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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:T:2025:109
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0334_RES

[OSCURATO:PERSONA]334/22

[OSCURATO:PERSONA] A/S

contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 29 gennaio 2025 «Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Settore postale – Conferimento di capitale a favore della [OSCURATO:PERSONA] – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Conferimenti di capitale a favore della PostNord – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Mancanza di incidenza individuale – Mancanza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un aiuto individuale – Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 21) Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato adottata in esito al procedimento di indagine formale – Ricorso di un’impresa concorrente dell’impresa beneficiaria che ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo – Impresa che non dimostra una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato di cui trattasi – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 22-51) [OSCURATO:PERSONA] in formazione ampliata, il Tribunale respinge in quanto irricevibile per mancanza di legittimazione ad agire il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S diretto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea relativa agli aiuti ai quali la Danimarca e la Svezia hanno dato esecuzione a favore della PostNord AB e della [OSCURATO:PERSONA] A/S ( 1 ).

Esaminando il criterio dell’incidenza individuale, il Tribunale dichiara che la ricorrente non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale sul mercato considerato potesse essere sostanzialmente lesa dalle misure di aiuto di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] è una società di diritto danese attività, in particolare, nel mercato danese dei servizi di trasporto di merci su strada e di distribuzione di pacchi.

La PostNord è una impresa di servizio postale il cui capitale sociale è detenuto per il 40% dal Regno di Danimarca e per il 60% dal Regno di Svezia.

La PostNord detiene al 100 % PostNord Group AB. [OSCURATO:PERSONA] è una società figlia al 100 % della PostNord Group che opera sul mercato danese ed estero dei servizi postali.

Le entrate della [OSCURATO:PERSONA] sono diminuite del 55 % nel periodo 2009-2019.

In tale contesto, il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia hanno effettuato, ciascuno separatamente, un conferimento di capitale a favore della PostNord per un importo, rispettivamente, di 267 milioni di corone svedesi (SEK) (circa EUR 23,1 milioni) e di SEK 400 milioni (circa EUR 34,6 milioni).

La PostNord Group, dal canto suo, ha effettuato un conferimento di capitale a favore della [OSCURATO:PERSONA] per un importo di 2,339 miliardi di corone danesi (circa EUR 313,6 milioni).

Con la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i conferimenti di capitale del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia a favore della PostNord costituissero aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno.

Per contro, essa ha ritenuto che il conferimento di capitale effettuato dalla PostNord Group a favore della [OSCURATO:PERSONA] non costituisse un aiuto di Stato. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso di annullamento avverso tale decisione.

Giudizio del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che il ricorso era irricevibile a causa della mancanza di legittimazione ad agire della ricorrente, la quale non avrebbe dimostrato che la sua posizione sul mercato fosse stata sostanzialmente lesa dai conferimenti di capitale di cui trattasi.

Il Tribunale rileva anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] non è destinataria della decisione impugnata e che tale decisione non può essere qualificata come atto regolamentare, dato che i conferimenti di capitale a favore della PostNord e della [OSCURATO:PERSONA] hanno carattere individuale.

Di conseguenza, il ricorso di annullamento è ricevibile solo se la decisione impugnata, conformemente all’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, riguarda direttamente e individualmente la ricorrente, e queste due condizioni sono cumulative.

Esaminando il requisito dell’incidenza individuale, il Tribunale ricorda che, nel settore degli aiuti di Stato, esso può essere soddisfatto qualora il ricorrente fornisca elementi che consentano di dimostrare che la misura di cui trattasi è idonea a ledere sostanzialmente la sua posizione sul mercato considerato.

Al riguardo, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria per poter ritenere che la decisione la riguardi individualmente.

Essa non può neppure limitarsi ad invocare la presenza di taluni elementi che indichino un peggioramento delle prestazioni commerciali o finanziarie per dimostrare la lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato.

