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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09976/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI sentita relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari„ sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e cli [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto con destrezza (capo A), nonché di [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di furto di un'autovettura, parcheggiata lungo la via pubblica e quindi esposta per consuetudine o necessità alla pubblica fede (capo B).

2. Avverso la sentenza ricorre soltanto [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale contesta la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza riconosciuta in relazione al furto di cui al capo A).

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo proposto è inammissibile.

Il ricorrente contesta solo la configurabilità della aggravante della destrezza.

La doglianza esula dal novero dei vizi deducibili laddove prospetta una ricostruzione parziale della condotta e risulta manifestamente infondato nella parte in cui propone una tesi in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite.

2.1. Il fatto è pacifico: gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], si trovano a bordo della autovettura BMW che, nel corso di quella stessa serata, Pintandu ha rubato (capo B non oggetto di impugnazione).

La marcia viene arrestata e i due uomini scendono dalla vettura, quando scende anche la donna, gli imputati risalgono velocemente a bordo del mezzo e si dileguano, lasciando per strada la Nemeth e così impossessandosi degli oggetti che la stessa aveva lasciato a bordo della vettura (giubbotto, sandali, borsetta).

La Corte di appello ravvisa la circostanza aggravante della destrezza nella circostanza che: «[OSCURATO:PERSONA] non avesse soltanto approfittato della momentanea distrazione della derubata, ma avesse preordinato e provocato tale distrazione» (pag. 10) come dichiarato dall'imputato stesso ("mi sono fermato in una specie di piazzola di campagna.

Ho detto, con la scusa di fare pipì, scendi dalla macchina, la molliamo qua e ce ne andiamo").

La decisione si pone nel solco tracciato dalle Sezioni Unite Quarticelli (n. 34090 del 27/04/2017) che hanno ritenuto sussistente la circostanza aggravante della destrezza «qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Rv. 270088).

Invero nella specie il giudice di merito ha ritenuto che la condotta del ricorrente fosse connotata da particolari abilità e astuzia (consistita nell'indurre la persona offesa a scendere dalla vettura) così da creare il momentaneo allontanamento della vittima dai propri oggetti e, quindi, approfittando di tale situazione appositamente creata, è risalito in vettura in modo repentino per allontanarsi con la refurtiva, sorprendendo la vittima.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI sentita relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari„ sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e cli [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto con destrezza (capo A), nonché di [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di furto di un'autovettura, parcheggiata lungo la via pubblica e quindi esposta per consuetudine o necessità alla pubblica fede (capo B). 2. Avverso la sentenza ricorre soltanto [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale contesta la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza riconosciuta in relazione al furto di cui al capo A). 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo proposto è inammissibile. Il ricorrente contesta solo la configurabilità della aggravante della destrezza. La doglianza esula dal novero dei vizi deducibili laddove prospetta una ricostruzione parziale della condotta e risulta manifestamente infondato nella parte in cui propone una tesi in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite. 2.1. Il fatto è pacifico: gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], si trovano a bordo della autovettura BMW che, nel corso di quella stessa serata, Pintandu ha rubato (capo B non oggetto di impugnazione). La marcia viene arrestata e i due uomini scendono dalla vettura, quando scende anche la donna, gli imputati risalgono velocemente a bordo del mezzo e si dileguano, lasciando per strada la Nemeth e così impossessandosi degli oggetti che la stessa aveva lasciato a bordo della vettura (giubbotto, sandali, borsetta). La Corte di appello ravvisa la circostanza aggravante della destrezza nella circostanza che: «[OSCURATO:PERSONA] non avesse soltanto approfittato della momentanea distrazione della derubata, ma avesse preordinato e provocato tale distrazione» (pag. 10) come dichiarato dall'imputato stesso ("mi sono fermato in una specie di piazzola di campagna. Ho detto, con la scusa di fare pipì, scendi dalla macchina, la molliamo qua e ce ne andiamo"). La decisione si pone nel solco tracciato dalle Sezioni Unite Quarticelli (n. 34090 del 27/04/2017) che hanno ritenuto sussistente la circostanza aggravante della destrezza «qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Rv. 270088). Invero nella specie il giudice di merito ha ritenuto che la condotta del ricorrente fosse connotata da particolari abilità e astuzia (consistita nell'indurre la persona offesa a scendere dalla vettura) così da creare il momentaneo allontanamento della vittima dai propri oggetti e, quindi, approfittando di tale situazione appositamente creata, è risalito in vettura in modo repentino per allontanarsi con la refurtiva, sorprendendo la vittima. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Ca
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