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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 1992

Cassazione n. 07148/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è finalizzato ad ottenere - mediante doglianze in punto di fatto, peraltro già vagliate e puntualmente respinte dai giudici di appello con corretti argomenti logici e giuridici - una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagg. 6 e 7 sui plurimi e convergenti elementi di prova posti a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità della ricorrente e, in particolare, sulle chiamate in correità dei coimputati, i tabulati telefonici acquisiti e il chiaro riconoscimento della predetta da parte di una delle potenziali vittime); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è finalizzato ad ottenere - mediante doglianze in punto di fatto, peraltro già vagliate e puntualmente respinte dai giudici di appello con corretti argomenti logici e giuridici - una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagg. 6 e 7 sui plurimi e convergenti elementi di prova posti a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità della ricorrente e, in particolare, sulle chiamate in correità dei coimputati, i tabulati telefonici acquisiti e il chiaro riconoscimento della predetta da parte di una delle potenziali vittime); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 07148/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris