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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10906/2022

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seguente Lì SL.

C.C.16/12/2021 (ORDINANZA ; sul ricorso 3439-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in FROSINONE Via MARITTIMA 208 - ricorrente — contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso il decreto di rigetto n. 3000/2018 della CORTE d'APPELLO di ROMA del 12.06.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso, depositato in data 30.6.2017, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento di un indennizzo per l'irragionevole durata del processo presupposto in materia di sanzioni amministrative ex art. 204 bis del D.Lgs. n. 285/1992, incardinato con ricorso depositato il 22.4.2010, e definito in appello con ordinanza di estinzione del 31.5.2016, preceduta da due rinvii ex art. 309 c.p.c.

Con decreto del 4.9.2017 il Consigliere designato dalla Corte d'Appello di Roma rigettava il ricorso in rito ritenendolo inammissibile in difetto di prova di definizione del giudizio presupposto.

Avverso tale decreto proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di accertare la violazione del termine di ragionevole durata del processo presupposto e di condannare il MINISTERO della GIUSTIZIA al risarcimento del danno non patrimoniale.

In particolare, deduceva: a) la violazione di legge per mancato invito a integrare la prova in punto di definizione del giudizio presupposto; b) la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento di rigetto.

Nel merito, svolgeva argomenti circa la configurabilità di durata irragionevole del giudizio e di danno non patrimoniale.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto n. 3000/2018, depositato in data 12.6.2018, la Corte d'Appello di Roma rigettava l'opposizione ritenendo che l'art. 2 sexies della L. n. 89/2001, introdotto dalla L. n. 208/2015, fosse vigente all'epoca dell'introduzione del ricorso monitorio (30.6.2017) e che la domanda andava respinta in difetto di prova del lamentato danno.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] in base a due motivi.

L'intimato Ministero non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione dell'art. 2 sulla prova del danno e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 sexies, lett. c) della L. n. 89/2001 e violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», là dove la Corte d'Appello avrebbe falsamente applicato dette norme su una fattispecie da esse non disciplinata.

Osserva la ricorrente che il procedimento presupposto di cui al procedimento civile di appello non era terminato ai sensi degli artt. 306 o 307 c.p.c. [come erroneamente ritenuto dal Giudice a quo a pag. 3 dal 34° al 46° rigo del decreto impugnato], né ai sensi dell'art. 84 codice processo amministrativo, bensì ai sensi della diversa ipotesi di cui all'art. 309 c.p.c. (mancata comparizione all'udienza), per cui la presunzione di insussistenza del pregiudizio di irragionevole durata del processo non è applicabile, neppure per analogia.

Pertanto, il danno non patrimoniale, inteso quale paterna d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa e dall'irragionevole durata del processo, in quanto conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata, si presume fino a prova contraria.

A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la necessità per il Giudice di operare una valutazione della condotta delle parti nell'ambito del procedimento presupposto per come allegata nel ricorso introduttivo, al fine di individuare le ragioni dell'abbandono siccome sintomo di insussistenza del pregiudizio (Cass. n. 7860/2018).

1.1. - Il motivo non è fondato.

1.2. - Ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c) della legge n. 89/2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di L.] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile".

La disposizione ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare, in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. e quindi di disinteresse della parte a coltivare il giudizio, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio (v. al riguardo Cass. n. 25542 del 2019).

La ricorrente sostiene che la disposizione farebbe riferimento agli artt.306 e 307 c.p.c. e non richiamerebbe l'art. 309 c.p.c.

Tale mancato richiamo non assume però carattere decisivo: l'art. 309 rinvia, per la disciplina dell'ipotesi della mancata comparizione di tutte le parti all'udienza, all'art. 181 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 307 c.p.c., che prescrive quale conseguenza dell'inattività la cancellazione della causa dal ruolo e, per le r ipotesi di cui all'art. 181 e all'art. 290 c.p.c., l'immediata estinzione del processo.

Occorre considerare che, nel caso in esame, la mancata comparizione delle parti è avvenuta nel giudizio di appello e che a proporre la domanda di equa riparazione è la parte appellante, soccombente in primo grado.

Ora, l'inerzia di quest'ultima - a differenza di quella dell'appella è quindi ricollegabile a disinteresse verso la decisione del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che deve trovare applicazione la presunzione di insussistenza del pregiudizio di cui all'art. 2, comma 2-sexies della legge n. 9/2001.

2. - Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l'«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.».

La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha applicato meccanicamente l'art. 2, comma 2 sexies, lett. c) della L. n. 89/2001 e in quali termini avrebbe ritenuto come non provato il danno nonostante la sua prova contraria fornita dalla ricorrente.

2.1. - Il motivo è infondato.

2.2. - Rilevato che «Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di [...] c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt.306 e 307 c.p.c. ed 84 del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104 del 2010»; la Corte distrettuale affermava chiaramente che detta ipotesi ricorresse in concreto, giacché la ricorrente aveva fondato la domanda sul mero dato temporale, non sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda stessa che andava respinta anche con riguardo a tale ulteriore ed assorbente profilo in punto di difetto di prova del lamentato danno; la prova per testi essendo irrilevante ai fini della prova del danno avente ad oggetto esclusivamente i tempi del procedimento presupposto, circostanza, per altro da provarsi documentalmente.

2.3. - Quanto alle censure riferite alla violazione del parametro di cui all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. [evocato con riferimento alla asserita omissione del procedimento ermeneutico; ovvero al difetto di motivazione], va posto in rilievo che costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame del 12.06.2018) consente (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non v'è alcuna idonea e specifica indicazione.

2.4. - Tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui [contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie, che appare congrua e coerentemente supportata] la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico del giudice.

