CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 febbraio 2018
Cassazione n. 19628/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13376/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.P.[OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.G.BELLI 36, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 229/2018 depositata il22/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Brindisi dalla [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ONLUS, con il quale chiese ingiungersi alla ASL di Brindisi di pagare in suo favore la somma di euro 79.065,00, quale corrispettivo delle prestazioni previste nel contratto stipulato inter partesin data 18.10.2010, avente ad oggetto la gestione del centro diurno socio educativo riabilitativo “[OSCURATO:PERSONA]” in Mesagne. In particolare, parte attrice espose che nel centro diurno erano inseriti utenti disabili in favore dei quali era stato assicurato anche il trasporto assistito ai sensi dell’Art. 46 della Legge Regionale n. 4/2010 ad un costo forfettario giornaliero, per utente, di euro 14,50, posto per il 40% in capo all’Asl di Brindisi e per il restante 60% a carico del comune di residenza dell’utente. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ONLUS dedusse che i Comuni interessati non avevano provveduto al pagamento delle quote per gli anni dal 2010 al 2013 e, per tale ragione, chiese che al pagamento provvedesse l’ASL. Concesso il decreto, l’Asl di Brindisi propose opposizione, deducendo di aver regolarmente corrisposto la quota a suo carico, pari al 40% del totale e che al pagamento della parte restante erano tenuti i Comuni di residenza degli utenti. Il Tribunale di Brindisi rigettò l’opposizione. Con sentenza del 22 febbraio 2018, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda e revocò il decreto ingiuntivo opposto. La Corte territoriale, delineata la normativa in materia di servizio di trasporto per utenti disabili presso i centri pubblici di riabilitazione, ritenne che, in assenza di intese che disciplinassero la ripartizione delle spese tra ASL e Comuni, doveva farsi riferimento all’art. 10 del contratto stipulato tra le parti, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a chiedere alla Asl solo la quota a suo carico, pari al 40%, e non l’intero importo giornaliero. Per la cassazione della sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. Onlus ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 46 della Legge Regionale n. 4/2010, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.; sostiene il ricorrente che l’articolo 46 della [OSCURATO:PERSONA] n. 4/2010, imponendo alle Asl l’obbligo di assicurare il servizio di trasporto degli utenti disabili, qualora i Comuni non provvedano al rimborso della quota di spese di loro spettanza, obbliga l’Asl a prendersi carico del trasporto, quale responsabile ex legedell’organizzazione del servizio. La Corte d’appello di Lecce, dunque, sarebbe incorsa in errore affermando che la [OSCURATO:PERSONA], all’art. 10 del contratto, si sarebbe impegnata a chiedere all’Asl soltanto la quota del 40% a suo carico e non l’intero importo giornaliero poiché tale interpretazione sarebbe in contrasto con la legislazione regionale. Il contratto non disciplinerebbe una diversa corresponsione tra la Asl e i Comuni degli importi pattuiti ma avrebbe solo il compito di individuare la misura del rimborso forfettario giornaliero. Con il secondo motivo di ricorso, si censura il vizio di apparenza della motivazione in quanto contenenti statuizioni inconciliabili: in assenza di un’intesa tra Asl e Comuni per la ripartizione delle spese di trasporto dei disabili, l’importo avrebbe dovuto essere corrisposto interamente dall’Asl. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. L’art.46 della [OSCURATO:PERSONA] n. 4/2010 affida alle ASL l’organizzazione del servizio di trasporto per utenti disabili presso i centri pubblici di riabilitazione. Al comma 2, la norma prevede che i Comuni di residenza dei beneficiari del servizio concorrano alla copertura degli oneri economici in misura non superiore al 60%, restando a carico della ASL la quota residua di costo. A tal fine, l’art.46, comma 3 prevede che tra ASL e Comuni siano stipulate intese per disciplinare i criteri di compartecipazione al costo. In assenza di intese tra ASL e Comuni, l’ente pubblico non può assumere impegni ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto. Come più volte affermato da questa Cortein tema di servizi socio - assistenziali avente ad oggetto il trasporto dei disabili, ai sensi dell'art.191 del d.lgs . n.267 del 2000, la spesa da parte dell’ASL è subordinata all'osservanza della prescritta procedura contabile (individuazione del soggetto scelto anche in convenzione, previsione della spesa, impegno della stessa e comunicazione al terzo),con la conseguenza che, in difetto di adempimento di dette prescrizioni o di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, il rapporto obbligatorio intercorre con il funzionario o l'amministratore che ha consentito la spesa ( Cassazione civile sez. I, 13/01/2021, n.390). E’ quindi essenziale che tra il Comune e la struttura privata sia stipulata apposita convenzione, che, ai sensi degli art.153, comma 5, 183, 191 e 193 del D. Lgs 267 del 2000, attesti la relativa copertura finanziaria, la cui sussistenza condiziona anche il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate che, pur trovando fondamento nella tutela di un diritto costituzionalmente protetto, non ne giustificano l'attuazione incondizionata imponendosi un bilanciamento con altri interessi di pari rango, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A (Cassazione civile sez. I, 13/12/2018, n.32310) Nel caso di specie, in assenza di un’intesa tra i Comuni interessati e l’Asl di Brindisi, il compenso, come correttamente affermato dalla Corte di merito, va determinato ai sensi dell’art. 10 del contratto stipulato tra le parti, in forza del quale l’ASL era tenuta a corrispondere alla Cooperativa solo la quota a suo carico, pari al 40%, e non l’intero importo giornaliero. Il contratto, che ha forza di legge tra le parti, non prevedeva che, in assenza di intesa con la ASL, l’importo sarebbe stato interamente corrisposto dall’ente, né tale impegno è riconducibile ad un atto esterno al contratto, ovvero la delibera dell’ASL n. 616 del 2013 della Asl di Brindisi, con la quale l’azienda aveva ritenuto “di farsi carico della quota sociale dovuta dal Comune di Brindisi nelle more dell’azione di rivalsa nei confronti dell’ente locale”. Questa Corte ha affermato, in un caso avente ad oggetto una delibera comunale di riconoscimento del debito in favore di un professionista per il pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, che, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della p.a., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam" (Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.510). La delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento del corrispettivo di una prestazione, in assenza di un valido contratto fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione di debito, ma può eventualmente costituire riconoscimento implicito dell'utilità dell'opera ai fini dell'azione di indebito arricchimento (cfr.Cass., Sez. I, n.26826 del 14.12.2006;Cass., Sez. III, n.10199 del 3.8.2000; Cass., Sez. Unite, n.101 del 13.1.1989). La delibera comunale è, infatti, un mero atto interno, avente come destinatario il diverso organo dell'ente legittimato a esprimerne la volontà all'esterno, con carattere meramente autorizzatorio sicchè non è idonea a far sorgere un valido rapporto contrattuale con il professionista in quanto l'incontro del comune consenso non risulterebbe formalizzato nei modi prescritti dalla legge. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per