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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35311/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2070/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 441-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] di CASERTA n. 2187/2022, depositata il 24/11/2022 e notificata il 7/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Caserta, con la sentenza n. 2187/2022, depositata in data 24/11/2022 e notificata il 7/12/2022, ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito per canoni idrici dal 31.12.2015 al 23.11.2017 avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha dichiarato non dovuto l’importo di euro 179,00 di cui alla fattura n. 8585/2020 per intervenuta prescrizione, ritenendo applicabile il termine di prescrizione biennale di cui alla l. n. 205/2017.

Avverso la suindicata sentenzapropone ora ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 205/2017, per avere il giudice a quofatto applicazione del termine di prescrizione biennale ivi introdotto relativamente ad una fattura riguardante consumi idrici il corrispettivo dei quali era divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020.

Il ricorso è inammissibile.

L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v.

Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 19/01/2021, n. 769).

Più volte questa Corte ha avuto occasione di precisare che la surriferita conclusione, pur non desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l'avverbio "esclusivamente" ivi utilizzato potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione , si giustifica, oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che, rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo, rappresenterebbero un loro allargamento , in forza dell’ art. 360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado: Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo commadell'art. 339 c.p.c. (v. anche in riferimento a vicende che hanno coinvolto l’odierno comune ricorrente, senza pretesa di completezza: Cass.20/11/2024, n. 29840; Cass. 11/11/2024, n. 29080; Cass.7/11/2024, n. 28752, n. 28751, n. 28748; Cass. 30/10/2024, n. 28068; Cass. 11/10/2024, n. 26515, n. 26474, n. 26469).

Vale d’altro canto osservare che là dove si fosse trattato di contratto concluso mediante moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è deducibile dai fatti di causa), il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, trattandosi in tale ipotesi di decisione secondo diritto , ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ., come tale appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v.

Cass. 7/07/2017, n. 18658). 2) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, in favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

Così deciso nella Camera di Consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2070/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 441-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] di CASERTA n. 2187/2022, depositata il 24/11/2022 e notificata il 7/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Caserta, con la sentenza n. 2187/2022, depositata in data 24/11/2022 e notificata il 7/12/2022, ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito per canoni idrici dal 31.12.2015 al 23.11.2017 avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha dichiarato non dovuto l’importo di euro 179,00 di cui alla fattura n. 8585/2020 per intervenuta prescrizione, ritenendo applicabile il termine di prescrizione biennale di cui alla l. n. 205/2017. Avverso la suindicata sentenzapropone ora ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 205/2017, per avere il giudice a quofatto applicazione del termine di prescrizione biennale ivi introdotto relativamente ad una fattura riguardante consumi idrici il corrispettivo dei quali era divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020. Il ricorso è inammissibile. L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 19/01/2021, n. 769). Più volte questa Corte ha avuto occasione di precisare che la surriferita conclusione, pur non desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l'avverbio "esclusivamente" ivi utilizzato potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione , si giustifica, oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che, rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo, rappresenterebbero un loro allargamento , in forza dell’ art. 360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado: Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo commadell'art. 339 c.p.c. (v. anche in riferimento a vicende che hanno coinvolto l’odierno comune ricorrente, senza pretesa di completezza: Cass.20/11/2024, n. 29840; Cass. 11/11/2024, n. 29080; Cass.7/11/2024, n. 28752, n. 28751, n. 28748; Cass. 30/10/2024, n. 28068; Cass. 11/10/2024, n. 26515, n. 26474, n. 26469). Vale d’altro canto osservare che là dove si fosse trattato di contratto concluso mediante moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è deducibile dai fatti di causa), il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, trattandosi in tale ipotesi di decisione secondo diritto , ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ., come tale appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v. Cass. 7/07/2017, n. 18658). 2) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, in favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. Così deciso nella Camera di Consig
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