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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 21053/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00001Q3 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità e, con il secondo motivo, eccessività del trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche.

In data 26/02/2025 il ricorrente ha presentato una memoria con la quale ha ulteriormente illustrato le censure già esposte con il ricorso per cassazione.

Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la prima censura non è stata dedotta in appello.

Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina.

Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen.

In ordine alla seconda doglianza, in relazione al trattamento sanzionatorio, il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto non sproporzionata la pena base, discostata di poco dal minimo edittale, determinata dal primo giudice, in relazione al dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta e al suo grado di purezza, da cui sono estraibili 500 dosi, e tenuto conto anche del rinvenimento di una cospicua somma di danaro in contanti, pena base a cui è stato applicato l'aumento di 2/3 per la contestata recidiva specifica infraquinquennale e la riduzione per la scelta del rito.

Inoltre, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, che si riferiscono a reati specifici ed infraquinquennali, ciò che connota negativamente la personalità del ricorrente conferendole uno specifico rilievo criminologico nel settore in disamina, preclusivo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B tric [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00001Q3 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità e, con il secondo motivo, eccessività del trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche. In data 26/02/2025 il ricorrente ha presentato una memoria con la quale ha ulteriormente illustrato le censure già esposte con il ricorso per cassazione. Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la prima censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. In ordine alla seconda doglianza, in relazione al trattamento sanzionatorio, il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto non sproporzionata la pena base, discostata di poco dal minimo edittale, determinata dal primo giudice, in relazione al dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta e al suo grado di purezza, da cui sono estraibili 500 dosi, e tenuto conto anche del rinvenimento di una cospicua somma di danaro in contanti, pena base a cui è stato applicato l'aumento di 2/3 per la contestata recidiva specifica infraquinquennale e la riduzione per la scelta del rito. Inoltre, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, che si riferiscono a reati specifici ed infraquinquennali, ciò che connota negativamente la personalità del ricorrente conferendole uno specifico rilievo criminologico nel settore in disamina, preclusivo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B tric [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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