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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32728/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia che ha condannato l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto punito dagli artt. 453 e 455 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 131-bis cod. pen. - è inedito.

Va ricordato il principio secondo cui in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, deo. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 20-bis cod. pen. - è anche inedito.

Va ricordato il principio secondocui nel giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto di gravame o, al più tardi, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza, previsto per la presentazione delle conclusioni dall'art. 23-bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da intendersi come perentorio (Sez. 6, n. 2106 del 10/11/2023, dep. 2024, Coppola, Rv. 285894 - 01; Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01).

Nel caso di specie non risulta che in appello sia stata avanzata l'istanza predetta, né per iscritto né oralmente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia che ha condannato l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto punito dagli artt. 453 e 455 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 131-bis cod. pen. - è inedito. Va ricordato il principio secondo cui in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, deo. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 20-bis cod. pen. - è anche inedito. Va ricordato il principio secondocui nel giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto di gravame o, al più tardi, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza, previsto per la presentazione delle conclusioni dall'art. 23-bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da intendersi come perentorio (Sez. 6, n. 2106 del 10/11/2023, dep. 2024, Coppola, Rv. 285894 - 01; Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01). Nel caso di specie non risulta che in appello sia stata avanzata l'istanza predetta, né per iscritto né oralmente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara i P.Q.M
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