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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43357/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte di merito, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha ritenuto di non poter formulare una prognosi favorevole al rispetto della pena sostitutiva da parte dell'imputato è esente da vizi logici e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - espressamente richiamati dall'art. 58

I. n. 689/1981 (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 ove la Corte ha congruamente evidenziato come la presenza di precedenti penali e le concrete modalità della condotta fossero sintomatici di un'insofferenza del ricorrente al rispetto delle regole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data Iht ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. est.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte di merito, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha ritenuto di non poter formulare una prognosi favorevole al rispetto della pena sostitutiva da parte dell'imputato è esente da vizi logici e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - espressamente richiamati dall'art. 58 I. n. 689/1981 (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 ove la Corte ha congruamente evidenziato come la presenza di precedenti penali e le concrete modalità della condotta fossero sintomatici di un'insofferenza del ricorrente al rispetto delle regole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data Iht ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. est. Il
Sentenza Cassazione n. 43357/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris