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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09688/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 13/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa/ex art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avendo egli detenuto ai fini di spaccio e ceduto oltre 600 grammi di cocaina (dal febbraio 2021 al dicembre 2022).

2. L'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro (euro 8.800,00), ex art. 85-bis d.P.R. cit., nella parte in cui il Giudice per le indagini preliminari si limita a sostenere che Lila non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione circa la detenzione della somma di denaro, senza, però, tenere conto delle dichiarazioni del fratello dell'imputato, il quale aveva precisato che il denaro era il provento della sua attività lavorativa e che aveva prelevato i soldi mensilmente, dall'anno 202:0, per metterli da parte al fine di comprare un'auto in Albania.

A conferma di ciò, aveva allegato le buste paga, unitamente al contratto di lavoro e agli estratti conto della banca. [OSCURATO:PERSONA]

1. II ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.

2. Il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al ricorrente, prevede la confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen. ma, anche in caso di sentenza di applicazione della pena, è comunque necessaria una motivazione sulla ricorrenza delle relative condizioni.

La sinteticità della motivazione, tipica del rito, non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica. (Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013 - dep. 10/03/2014, Musaku, Rv. 26087901).

In ragione di tali regole, la motivazione della sentenza risulta del tutto generica laddove si limita a sottolineare che nessuna giustificazione è stata addotta dall'imputato in ordine alla provenienza del denaro, senza alcun approfondimento sulle condizioni economiche dello stesso.

Entro tali limiti, quindi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza annullata con rinvio.C\/ P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro ie rinvia per nuovo giudizio su punto al Tribunale di Vicenza, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 13/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa/ex art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avendo egli detenuto ai fini di spaccio e ceduto oltre 600 grammi di cocaina (dal febbraio 2021 al dicembre 2022). 2. L'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro (euro 8.800,00), ex art. 85-bis d.P.R. cit., nella parte in cui il Giudice per le indagini preliminari si limita a sostenere che Lila non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione circa la detenzione della somma di denaro, senza, però, tenere conto delle dichiarazioni del fratello dell'imputato, il quale aveva precisato che il denaro era il provento della sua attività lavorativa e che aveva prelevato i soldi mensilmente, dall'anno 202:0, per metterli da parte al fine di comprare un'auto in Albania. A conferma di ciò, aveva allegato le buste paga, unitamente al contratto di lavoro e agli estratti conto della banca. [OSCURATO:PERSONA] 1. II ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza. 2. Il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al ricorrente, prevede la confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen. ma, anche in caso di sentenza di applicazione della pena, è comunque necessaria una motivazione sulla ricorrenza delle relative condizioni. La sinteticità della motivazione, tipica del rito, non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica. (Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013 - dep. 10/03/2014, Musaku, Rv. 26087901). In ragione di tali regole, la motivazione della sentenza risulta del tutto generica laddove si limita a sottolineare che nessuna giustificazione è stata addotta dall'imputato in ordine alla provenienza del denaro, senza alcun approfondimento sulle condizioni economiche dello stesso. Entro tali limiti, quindi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza annullata con rinvio.C\/ P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro ie rinvia per nuovo giudizio su punto al Tribunale di Vicenza, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
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