “pratica al Comune”). 1.1. – La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La Corte d’appello ha esaminato (alle pagine 8 e ss.) il profilo delle prestazioni di progettazione e di direzione dei conseguenti lavori, rese dal geom. Porrati ed evidenziate al punto 4) della parcella, finalizzate alla ristrutturazione del fabbricato di proprietà dei committenti. La Corte territoriale ha ritenutoconclusivamente applicabile alla vicenda sostanziale e al thema decidendi l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, con la conseguenza che il rapporto tra il geometra e il cliente è radicalmente nullo e al primo non spetta alcun compenso per l’opera svolta, ai sensi dell’art. 2231 cod. civ. (così alla pagina 12). Solo per “non infirmare il principio dispositivo” la sentenza impugnata (alla pagina 12) ha accordato “a credito dell’appellante ed in conformità a quanto riconosciuto dal consulente della parte appellata (relazione di consulenza d’ufficio, pag. 43), tra le varie voci contemplate al punto 4) della parcella 15 gennaio 2009” “quelle suba) e d), quali compensi per ‘sopralluoghi sulla località’ e ‘pratica al Comune’, rispettivamente di euro 179,72 e di euro 2.819,62, per un totale imponibile di euro 2.999,32”. Da tanto consegue che, nel contesto della complessiva statuizione, la non spettanza del compenso per la redazione dei progetti di cui al punto 4) sub b) della parcella, per totali euro 10.070,06 – ossia del progetto di massima ed esecutivo e computo metrico – è fatta dipendere , dalla Corte territoriale, dalla r adicale nullità del rapporto tra il geometra ed i committenti , il che implica l’esclusione del diritto al compenso per l’opera svolta. Questa è la regola di giudizio applicata dalla Corte di Torino: una regola di giudizio che il giudice d’appello ha considerato cedevolesolo per le prestazioni corrispondenti alle voci sub a) e d) del punto 4) della parcella perché, per esse, stante il riconoscimento proveniente dallo stesso consulente di parte appellata, si è resa necessaria l’esigenza di “non infirmare il principio dispositivo”. Di qui, appunto, l’inammissibilità del motivo. Infatti, la censura formulata dal ricorrente non dialoga con la ratioche sostiene la decisione. Il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che la domanda di permesso di costruire richiedeva, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001, la redazione e la presentazione dei progetti; ma in realtà la Corte territoriale ha risolto in radice la questione del compenso in ragione della accertata nullità– con questo motivo non censurata – d el rapporto tra il geometra ed i committenti. In questa prospettiva, si appalesa irrilevante la circostanza su cui insisteil motivo, che cioè “i disegni del progetto allegati” alla domanda di permesso sarebberostati “pacificamente” redatti dal geom. Porrati. Infatti, ciò che, nella prospettiva del giudice a quo, è considerato dirimente per derogare all’operatività della nullità è che vi sia stato il riconoscimento della parte appellata (stante l’esigenza di non infirmare il principio dispositivo): riconoscimento, secondo la Corte torinese, intervenuto soltanto per le prestazioni corrispondenti alle voci suba) e subd). In questo contesto, appare meramente assertiva la deduzione (contenuta a pagina 7 del ricorso) secondo cui tali progetti non contemplavano l’esecuzione di opere in cemento armato, sicché non potrebbero in ogni caso valere “con riguardo al riconoscimento di tale compenso le obiezioni mosse dalla Corte d’appello nelle pagine precedenti della sentenza”. Al riguardo, infatti, la sentenza impugnata, nell’esaminare “la prospettazione affacciata dall’appellante principale, secondo cui l’utilizzo del cemento armato sarebbe divenuto di attualità solo in corso d’opera ed a seguito di varianti deliberate dalla committenza”, si dà cura di precisare che, entro la data di inizio dei lavori, si sarebbe dovuto procedere al deposito presso gli uffici tecnici del Comune di Alessandria dei progetti e delle relazioni di calcolo strutturali eseguite da un tecnico abilitato al calcolo delle opere in cemento armato, ma che gli elaborati di progetto degli esecutivi,redatti e sottoscritti dall’ingegnere officiato solamente dal Porrati, non risultano essere stati depositati presso gli uffici comunali (pagina 11 della sentenza). 2. – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929,n. 274, e degli artt. 1 e 3 del regio decreto 16 novembre 1939 , n. 2229) il ricorrente si duole che la sentenza impugnata, fondandosi sul presupposto della presenza di strutture in cemento armato non rientranti nella competenza professionale dei geometri, abbia erroneamente dichiarato la nullità parziale del contratto d’opera originariamente concluso tra il geom. Porrati e i committenti. In primo luogo, si obietta che poteva aversi la direzione dei lavori da parte del geom. Porrati in quanto l’incarico inizialmente conferitogli dai committenti non prevedeva l’esecuzione di opere in cemento armato.Tali opere sarebbero state previste solo in un momento successivo al rilascio del permesso a costruire, come confermato dalla testimonianza resa dall’ing.[OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 29gennaio 2014. Con riferimento ai lavori relativi a tali opere, si sottolinea come la relativa progettazione e direzione sia stata affidata all’ing. Gastaldi, come risulterebbe da prova documentale e testimonianza di quest’ultimo, nonché dalla presenza dell’ingegnere stesso in cantiere “ogni volta che si doveva fare una gettata in cemento”, attestata dal teste [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 6 marzo 2014.Sarebbe altresì errata, ad avviso del ricorrente, l a ricostruzione operata dalla Corte d’appello in ordine alla nozione di “modesta costruzione civile” ex art. 16 del regio decreto n. 274del 1929, essendo contrario al tenore letterale della norma suddetta far discendere dagli importi indicati nel contratto d’appalto e nel computo metrico un’automatica presunzione circa la sussistenza di opere in cemento armato, e sostenendosi che, in ogni caso, le stesse non presentano connotati tali da escludere il carattere modesto della costruzione. 2.1.– Il motivo è pri vo di fondamento. La Corte territoriale ha riconosciuto, con il primo giudice, l’avvenuta effettuazione, da parte del geom. Porrati, dell’attività progettuale ed amministrativa sottesa all’intervento di ristrutturazione nonché, sino a quando era stato sollevato dall’incarico, quella di direzione dei lavori, ivi compresa la fase in cui l’impresa appaltatrice realizzò strutture in cemento armato. Il giudice del gravame ha altresì rimarcato che l’attività di ristrutturazione del fabbricato di vecchia fattura a cui attese il Porrati con riferimento alla progettazione e alla direzione non poteva considerarsi modesta, quantomeno alla luce del corrispettivo totale, di euro 168.350, concordato tra la committenza e l’appaltatore ed indicato nel contratto che elencava analiticamente ben cinquanta tipologie di interventi, tra cui diversi da attuare con impiego di calcestruzzo armato, e che dovevano tradursi, talvolta, in scavi e demolizioni di strutture portanti preesistenti e loro sostituzione, con conseguenti problematiche e cautele in ordine alla staticità e stabilità dell’edificio in corso d’opera. La Corte d’appello ha già esaminato, per completezza, la prospettazione riproposta in questa sede dal ricorrente, secondo cui l’utilizzo del cemento armato sarebbe divenuto di attualità solo in corso d’opera ed a seguito di varianti deliberate dalla committenza, e l’ha disattesa, sottolineando, alla luce delle risultanze della consulenza d’ufficio, che il computo metrico estimativo del 21 giugno 2006 (quindi redatto in epoca molto prossima al rilascio, il 10 maggio 2006, del permesso di costruire, e quasi tre mesi prima dell’inizio dei lavori) contemplava diverse voci riferite all’impiego di calcestruzzo in opera per fondazioni armate; che, entro la data di inizio dei lavori, si sarebbe dovuto procedere al deposito presso gli uffici tecnici del Comune dei progetti e delle relazioni di calcolo strutturali eseguite da un tecnico abilitato al calcolo delle opere in cemento armato; che gli elaborati di progetto degli esecutivi redatti e sottoscritti dall’ingegnere officiato dal Porrati non risultano sottoscritti dai committenti e dall’appaltatore, né depositati presso gli uffici comunali. Tanto premesso, la Corte d’appello, nel pervenire alla declaratoria di nullità del contratto di progettazione e direzione dei lavori affidate al geom. Porrati, si sottrae alle doglianze formulate dal ricorrente. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a norma dell’art. 16, letteram), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, l a competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione – richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato – sia riservata alla competenza degli ingegneri (Cass., Sez. II, 12 novembre 2019, n. 29227; Cass., Sez. II, 8 gennaio 2021, n. 160). Non rileva l’abrogazione, ad opera del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, del regio decreto 16 novembre 1939 , n. 2229 . Invero, la menzionata abrogazione, comportando l'introduzione di una disciplina innovativa e non già interpretativa della normativa previgente, non ha prodotto effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non ha, dunque, influito sulla invalidità del contratto, regolata dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato concluso(Cass., Sez. II, 12 novembre 2019, n. 29227, cit.). Né è configurabile la lamentata violazione di legge per avere la Corte del merito escluso il carattere modesto della costruzione. Invero, il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, letteram), del citato regio decreto n. 274 del 1929 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine assumono rilievo, oltre alla complessità della struttura e delle relative modalità costruttive, anche, in via complementare, il costo presunto dell’opera, in quanto si tratta in ogni caso di elementi sintomatici che valgono ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione (Cass., Sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5203). Nella specie , la decisione della C orte territoriale, oltre al profilo, censurato dal ricorrente, del costo economico (di poco inferiore a 200.000 euro, stando al tenore del computo metrico estimativo), ha attribuito rilievo alle tipologie di interventi, tra cui parecchi da attuare con impiego di calcestruzzo armato, i quali dovevano tradur si anche in scavi e demolizioni di strutture portanti del fabbricato di vecchia fattura, implicanti problematiche tecniche da affrontare e cautele da prevedere e da osservare in ordine alla staticità e alla stabilità dell’edificio, non solo in corso d’opera, ma anche dopo. È evidente che, sebbene formalmente intestato alla violazione e falsa applicazione di norme di legge,il motivo di ricorso, sia là dove censura la valutazione operata sul carattere non modesto della costruzione, sia nella parte in cui contesta che le prestazioni affidate al geom. Porrati avrebbero compreso anche strutture in cemento armato, si limita ad allegare una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma, e si risolve, pertanto, in una sostanziale richiesta di un rinnovato esame di merito. 3. –Con il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt.1703 e 1719 cod. civ.) il ricorrente denuncia il rigetto del motivo d’appello relativo alla ric hiesta di condanna dei committenti al pagamento della somma indicata nella parcella emessa nei suoi confronti dall’ing. Gastaldi per l’attività da quest’ultimo prestata con riferimento all’esecuzione delle opere in cemento armato.Ad avviso del ricorrente, a nulla varrebbe invocare la pretesa nullità del contratto d’opera stipulato a suo tempo con i committenti, poiché la commessa a lui conferita– consistente nell’incaricare e pagare l’ i ng. Gastaldi – , lungi dal rientrare nel contratto d’opera suddetto, andrebbe qualificata come contratto di mandato ai sensi dell’art. 1703 cod. civ. La Corte d’appello torinese avrebbe altresì errato nel ritenere necessaria la prova di tale pagamento all’ing. Gastaldi in quanto, essendo ilrapporto fra le parti qualificabile quale mandato, troverebbe applicazione l’art.1719 cod. civ., che stabilisce il dovere del mandante di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’adempimento delle obbligazioni contratte dal secondo in proprio nome. 3.1. –Il motivo è inammissibile. Occorre premettere che il geom. Porrati ha agito in giudizio per conseguire dai committenti il pagamento della somma di euro 2.560, indicata sia nella parcella che nella nota pro forma redatta dall’ingegnere strutturista incaricato dell’esecuzione dei calcoli del cemento armato e della direzione delle relative operazioni. [OSCURATO:PERSONA] rigettato la domanda, sul rilievo che un preavviso di parcella non è, di per sé solo, idoneo a corroborare le ragioni del professionista.In sostanza, il primo giudice ha rimarcato l’assenza di qualsivoglia riscontro probatorio in ordine all’antecedente fattuale dell’effettivo esborso. Il geom. Porrati ha proposto appello, sostenendo di avere assunto l’obbligazione di pagamento del corrispettivo all’ingegnere incaricato, in forza della potestà conferitagli dalla committenza, della progettazione strutturale. La Corte d’appello ha respinto il motivo sulla base di una duplice ratio: evidenziando, per un verso, che l’insorgenza del credito al rimborso postula una preventiva anticipazione (e cioè un effettivo esborso) ad iniziativa del professionista e nell’interesse del cliente; sottolineando, per altro verso, che l’azione di adempimento intentata ha natura contrattuale e che l’art. 2237, secondo comma, cod. civ., nell’accordare al prestatore d’opera intellettuale il diritto al rimborso delle spese fatte, postula la preventiva stipulazione di un contratto valido e produttivo di effetti, laddove il rapporto in questione è radicalmente nullo. Tanto premesso, con il motivo di ricorsoil ricorrente fa leva su undiverso inquadramento del rapporto, che sarebbe qualificabile come mandato. La qualificazione del contratto è una operazione ermeneutica volta ad identificare il modello legale astratto di contratto all'interno del quale sussumere il contratto in concreto stipulato, al fine di assoggettare quest'ultimo alla disciplina dettata dal primo; tale operazione strutturalmente si articola in tre fasi, la prima delle quali consiste nella ricerca della comune volontà dei contraenti, la seconda nella individuazione della fattispecie legale e l’ultima consiste nel giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli elementi di fatto in concreto accertati(Cass., Sez. III, 5 luglio 2004, n. 12289). Il motivo di ricorso non indica quali canoni ermeneutici il giudice del merito abbia trascurato e che sarebbero stati idonei, se invece considerati, a rivelare che si era di fronte ad un mandato: ad un programma negoziale, cioè, prevedente il compimento, ad opera del soggetto investito dell’incarico (il geom. Porrati) , di un atto giuridico (la stipulazione di un contratto d’opera professionale con l’ingegnere strutturista)per conto dei soggetti (la [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA]) che l’incarico avevanoconferito.Soltanto in presenza di un accertamento della volontà negoziale in questo senso sarebbe stato possibile applicare l’art. 1719 cod. civ., ossia la norma che, in tema di mandato, nel prevedere la somministrazione dei mezzi necessari per l’adempimento delle obbligazioni contratte dal mandatario in nome proprio, regola una fattispecie nella quale coesistono a carico del mandante sia un onere di collaborazione all’adempimento che un obbligo vero e proprio di prestazione, sicché il mandatario può esperire anche l’azione di adempimento per costringere il mandante a somministrare i mezzi necessari per l’adempimento delle obbligazioni contratte per suo conto dal mandatario in nome proprio. 4. –Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost., degli artt. 101, 112, 115, 116, 342, 345 e 346 cod. proc. civ., nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti), il ricorrente censura l’accoglimento della domanda risarcitoria, avanzata dai quattro committenti in sede di appello incidentale, per i danni cagionati dal ricorrente nell’ambito delle attività di ristrutturazione del fabbricato.Innanzitutto, la condotta omissiva di mancata sorveglianza addebitata dal giudice d’appello al geometra e posta a fondamento della responsabilità di quest’ultimo non risulterebbe provata. La Corte d’appello avrebbe violato e, comunque, falsamente applicato l’art. 2697 cod. civ. L a Corte si sarebbe basata sugli esiti di un accertamento tecnico preventivo che , ad avviso del ricorrente, non sarebbe stato utilizzabile poiché svolto in precedenza con la partecipazione dei committenti, ma in assenza del geometra Porrati,non in grado, dunque, di contraddire . Ci si duole, inoltre, che gli appellanti incidentali, a fronte del provvedimento di rigetto del Tribunale di Alessandria circa l’istanza di acquisizione dell’a.t.p., non abbianodebitamente riproposto in secondo grado la relativa istanza di acquisizione, con apposita censura della decisione di primo grado.Quanto, poi, al nesso causale che la Corte d’appello ha ritenuto sussistere fra la condotta omissiva del geometra, nella sua qualità di direttore dei lavori,e i versamenti effettuati dai committenti in favore dell’appaltatore, il primo obietta che vi sarebbe stata pronuncia su una domanda mai formulata dai secondi, così profilandosi una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Ancora, il ricorrente si duole che la sentenza censurata gli abbia erroneamente addebitato la responsabilità per il ritardo dell’appaltatore nell’esecuzione delle opere. Non solo la Corte d’appello si sarebbe pronunciata su una domanda mai formulata da i committenti, ma, più nello specifico, essa avrebbe dovuto porre a carico di questi ultimi la responsabilità del suddettoritardo, essendosi essi rifiutati – secondo quanto risulterebbe dalle deposizioni di numerosi testi – di corrispondere all’impresa appaltatrice i compensi per le opere di variante, così, di fatto, costringendo la stessa a sospendere i lavori. Infine, il r icorrente censura la statuizione del giudice d’appello che ne dichiara la responsabilità per i danni patiti dai singoli committenti per la rimozione dei materiali di risulta abbandonati in cantiere, in quanto non supportata da alcuna prova assunta al riguardo, nonché la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sul punto. 4.1. – All’esame del motivo va premesso che il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali di risarcimento poste da parte opponente, rilevando che non era stata pro vata in atti alcuna quantificazione del danno strettamente inerente alle vicende inter partesa seguito degli incarichi conferiti ed addebitabile esclusivamente all’opera e ai comportamenti professionali come svolti e tenuti dal Porrati. Il primo giudice ha anche richiamato il principio secondo cui l’attività del progettista va considerata come un’obbligazione prevalente di mezzi e non di solo risultato, con la conseguenza che l’onere della prova grava sul danneggiato e non sul professionista. La Corte d’appello, nel riformare la statuizione di primo grado in accoglimento del gravame in via incidentale interposto dai committenti, ha sottolineato che la domanda riconvenzionale risarcitoria è stata avanzata in relazione ai danni cagionati dal geom. Porrati nella sua qualità di direttore dei lavori e nell’ambito dell’attività edificatoria e di ristrutturazione dell’immobile. La Corte territoriale ha