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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 02527/2024

Testo disponibile della fonte

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tte le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Roma rigettava l'appello, proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Corte di Assise di Roma aveva sostituito, nei confronti di T.D. , la misura cautelare del divieto di dimora in Roma con quella dell'obbligo di dimora in Roma.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione T.D. a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod, proc. pen., in quanto la motivazione dell'ordinanza si pone in contrasto con la libertà di movimento della ricorrente, che si trova nella impossibilità di fare rientro nei proprio paese; a seguito della chiusura della fase dibattimentale ed a fronte di istanza di revoca della misura, la Corte di Assise aveva, del tutto illogicamente, sostituito la misura del divieto di dimora in Roma con quella dell'obbligo di dimora nello stesso comune, peraltro in contrasto con le motivazioni adottate in fase di adozione della detta misura, al momento della scadenza dei termini di custodia cautelare di fase, laddove si era evidenziata la necessità di recidere ogni contatto tra T.D. ed il luogo in cui ella aveva esercitato l'attività incriminata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di T.D. è inammissibile.

La ricorrente era stata sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in riferimento ai delitti di riduzione in schiavitù, tentata estorsione e sfruttamento della prostituzione; con ordinanza del 07/12/2022, tale misura era stata, quindi, sostituita, in previsione della imminente decorrenza dei termini di custodia cautelare di fase, con la misura del divieto di dimora in Roma, ritenendo persistenti le esigenze cautelari; in data 11/05/2023, a seguito di richiesta di revoca avanzata dalla difesa, la Corte di Assise di Roma sostituiva la misura del divieto di dimora nel comune di Roma con quella dell'obbligo di dimora nei comune di Roma.

Il provvedimento della Corte di Assise di Roma aveva considerato che la Tudor era detenuta per altro, in espiazione pena, osservando, tuttavia, che le esigenze cautelari permanessero in riferimento a( rischio di reiterazione, in quanto la ricorrente non disponeva di fonti di reddito e risultava prossima alla scarcerazione; inoltre, il citato provvedimento ha considerato anche la residenza in Roma della T.D. ed il fatto che la persona offesa risultava ormai assente dai territorio.

L'ordinanza impugnata, a sua volta, ha rilevato che la nuova misura - obbligo di dimora nel comune di Roma - e la precedente - divieto di dimora nel medesimo comune - si pongono sullo stesso piano, in quanto indicate dal medesimo art.283 cod. proc. pen., osservando come l'imputata non avesse motivato le ragioni della maggiore gravità in concreto della misura dell'obbligo di dimora, posto che ella risiede a Roma, né avesse chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il ripristino del divieto di dimora in precedenza applicatole.

Infine, il provvedimento impugnato ha valutato l'adeguatezza della misura - permanendo le esigenze cautelari per la gravità dei fatti - considerato l'allontanamento della persona offesa da Roma.

Tale motivazione appare del tutto adeguata e ragionevole, tenuto conto di quanto affermato da Sez. 6, n.50392 de128/11/2014, Majadi, Rv. 261376, secondo cui la sostituzione del divieto di dimora con l'obbligo di dimora, anche se il provvedimento è adottato su istanza di revoca da parte della difesa, è legittimo per l'equivalenza normativa tra le due misure, sotto il profilo della gravità astratta, in quanto entrambe disciplinate dall'art. 283 cod. proc. pen.

A ciò si deve aggiungere la considerazione che in sede di appello non risulta affatto che la ricorrente avesse dedotto la necessità di fare rientro in Romania, per cui tale questione risulta del tutto inedita e, come tale, del tutto inammissibile Infine, va osservato che, benché nel caso in esame non risulti formulata alcuna richiesta, da parte del giudice, del parere obbligatorio del pubblico ministero in relazione alla sostituzione della misura cautelare, la nullità a regime intermedio verificatasi, per violazione dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 28192 del 23/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282342), avrebbe potuto essere dedotta solo dallo stesso pubblico ministero, quale titolare dell'interesse ad eccepire la violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione (Sez. 1, n. 13408 del 08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281056; Sez. 6, n. 30422 del 22/06/2010, Lekli, Rv. 248035).

Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del provvedimento, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.

Igs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.

Igs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 24/11/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tte le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Roma rigettava l'appello, proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Corte di Assise di Roma aveva sostituito, nei confronti di T.D. , la misura cautelare del divieto di dimora in Roma con quella dell'obbligo di dimora in Roma. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione T.D. a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod, proc. pen., in quanto la motivazione dell'ordinanza si pone in contrasto con la libertà di movimento della ricorrente, che si trova nella impossibilità di fare rientro nei proprio paese; a seguito della chiusura della fase dibattimentale ed a fronte di istanza di revoca della misura, la Corte di Assise aveva, del tutto illogicamente, sostituito la misura del divieto di dimora in Roma con quella dell'obbligo di dimora nello stesso comune, peraltro in contrasto con le motivazioni adottate in fase di adozione della detta misura, al momento della scadenza dei termini di custodia cautelare di fase, laddove si era evidenziata la necessità di recidere ogni contatto tra T.D. ed il luogo in cui ella aveva esercitato l'attività incriminata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di T.D. è inammissibile. La ricorrente era stata sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in riferimento ai delitti di riduzione in schiavitù, tentata estorsione e sfruttamento della prostituzione; con ordinanza del 07/12/2022, tale misura era stata, quindi, sostituita, in previsione della imminente decorrenza dei termini di custodia cautelare di fase, con la misura del divieto di dimora in Roma, ritenendo persistenti le esigenze cautelari; in data 11/05/2023, a seguito di richiesta di revoca avanzata dalla difesa, la Corte di Assise di Roma sostituiva la misura del divieto di dimora nel comune di Roma con quella dell'obbligo di dimora nei comune di Roma. Il provvedimento della Corte di Assise di Roma aveva considerato che la Tudor era detenuta per altro, in espiazione pena, osservando, tuttavia, che le esigenze cautelari permanessero in riferimento a( rischio di reiterazione, in quanto la ricorrente non disponeva di fonti di reddito e risultava prossima alla scarcerazione; inoltre, il citato provvedimento ha considerato anche la residenza in Roma della T.D. ed il fatto che la persona offesa risultava ormai assente dai territorio. L'ordinanza impugnata, a sua volta, ha rilevato che la nuova misura - obbligo di dimora nel comune di Roma - e la precedente - divieto di dimora nel medesimo comune - si pongono sullo stesso piano, in quanto indicate dal medesimo art.283 cod. proc. pen., osservando come l'imputata non avesse motivato le ragioni della maggiore gravità in concreto della misura dell'obbligo di dimora, posto che ella risiede a Roma, né avesse chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il ripristino del divieto di dimora in precedenza applicatole. Infine, il provvedimento impugnato ha valutato l'adeguatezza della misura - permanendo le esigenze cautelari per la gravità dei fatti - considerato l'allontanamento della persona offesa da Roma. Tale motivazione appare del tutto adeguata e ragionevole, tenuto conto di quanto affermato da Sez. 6, n.50392 de128/11/2014, Majadi, Rv. 261376, secondo cui la sostituzione del divieto di dimora con l'obbligo di dimora, anche se il provvedimento è adottato su istanza di revoca da parte della difesa, è legittimo per l'equivalenza normativa tra le due misure, sotto il profilo della gravità astratta, in quanto entrambe disciplinate dall'art. 283 cod. proc. pen. A ciò si deve aggiungere la considerazione che in sede di appello non risulta affatto che la ricorrente avesse dedotto la necessità di fare rientro in Romania, per cui tale questione risulta del tutto inedita e, come tale, del tutto inammissibile Infine, va osservato che, benché nel caso in esame non risulti formulata alcuna richiesta, da parte del giudice, del parere obbligatorio del pubblico ministero in relazione alla sostituzione della misura cautelare, la nullità a regime intermedio verificatasi, per violazione dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 28192 del 23/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282342), avrebbe potuto essere dedotta solo dallo stesso pubblico ministero, quale titolare dell'interesse ad eccepire la violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione (Sez. 1, n. 13408 del 08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281056; Sez. 6, n. 30422 del 22/06/2010, Lekli, Rv. 248035). Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del provvedimento, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. Igs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. Igs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 24/11/2023
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