3. - Il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese; là dove parte intimata vittoriosa non ha svolto motivi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte Sup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Lì SL. C.C.16/12/2021 (ORDINANZA ; sul ricorso 3439-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in FROSINONE Via MARITTIMA 208 - ricorrente — contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso il decreto di rigetto n. 3000/2018 della CORTE d'APPELLO di ROMA del 12.06.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso, depositato in data 30.6.2017, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento di un indennizzo per l'irragionevole durata del processo presupposto in materia di sanzioni amministrative ex art. 204 bis del D.Lgs. n. 285/1992, incardinato con ricorso depositato il 22.4.2010, e definito in appello con ordinanza di estinzione del 31.5.2016, preceduta da due rinvii ex art. 309 c.p.c. Con decreto del 4.9.2017 il Consigliere designato dalla Corte d'Appello di Roma rigettava il ricorso in rito ritenendolo inammissibile in difetto di prova di definizione del giudizio presupposto. Avverso tale decreto proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di accertare la violazione del termine di ragionevole durata del processo presupposto e di condannare il MINISTERO della GIUSTIZIA al risarcimento del danno non patrimoniale. In particolare, deduceva: a) la violazione di legge per mancato invito a integrare la prova in punto di definizione del giudizio presupposto; b) la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento di rigetto. Nel merito, svolgeva argomenti circa la configurabilità di durata irragionevole del giudizio e di danno non patrimoniale. Resisteva il Ministero della Giustizia. Con decreto n. 3000/2018, depositato in data 12.6.2018, la Corte d'Appello di Roma rigettava l'opposizione ritenendo che l'art. 2 sexies della L. n. 89/2001, introdotto dalla L. n. 208/2015, fosse vigente all'epoca dell'introduzione del ricorso monitorio (30.6.2017) e che la domanda andava respinta in difetto di prova del lamentato danno. Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] in base a due motivi. L'intimato Ministero non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione dell'art. 2 sulla prova del danno e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 sexies, lett. c) della L. n. 89/2001 e violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», là dove la Corte d'Appello avrebbe falsamente applicato dette norme su una fattispecie da esse non disciplinata. Osserva la ricorrente che il procedimento presupposto di cui al procedimento civile di appello non era terminato ai sensi degli artt. 306 o 307 c.p.c. [come erroneamente ritenuto dal Giudice a quo a pag. 3 dal 34° al 46° rigo del decreto impugnato], né ai sensi dell'art. 84 codice processo amministrativo, bensì ai sensi della diversa ipotesi di cui all'art. 309 c.p.c. (mancata comparizione all'udienza), per cui la presunzione di insussistenza del pregiudizio di irragionevole durata del processo non è applicabile, neppure per analogia. Pertanto, il danno non patrimoniale, inteso quale paterna d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa e dall'irragionevole durata del processo, in quanto conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata, si presume fino a prova contraria. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la necessità per il Giudice di operare una valutazione della condotta delle parti nell'ambito del procedimento presupposto per come allegata nel ricorso introduttivo, al fine di individuare le ragioni dell'abbandono siccome sintomo di insussistenza del pregiudizio (Cass. n. 7860/2018). 1.1. - Il motivo non è fondato. 1.2. - Ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c) della legge n. 89/2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di L.] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile". La disposizione ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare, in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. e quindi di disinteresse della parte a coltivare il giudizio, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio (v. al riguardo Cass. n. 25542 del 2019). La ricorrente sostiene che la disposizione farebbe riferimento agli artt.306 e 307 c.p.c. e non richiamerebbe l'art. 309 c.p.c. Tale mancato richiamo non assume però carattere decisivo: l'art. 309 rinvia, per la disciplina dell'ipotesi della mancata comparizione di tutte le parti all'udienza, all'art. 181 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 307 c.p.c., che prescrive quale conseguenza dell'inattività la cancellazione della causa dal ruolo e, per le r ipotesi di cui all'art. 181 e all'art. 290 c.p.c., l'immediata estinzione del processo. Occorre considerare che, nel caso in esame, la mancata comparizione delle parti è avvenuta nel giudizio di appello e che a proporre la domanda di equa riparazione è la parte appellante, soccombente in primo grado. Ora, l'inerzia di quest'ultima - a differenza di quella dell'appella è quindi ricollegabile a disinteresse verso la decisione del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che deve trovare applicazione la presunzione di insussistenza del pregiudizio di cui all'art. 2, comma 2-sexies della legge n. 9/2001. 2. - Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l'«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.». La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha applicato meccanicamente l'art. 2, comma 2 sexies, lett. c) della L. n. 89/2001 e in quali termini avrebbe ritenuto come non provato il danno nonostante la sua prova contraria fornita dalla ricorrente. 2.1. - Il motivo è infondato. 2.2. - Rilevato che «Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di [...] c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt.306 e 307 c.p.c. ed 84 del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104 del 2010»; la Corte distrettuale affermava chiaramente che detta ipotesi ricorresse in concreto, giacché la ricorrente aveva fondato la domanda sul mero dato temporale, non sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda stessa che andava respinta anche con riguardo a tale ulteriore ed assorbente profilo in punto di difetto di prova del lamentato danno; la prova per testi essendo irrilevante ai fini della prova del danno avente ad oggetto esclusivamente i tempi del procedimento presupposto, circostanza, per altro da provarsi documentalmente. 2.3. - Quanto alle censure riferite alla violazione del parametro di cui all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. [evocato con riferimento alla asserita omissione del procedimento ermeneutico; ovvero al difetto di motivazione], va posto in rilievo che costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame del 12.06.2018) consente (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non v'è alcuna idonea e specifica indicazione. 2.4. - Tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui [contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie, che appare congrua e coerentemente supportata] la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico del giudice. 3. - Il ricorso va rigettato. Nulla per le spese; là dove parte intimata vittoriosa non ha svolto motivi. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte Sup
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