evidenziato che l’omessa vigilanza sull’operato dell’appaltatore –sia per quel che concerne il quando che il quomodo– e la mancata informativa in proposito alla committenza , ha fatto sì che i corrispettivi versati da quest’ultima eccedessero, e non di poco, l’effettiva valorizzazione delle opere concretamente eseguite. Tanto premesso, il Collegio osserva che la censura attacca la statuizione del giudice d’appello sotto più profili, sia sostanziali che processuali, fino a lamentare l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Proprio la formulazione di una doglianza a tutto spettro impone alla Corte di valutare il titolo giuridico della responsabilità del geom. Porrati in qualità di direttore dei lavori. La Corte rileva che i committenti hanno fatto valere nei confronti del professionista una responsabilità di tipo contrattuale. Lo si ricava dalla sentenza impugnata, che parla di danni correlabili causalmente “al non diligente adempimento delle obbligazioni contrattuali che incombevano sulla direzione lavori” (pagina 22), per “l’omessa vigilanza circa il modus operandi e procedendi dell’impresa appaltatrice , con riferimento ai ritardi accumulati da quest’ultima nell’esecuzione dell’opera e rispetto alla tempistica programmata, oltre che a diversi deficitrealizzativi” (pagina 19). Se ne trae confermadalla stessa difesa dei committenti, i quali, nel controricorso (pagina 7), fanno notare che “la domanda di risarcimento nei confronti del geom. Porrati trovava fondamento nel fatto che quest’ultimo era stato negligente tanto nella fase progettuale che in quella successiva”, anche “a fronte della realizzazione di strutture in cemento armato, che peraltro non poteva, né progettare, né dirigere”. La giurisprudenza di questa Corte insegna che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente(Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913). Va qui ribadito che la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri(Cass., Sez. II, 26 luglio 2006, n. 17028). Essendo stato il contratto d’opera professionale, comprendente l’affidamento al geometra della direzione dei lavori, dichiarato nullo dalla Corte d’appello perché riferito anche ad opere riservate alla competenza degli ingegneri, esso è improduttivo di effetti . Non è, configurabile, pertanto, responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del committente per negligenza nell’adempimento di obbligazioni che solo da un negozio valido e produttivo di effetti possono sorgere. La nullità del c ontratto elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni (cfr. Cass., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 12996). Va data, pertanto,continuità al principio di diritto, già enunciato da questa Corte (Cass., Sez. II, 6 marzo 2007, n. 5136), secondo cui, in tema di prestazione d'opera, con riferimento alla professione dei geometri, il chiaro ed univoco tenore delle disposizioni dell'art.16, lett. l) ed m), del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, espressamente limitanti l'esercizio dell'attività di geometra a progetto, direzione, sorveglianza e liquidazionedi costruzioni rurali nonché di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza, e di modeste costruzioni civili, comporta, per esclusione, la nullità degli incarichi conferiti a tali professionisti per direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori - o comunque comportanti obbligo della relativa sorveglianza - eccedenti dai limiti indicati. La eventuale inosservanza di tali obblighi non può essere, dunque, posta a base di azioni contrattuali, come quella risarcitoria, per inesatto adempimento da parte del committente, il quale, in quanto partecipe, per effetto del volontario conferimento dell'incarico, della violazione delle norme di ordine pubblico in questione, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente, o quanto meno incautamente, ha dato causa. Per queste ragioni il motivo va accolto, avendo la Corte d’appello errato nel riconoscere una responsabilità risarcitoria a carico del professionista per inadempimento alle obbligazioni derivanti da un contratto nullo. 5. –L’accoglimento del quarto motivo determina l’assorbimento del quinto mezzo(violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 cod. civ. e nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.), con cui il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia applicato in modo arbitrario, e comunque erroneo, le norme civilistiche in materia di equità c.d. integrativa o sostitutiva, che a utorizzano il giudice a ricorrere a tale strumento in via sussidiaria, ogniqualvolta risulti soddisfatta una duplice condizione: l’oggetti va impossibilità di quantificare un danno che, tuttavia,sia provato con certezza nella sua esistenza. 6. –Per effetto dell’accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata è ca
Decreto Cassazione n. 08487/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris