CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, precedentemente concessa con provvedimento del 2 marzo 2021, relativamente alla pena di mesi otto di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Velletri del 31 ottobre 2016. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe specificato quale condotta posta in essere nel mese di aprile 2021 da Parigi aveva determinato una violazione delle prescrizioni impostegli. Il giudice di merito, inoltre, con riferimento all'episodio del 21 settembre 2021, avrebbe omesso di considerare che Parigi - il quale aveva provato l'assunzione di un farmaco che, tra gli effetti collaterali, prevedeva sonnolenza e confusione - si era adoperato per assicurare con ogni mezzo possibile il controllo delle Forze dell'ordine, posto c:he il citofono era funzionante e il cellulare risultava non raggiungibile per cause indipendenti dalla sua volontà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In forza di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito con motivazione chiara e lineare, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. In particolare, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che Parigi, nonostante fosse stato diffidato a seguito del comportamento inadempiente delle prescrizioni posto in essere nel mese di aprile 2021, il successivo 21 settembre non aveva risposto al controllo domiciliare eseguito alle 6:25 e non risultava raggiungibile all'utenza telefonica in uso ai Carabinieri, i quali avevano accertato il regolare funzionamento del citofono. Il giudice di merito, quindi, ritenendo non verosimile che l'assunzione di un farmaco avvenuta in orario serale avesse potuto produrre effetti sino alla mattina, ha in ogni caso evidenziato che l'interessato non aveva spiegato perché l'utenza telefonica risultava disattivata, tanto più che il condannato - come dichiarato dalla difesa - stava assumendo tale farmaco ed era stato già diffidato in precedenza. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, ha ritenuto tale circostanza sintomatica del fatto che fossero venute meno le condizioni per proseguire la misura alternativa alla detenzione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché. al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Irtivo spese processuali eii della somma di tremila eurólUlTà—