CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
peciale allegata al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 3 - n. 2431/2022, depositata il 30 maggio2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 5 dicembre 2025 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 1538/2023Numero sezionale 8563/2025Numero di raccolta generale 10060/2026Data pubblicazione 18/04/20261. In data 13 luglio 2016 l’Agente della riscossione [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) notificavaa [OSCURATO:PERSONA] intimazione di pagamento n. 097-2016-9000025228-000, emessa sulla base di pregresse cartelle dipagamento non onorate.2. Avverso tale intimazione di pagamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma la quale, con sentenza n. 8936/2018,depositata il 20 aprile 2018, lo accoglieva, annullando l’attoimpugnando e condannando l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusionedelle spese di lite.In particolare, la C.T.P. evidenziava che l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.non si era costituita in giudizio, e quindi non vi era provadell’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamentopresupposte.3. Successivamente, in data 16 aprile 2019, l’Agenzia delleEntrate – Riscossione proponeva appello avverso la suindicatasentenza della C.T.P. di Roma, deducendo la “nullità delprocedimento di primo grado per mancata e/o inesistentenotifica del ricorso e dunque mancata costituzione delcontraddittorio, violazione del contraddittorio ed applicazionedell’art. 59 d.lgs. n. 546/1992 lett. b)”.[OSCURATO:PERSONA] del Lazio – sez- n- 3,con sentenza n. 2431/2022, pronunciata il 7 aprile 2022 edepositata in segreteria il 30 maggio 2022, accoglieva l’appellodell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla basedell’avvenuta mancata ricezione, da parte dell’agente per lariscossione, dell’avviso di trattazione previsto dall’art. 31,R.G. N. 1538/2023 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 1538/2023Numero sezionale 8563/2025Numero di raccolta generale 10060/2026Data pubblicazione 18/04/2026comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con rimessionequindi della causa al primo giudice ex art. 59, comma 1, lett.b), d.lgs. n. 546/1992.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneCilia Enrico, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 29dicembre 2022).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate –Riscossione.5. Con decreto del 1° agosto 2024 è stata fissata ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanzain camera di consiglio del 17 dicembre 2024, ai sensi degli artt.375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.Con ordinanza interlocutoria n. 7659 del 22 marzo 2025questa Corte ha disposto l’acquisizione dei fascicoli dei gradi dimerito.Con successivo decreto del 18 settembre 2025 è stata quindinuovamente fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 5 dicembre2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), dello stesso codice.Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevaritenuto fondato il motivo di appello dell’Agenzia circa l’omessaricezione dell’avviso di trattazione previsto dall’art. 31, comma1, d.lgs. n. 546/1992, in quanto tale circostanza non era stataR.G. N. 1538/2023 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 1538/2023Numero sezionale 8563/2025Numero di raccolta generale 10060/2026Data pubblicazione 18/04/2026mai rilevata ed eccepita dall’Agenzia delle Entrate Riscossione(la quale aveva, semmai, eccepito la mancata notifica delricorso introduttivo del giudizio di primo grado).1.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducel’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c.Rileva, in particolare, che la sentenza impugnata era errata,avendo omesso di pronunciarsi sulla eccepita violazione delcontraddittorio per non avere, il ricorrente in primo grado,provveduto a notificare all’Agenzia delle Entrate – Riscossioneil ricorso introduttivo del giudizio.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 327, comma 1, c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), dello stesso codice.Rileva, in particolare, il ricorrente che il ricorso in appello erastato notificato oltre il termine di un anno dal deposito dellasentenza di primo grado, e pertanto la C.T.R. avrebbe dovuto,in ogni caso, dichiarare l’inammissibilità dell’appello pertardività.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è fondato.La Corte regionale ha accolto l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate – Riscossione, con rimessione della causa allaCorte di Giustizia Tributaria di primo grado (già CommissioneTributaria Provinciale) di Roma, per mancata regolarecostituzione del contraddittorio in primo grado, non avendoR.G. N. 1538/2023 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 1538/2023Numero sezionale 8563/2025Numero di raccolta generale 10060/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’ente della riscossione ricevuto l’avviso di trattazione previstodall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992.Va tuttavia rilevato che tale eccezione non era mai statasollevata dalla parte appellante, che aveva lamentato, semmai,la mancata regolare notificazione del ricorso introduttivo diprimo grado.In ogni caso, l’avviso di trattazione in questione non avrebbedovuto essere notificato all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quantoquest’ultima non si era costituita in giudizio, nel mentre taleavviso deve essere effettuato soltanto alle parti costituite.Ne consegue, pertanto, che la C.T.R. ha errato, nell’accoglierel’appello su tale unico presupposto.2.2. Il secondo ed il terzo devono essere considerati assorbiti,in quanto riguardano questioni (regolare notificazione delricorso in primo grado; tardività dell’appello) che non sonostate esaminate dalla Corte regionale.3. Il ricorso deve essere quindi accolto, con riferimento alprimo motivo; la sentenza impugnata deve quindi esserecassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovogiudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti ilsecondo e terzo motivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.R.G. N. 1538/2023 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 1538/2023Numero sezionale 8563/2025Numero di raccolta generale 10060/2026Data pubblicazione 18/04/2026Così deciso in Roma, 5 dicembre 2025.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 1538/2023 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]