Per quanto riguarda, anzitutto, il ruolo svolto dalla ricorrente nel procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto, nel caso di specie, un ruolo attivo in tale procedimento non è sufficiente per dedurre che la decisione impugnata la riguardi individualmente.

Per quanto riguarda, poi, la lesione sostanziale della posizione della ricorrente sul mercato, il Tribunale constata, in primo luogo, che l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe perso circa il 30 % delle quote di mercato a causa di un dumping dei prezzi praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] grazie ai conferimenti di capitale di cui trattasi deve essere respinta, non essendo suffragata da un principio di prova.

In secondo luogo, il Tribunale respinge l’argomento della ricorrente secondo cui, prima della concessione dei conferimenti di capitale di cui trattasi, essa perdeva clienti a beneficio di diversi concorrenti mentre, dopo la concessione di tali conferimenti di capitale, perdeva clienti esclusivamente a beneficio della PostNord e, più in particolare, della [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo, esso constata che gli elenchi dei clienti asseritamente persi a favore della PostNord prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua argomentazione devono essere tutti intesi nel senso che identificano i clienti che hanno lasciato la ricorrente per aderire esclusivamente alla PostNord o ai suoi subappaltatori, anche prima della concessione dei conferimenti di capitale.

Pertanto, gli elenchi prodotti non forniscono la prova di un cambiamento di comportamento di tali clienti a seguito della concessione dei conferimenti di capitale di cui trattasi.

In terzo luogo, il Tribunale respinge la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa avrebbe perso un numero significativo di clienti a favore della PostNord a causa della concessione dei conferimenti di capitale di cui trattasi.

Su tale punto, esso rileva che, anche ammettendo che gli elenchi dei clienti asseritamente persi a favore della PostNord siano sufficienti a dimostrare la plausibilità, prima facie , di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale della ricorrente, quest’ultima non dimostra, in modo giuridicamente sufficiente, che possa esistere una correlazione tra l’asserita perdita di clienti a favore della PostNord e detti conferimenti di capitale.

Infatti, anzitutto, la perdita di clientela asseritamente subita dalla [OSCURATO:PERSONA] era relativamente stabile tra il 2016 e il 2019, nonostante la concessione dei conferimenti di capitale di cui trattasi.

Poi, la ricorrente non ha prodotto alcun principio di prova a sostegno del suo argomento secondo cui l’asserita perdita di clienti risultava più specificamente dai prezzi di dumping o dai prezzi inferiori a quelli della concorrenza asseritamente praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] grazie ai conferimenti di capitale.

Inoltre, dal momento che fattori diversi dai conferimenti di capitale di cui trattasi sono idonei a spiegare la perdita di clienti lamentata, spettava alla ricorrente fornire elementi che consentissero di dimostrare, in particolare, che, nonostante tali altri fattori, la lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale poteva risultare dai suddetti conferimenti di capitale.

Orbene, la ricorrente non ha fornito siffatti elementi.

Infine, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia realizzato un fatturato relativamente costante nel corso del periodo considerato, nonostante la concessione delle misure di cui trattasi, tende a dimostrare che tali misure non possono aver leso sostanzialmente la sua posizione sul mercato considerato.

In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale sul mercato considerato potesse essere sostanzialmente lesa dai conferimenti di capitale di cui trattasi.

Pertanto, essa non ha dimostrato che la decisione impugnata la riguardi individualmente e il Tribunale respinge il ricorso in quanto irricevibile per mancanza di legittimazione ad agire, senza pronunciarsi sull’eventuale incidenza diretta nei confronti della ricorrente. ( 1 ) Decisione (UE) 2022/459 della [OSCURATO:PERSONA] del 10 settembre 2021 relativa agli aiuti di Stato SA.49668 (2019/C) (ex 2017/FC) e SA.53403 (2019/C) (ex 2017/FC) ai quali Danimarca e Svezia hanno dato esecuzione a favore di PostNord AB e [OSCURATO:PERSONA] A/S ( GU 2022, L 93, pag. 146 ; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0334_RES [OSCURATO:PERSONA]334/22 [OSCURATO:PERSONA] A/S contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 29 gennaio 2025 «Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Settore postale – Conferimento di capitale a favore della [OSCURATO:PERSONA] – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Conferimenti di capitale a favore della PostNord – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Mancanza di incidenza individuale – Mancanza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un aiuto individuale – Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 21) Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato adottata in esito al procedimento di indagine formale – Ricorso di un’impresa concorrente dell’impresa beneficiaria che ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo – Impresa che non dimostra una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato di cui trattasi – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 22-51) [OSCURATO:PERSONA] in formazione ampliata, il Tribunale respinge in quanto irricevibile per mancanza di legittimazione ad agire il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S diretto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea relativa agli aiuti ai quali la Danimarca e la Svezia hanno dato esecuzione a favore della PostNord AB e della [OSCURATO:PERSONA] A/S ( 1 ). Esaminando il criterio dell’incidenza individuale, il Tribunale dichiara che la ricorrente non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale sul mercato considerato potesse essere sostanzialmente lesa dalle misure di aiuto di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] è una società di diritto danese attività, in particolare, nel mercato danese dei servizi di trasporto di merci su strada e di distribuzione di pacchi. La PostNord è una impresa di servizio postale il cui capitale sociale è detenuto per il 40% dal Regno di Danimarca e per il 60% dal Regno di Svezia. La PostNord detiene al 100 % PostNord Group AB. [OSCURATO:PERSONA] è una società figlia al 100 % della PostNord Group che opera sul mercato danese ed estero dei servizi postali. Le entrate della [OSCURATO:PERSONA] sono diminuite del 55 % nel periodo 2009-2019. In tale contesto, il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia hanno effettuato, ciascuno separatamente, un conferimento di capitale a favore della PostNord per un importo, rispettivamente, di 267 milioni di corone svedesi (SEK) (circa EUR 23,1 milioni) e di SEK 400 milioni (circa EUR 34,6 milioni). La PostNord Group, dal canto suo, ha effettuato un conferimento di capitale a favore della [OSCURATO:PERSONA] per un importo di 2,339 miliardi di corone danesi (circa EUR 313,6 milioni). Con la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i conferimenti di capitale del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia a favore della PostNord costituissero aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno. Per contro, essa ha ritenuto che il conferimento di capitale effettuato dalla PostNord Group a favore della [OSCURATO:PERSONA] non costituisse un aiuto di Stato. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso di annullamento avverso tale decisione. Giudizio del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che il ricorso era irricevibile a causa della mancanza di legittimazione ad agire della ricorrente, la quale non avrebbe dimostrato che la sua posizione sul mercato fosse stata sostanzialmente lesa dai conferimenti di capitale di cui trattasi. Il Tribunale rileva anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] non è destinataria della decisione impugnata e che tale decisione non può essere qualificata come atto regolamentare, dato che i conferimenti di capitale a favore della PostNord e della [OSCURATO:PERSONA] hanno carattere individuale. Di conseguenza, il ricorso di annullamento è ricevibile solo se la decisione impugnata, conformemente all’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, riguarda direttamente e individualmente la ricorrente, e queste due condizioni sono cumulative. Esaminando il requisito dell’incidenza individuale, il Tribunale ricorda che, nel settore degli aiuti di Stato, esso può essere soddisfatto qualora il ricorrente fornisca elementi che consentano di dimostrare che la misura di cui trattasi è idonea a ledere sostanzialmente la sua posizione sul mercato considerato. Al riguardo, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria per poter ritenere che la decisione la riguardi individualmente. Essa non può neppure limitarsi ad invocare la presenza di taluni elementi che indichino un peggioramento delle prestazioni commerciali o finanziarie per dimostrare la lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato. Per quanto riguarda, anzitutto, il ruolo svolto dalla ricorrente nel procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto, nel caso di specie, un ruolo attivo in tale procedimento non è sufficiente per dedurre che la decisione impugnata la riguardi individualmente. Per quanto riguarda, poi, la lesione sostanziale della posizione della ricorrente sul mercato, il Tribunale constata, in primo luogo, che l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe perso circa il 30 % delle quote di mercato a causa di un dumping dei prezzi praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] grazie ai conferimenti di capitale di cui trattasi deve essere respinta, non essendo suffragata da un principio di prova. In secondo luogo, il Tribunale respinge l’argomento della ricorrente secondo cui, prima della concessione dei conferimenti di capitale di cui trattasi, essa perdeva clienti a beneficio di diversi concorrenti mentre, dopo la concessione di tali conferimenti di capitale, perdeva clienti esclusivamente a beneficio della PostNord e, più in particolare, della [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, esso constata che gli elenchi dei clienti asseritamente persi a favore della PostNord prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua argomentazione devono essere tutti intesi nel senso che identificano i clienti che hanno lasciato la ricorrente per aderire esclusivamente alla PostNord o ai suoi subappaltatori, anche prima della concessione dei conferimenti di capitale. Pertanto, gli elenchi prodotti non forniscono la prova di un cambiamento di comportamento di tali clienti a seguito della concessione dei conferimenti di capitale di cui trattasi. In terzo luogo, il Tribunale respinge la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa avrebbe perso un numero significativo di clienti a favore della PostNord a causa della concessione dei conferimenti di capitale di cui trattasi. Su tale punto, esso rileva che, anche ammettendo che gli elenchi dei clienti asseritamente persi a favore della PostNord siano sufficienti a dimostrare la plausibilità, prima facie , di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale della ricorrente, quest’ultima non dimostra, in modo giuridicamente sufficiente, che possa esistere una correlazione tra l’asserita perdita di clienti a favore della PostNord e detti conferimenti di capitale. Infatti, anzitutto, la perdita di clientela asseritamente subita dalla [OSCURATO:PERSONA] era relativamente stabile tra il 2016 e il 2019, nonostante la concessione dei conferimenti di capitale di cui trattasi. Poi, la ricorrente non ha prodotto alcun principio di prova a sostegno del suo argomento secondo cui l’asserita perdita di clienti risultava più specificamente dai prezzi di dumping o dai prezzi inferiori a quelli della concorrenza asseritamente praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] grazie ai conferimenti di capitale. Inoltre, dal momento che fattori diversi dai conferimenti di capitale di cui trattasi sono idonei a spiegare la perdita di clienti lamentata, spettava alla ricorrente fornire elementi che consentissero di dimostrare, in particolare, che, nonostante tali altri fattori, la lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale poteva risultare dai suddetti conferimenti di capitale. Orbene, la ricorrente non ha fornito siffatti elementi. Infine, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia realizzato un fatturato relativamente costante nel corso del periodo considerato, nonostante la concessione delle misure di cui trattasi, tende a dimostrare che tali misure non possono aver leso sostanzialmente la sua posizione sul mercato considerato. In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale sul mercato considerato potesse essere sostanzialmente lesa dai conferimenti di capitale di cui trattasi. Pertanto, essa non ha dimostrato che la decisione impugnata la riguardi individualmente e il Tribunale respinge il ricorso in quanto irricevibile per mancanza di legittimazione ad agire, senza pronunciarsi sull’eventuale incidenza diretta nei confronti della ricorrente. ( 1 ) Decisione (UE) 2022/459 della [OSCURATO:PERSONA] del 10 settembre 2021 relativa agli aiuti di Stato SA.49668 (2019/C) (ex 2017/FC) e SA.53403 (2019/C) (ex 2017/FC) ai quali Danimarca e Svezia hanno dato esecuzione a favore di PostNord AB e [OSCURATO:PERSONA] A/S ( GU 2022, L 93, pag. 146 ; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
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