CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 26273/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36764/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale è domiciliata elettivamente in Roma, via Sistina 21, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui è elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 172, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 393/2019 pubblicata il 24 maggio 2019. Oggetto: Direttore generale e Segretario generale - dimissioni Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 19 giugno 2014 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha premesso che: aveva ricevuto dal Sindaco di [OSCURATO:SOCIETA] il doppio incarico di Segretario generale e di Direttore generale, con scadenza 13 giugno 2013; aveva comunicato al Comune il 10 ottobre 2012 la volontà di dimettersi da Segretario generale, in quanto avrebbe dovuto ricoprire analogo incarico da altro ente; il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], preso atto della soppressione per legge della figura del Direttore generale, aveva disposto, con delibera del 10 ottobre 2012, che le relative funzioni fossero collegate alla sola permanenza in servizio del Segretario; la delibera era illegittima; aveva comunicato al Sindaco il 26 ottobre 2012 di volere ritirare le proprie dimissioni; aveva continuato a svolgere i compiti di Direttore generale; lo stesso Sindaco, con decreto del 31 ottobre 2012, aveva disposto la revoca di tali compiti. Essa ha chiesto il risarcimento del danno per mancato guadagno, il riconoscimento del servizio prestato fino a giungo 2013 come Direttore generale e il rimborso delle spese sostenute. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1016/2017, ha rigettato il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Salerno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 393/2019, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di una questione dirimente, l’illogicità manifesta e la violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 85 Statuto comunale, 97 e 98 Cost., 1176 e 1375 c.c., 36 Cost., 2126 c.c. e 97 e 108 TUEL in quanto la corte territoriale non avrebbe dato il giusto rilievo alla nota prot. 24609 la cui efficacia non era mai stata da lei contestata. Essa espone che, con detta nota, non avrebbe mai voluto dimettersi da Direttore generale, con la conseguenza che avrebbe conservato quest’ultimo incarico e che le delibere comunali oggetto di causa erano illegittime. Inoltre, evidenzia che sarebbe stata necessaria una modifica dello Statuto comunale per eliminare la figura del Direttore generale. Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 98 Cost. e degli artt. 1176 e 1375 c.c., atteso che la corte territoriale avrebbe errato nel valutare il profilo dell’omessa procedimentalizzazione alla stregua delle norme statutarie e dell’art. 108 d.lgs. n. 267 del 2000. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono inammissibili. Infatti, nella sostanza, la ricorrente chiede a questo [OSCURATO:PERSONA] di valutare il contenuto della nota prot. 24609 al fine di ottenere un’interpretazione della stessa difforme da quella adottata dalla corte territoriale il che, in questa sede di legittimità, non è possibile. Dalla considerazione che le dimissioni in esame avevano riguardato entrambi gli incarichi in essere, consegue l’irrilevanza delle ulteriori doglianze della ricorrente, atteso che, comunque, il rapporto con il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] era definitivamente cessato, per sua volontà, dal 1° novembre 2012 (come accertato dal giudice di appello). 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale,