CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 43653/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 05/11/2020 dalla CORTE di APPELLO di BARI. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo e motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna alla pena di giustizia in ordine ai seguenti reati: - estorsione continuata e consumata fino al mese di novembre 2013 in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - concorso in tentata estorsione aggravata commessa da più persone riunite (con il cognato) fino al 14/02/2014 in danno della medesima p.o.; - violenza privata aggravata e continuata, finalizzata a costringere la predetta p.o. a non riferire alla polizia i reati commessi in suo danno, commessa fino alli 11/02/2014; - evasione aggravata dagli AA.DD. commessa il 14/02/2014, deducendo vizi di motivazione sull'attendibilità della p.o. con relative violazioni di legge, in considerazione delle plurime divergenze asseritamente rilevabili nel suo narrato, dapprima in sede di s.i.t., successivamente in denuncia, nonché travisamento, quanto al presunto tenore delle richieste estorsive ed al contenuto delle dichiarazioni della sig. [OSCURATO:PERSONA], e travisamento, nonché mancata considerazione, delle prove documentali acquisite all'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, ed appaiono in parte privi della necessaria specificità, in parte manifestamente infondati: la Corte di appello (ff. 8 ss. e 12 ss. della sentenza impugnata) ha ricordato l'intervenuto accordo quanto all'acquisizione delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], e si è soffermata sulla qualifica processuale della p.o. [OSCURATO:PERSONA] e sulle ragioni che inducono a ritenere l'attendibilità delle sue dichiarazioni (evidenziando che la predetta p.o. non è costituita parte civile, ed ha reso dichiarazioni all'A.G. procedente non spontaneamente, ma solo perché convocata dalla polizia giudiziaria, compulsata dalla [OSCURATO:PERSONA]) valorizzando peraltro numerosi elementi di riscontro (dei quali il ricorso si disinteressa). In realtà, il ricorrente chiede una non conseitita rivalutazione delle incensurabili (perché non manifestamente illogiche e non viziate da travisamento) valutazioni fattuali della Corte di appello (f. 9, f. 12, f. 15 del ricorso: "Non condivide": non è quindi denunciato un travisamento, ma esposta una "mancata condivisione", il che è diverso), lamentando, tra l'altro, che non si sia tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non è ex- moglie dell'imputato, perché i due si sarebbero riconciliati, ma questo ne rende più credibili le dichiarazioni, non ritrattate, e che la la p.o. non sarebbe credibile, pur essendo stata proprio la p.o. ad ammettere di non conoscere la [OSCURATO:PERSONA], a riprova dell'evidente assenza di intenti calunniatori verso l'imputato. i La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. i proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparend ' wu----- evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, 08/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]