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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 14657/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. prevede che «nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice.

Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta»; che la citata disposizione descrive, dunque, uno specifico schema procedimentale, che impone all'istante di indicare, all'atto dell'introduzione dell'incidente di esecuzione, la pena che egli chiede gli venga applicata a seguito del riconoscimento della continuazione, già sottoposta al vaglio del pubblico ministero o che, comunque, possa essere da questi considerata, in senso positivo o negativo; che, nel caso di specie, Schinco, per quanto indicato dal giudice dell'esecuzione, non ha invece formulato, nel sollecitare l'applicazione della disciplina del reato continuato, alcuna precisa proposta di rideterminazione della sanzione, onde conforme al quadro normativo appare il provvedimento impugnato che, peraltro, non è in alcun modo preclusivo della riproposizione, nel rispetto delle previsioni di legge, dell'istanza; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. prevede che «nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta»; che la citata disposizione descrive, dunque, uno specifico schema procedimentale, che impone all'istante di indicare, all'atto dell'introduzione dell'incidente di esecuzione, la pena che egli chiede gli venga applicata a seguito del riconoscimento della continuazione, già sottoposta al vaglio del pubblico ministero o che, comunque, possa essere da questi considerata, in senso positivo o negativo; che, nel caso di specie, Schinco, per quanto indicato dal giudice dell'esecuzione, non ha invece formulato, nel sollecitare l'applicazione della disciplina del reato continuato, alcuna precisa proposta di rideterminazione della sanzione, onde conforme al quadro normativo appare il provvedimento impugnato che, peraltro, non è in alcun modo preclusivo della riproposizione, nel rispetto delle previsioni di legge, dell'istanza; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Decreto Cassazione n. 14657/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris