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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12094/2023

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ricorso iscritto al n. 26941/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.t o in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente e controricor rente incidentale – Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], Oggetto: DIRITTO D’[OSCURATO:PERSONA]– 2 8 / 0 4 / 202 3 r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale del 11 novembre 2020, in atti; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1054/2020 della Corte D i A ppello di Milano, pubblicatail 04/05/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

PaoloFraulini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pubblicata in data 4 maggio 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenzacon cui il locale Tribunale aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] , avente per oggetto l'accertamento che la scultura in bronzo di sua proprietà denominata ”N atura 59 - 60 n. 5” , conosciuta come “scultura Boga ”, era stata realizzata dall'autore [OSCURATO:PERSONA] ancora in vita, con conseguente condanna della [OSCURATO:PERSONA], detentrice dell’elenco delle opere originali del Maestro, al rilascio di una dichiarazione di autenticità della suddetta opera e all'inserimento della stessa in qualità di opera madre tratta dalla terracotta originale nell'archivio dell'autore tenuto dalla Fondazione, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dal Boga in conseguenza dell’avvenuta contestazione, a opera della Fondazione , dell'autenticità dell'opera con relativo preannunzio di iniziative volte a limitarne la circolazione.

2. L a Corte di appello , per quanto in questa sede ancora r ileva, haritenuto: a) sussistente l'interesse ad agire del Boga , identificabile nella rimozione dello stato di incertezza dell'effettiva portata del suo diritto di proprietà sulla scultura, determinato dal preannuncio di possibili iniziative legali da parte della Fondazione connesse alla r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contestazione dell’autenticità della c.d.

“S cultura Boga” ; b) inaccoglibile l'istanza di acquisizione di nuovi documenti in appello formulata dal Boga, atte so che il rinvenimento cas u ale dei predetti atti in luoghi che comunque rientravano nella sua disponibilità non poteva costituire causa non imputabile che giustificasse la rimessione in termini rispetto all’avvenuta decadenza dal termine di produzione in giudizio, non sussistendo alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore; c) infondatoil motivo di appello con cui il Boga lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver attribuito rilevanza decisiva all’accertamento dell'autenticità della firma apposta sulla scultura, atteso che del tutto condivisibile dovevano ritenersi le conclusioni del consulente tecnico di ufficio secondo cui non potevano essere esperiti confronti tecnici attendibili sulle sottoscrizioni riferibili all'autore sulla statua in assenza di altre firme autentiche dell'autore medesimo che fossero state apposte con le medesime modalità di esecuzione su materiale ed in epoca affini; d) infondato il motivo di appello con cui il Boga lamentava l'erroneità della sentenza di pr imo grado per non aver ripartito l'onere probatorio ai sensi dell'articolo 8 della Legge sul diritto d'autore e per non aver correttamente valutato gli elementi probatori prodotti dal Boga al fine di dimostrare l'autenticità dell'opera, atteso che la presu nzione di cui all'articolo 8 della Legge sul diritto d'autore può operare solo in assenza di contestazioni sull'attribuzione della firma,ovvero laddove sia possibile verificarne con certezza l'autenticità, circostanza esclusa nel caso di specie, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art.2697 del codice civile; laddove, sotto diverso profilo , irrilevanti dovevano ritenersi le proveprodotte dal Boga al fine di dimostrare la datazione del metallo e della fusione della scultura in oggetto, atteso che il complessivo materiale probatorio prodotto era inidoneo a r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dimostrare univocamente l'attribuzione della paternità dell'opera al maestro Fontana, non potendo tacersi che proprio dalle radiografie sarebbe emer sa un ’ ulteriore differenza tra la “S cultura Boga” e l'esemplare originale con il quale era stata raffrontata , rispetto al quale avrebbe palesato divergenze tecnic he di fusione ; e) infondato il motivo di appello con cui il Boga contestava il giudizio del T ribunal e che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica , aveva escluso l'autenticità della “[OSCURATO:PERSONA] ”, in relazione alla sua attribuibilità all'opera del maestro Fontana.

3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so per cassazioneaffidato a tre motiv i .

4. [OSCURATO:PERSONA] ha r esist ito con controricorso , contenente ricorso incidentale affidato a un motivo, a sua volta resistito dal Bogacon controricorso.

5. La ricorrente incidentale ha depositato m emoria . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale lamenta : a.

« 1 - Con il p rimo motivo si lamenta - ai sensi dell'art . 360 n.3 cpc, con riferimento agli artt. 345 , terzo comma c . p. c . e 153 , secondo comma, c . p . c . , nonché con riferimento all'art . 2476 , secondo comma, c.c. e, sotto ulteriore profilo , agli art t. 2727 e 2729 c . c ., in relazione agli art t. 115 e 116 c . p . c . - la ritenuta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'istanza dell'appellante di rimessione in termini al fine di integrare la produzione documentale», deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l'articolo 2476, secondo comma, del codice civile ritenendo che il socio di una società a responsabilità limitata abbia libera disponibilità di tutta la documentazione e accesso indiscriminato all'interno dei locali r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] aziendali, peraltro o mettendo di qualificare come caso del tutto fortuito il rinvenimento di documenti personali del Boga all'inte rno dei locali della società [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente violazione del diritto del ricorrente a produrre documenti decisivi ai fini della dimostrazione della paternità dell'opera.

Il motivo è infondato.

La rimessione in termini, di cui all'art. 153, secondo comma, c od . p roc . c iv, come di recente ha condivisibilmente ribadito questa Corte (Cass. sez. 6-1, Ordinanza n. 22342 del 05/08/2021) richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e cioè dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima, e dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente.

Per fatto ostativo esterno alla volontà della parte si intende qualsivoglia fatto che, oggettivamente, abbia impedito il compimento dell’atto proce ssuale in relazione al quale si è verificatala decadenza e, soggettivamente, che tale fatto non sia in qualsiasi modo imputabile alla parte decaduta (ancor più di recente, conformemen te ai precedenti citati, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29889 del 12/10/2022), per essersi lo stesso determinato per circostanze su cui l’interessato non poteva avere alcun controllo o disponibilità.

L’applicazione di tali principi al caso di specie co nd uce a ritenere corretta sul punto la decisione impugnata.

Invero, la Corte di appello ha evidenziato come il rinvenimento della documentazione (vecchie lettere datate 1970), casualmente rinvenute in un locale della società [OSCURATO:SOCIETA]. – di cui il ricorrente era socio – a opera di un avvocato incaricato di procedere a una divisione, non potesse in alcun modo qualificarsi come fatto estraneo alla disponibilità del Boga , non essendo tale evento qualificabile come sottratto al controllo della parte r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] richiedente.

Tale valutazione, in fatto insindacabile in questa sede, appare corretta anche in diritto, giacché, del tutto a prescindere dalla questione sollevata in ricorso dei poteri di ispezione e controllodel socio di s.r.l. rispetto ai documenti soci a li, nella specie non si tratta di beni di proprietà della società , bensì di beni (le lettere) personali del Boga.

L a circostanza che tali beni si trovasseroin un locale di cui il Boga aveva la disponibilità dimostra , inoltre, che l’evento del casuale ritr ovamento a opera di un terzo non può qualificarsi come non imputabile alla responsabilità del ricorrente e, cometale, non legittima la rimessione in termini . b.«2 – Con il s econdo motivo si evidenzia in relazione all'art . 360 n. 3 c . p . c . con riferimento all'art . 8 della legge n . 633 / 1941 e agli artt. 2697 e 2728 c.c. e con ulteriore riferimento agli art t. 61 , 113 e 116 c.p.c. - il ritenuto vizio di diritto per l'omessa considerazione del rilievo giuridico della firma apposta dall'autore sull'opera anche in considerazione del mancato espletamento di un'indagine grafologica», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile la presunzione di paternità dell'opera di cui all'art.8 della L egge sul diritto di auto re e, in suo luogo , l'applicabilità del canone generale dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c od . c iv . , avendo sostanzialmente pretermesso la circostanza decisiva della sottoscrizione dell'opera da parte del suo autore,che aveva apposto una firma sulla relativa fusione, con conseguente illegittimità della pronuncia per aver omesso di disporre una specifica indagine grafologica della medesima sottoscrizione,essendosi la Corte territoriale adagiata su una pedissequa adesione alle valutazioni del consulente tecnico di ufficio, senza dar conto delle diverse conclusioni provenienti dalla perizia di parte.r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo è infondato laddove lamenta l’omessa considerazione della firma appostasull’opera dal suo presunto autore, pos to che (a pagina 9) la Corte territoriale prende espressamente in considerazione la circostanza in questione , affermando di condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio che, in assenza di firme di comparazione autenticamente attribuite al [OSCURATO:PERSONA] e utilizzabili pertanto come elementi di comparazione, ha concluso per l’impossibilità di esp erire la perizia grafologica.

Per altro verso, il motivo è inammi ssibile , poiché tenta di indurre questa Corte a una non consentita riedizione del giudizio in fatto sul punto, segnatamente sulle conclusion i di merito della consulenza di ufficio. c.«3 – Il t erzo motivo è diretto a contestare la correttezza dell'indagine peritale con riferimento al metodo adottato dal CTU - ai sensi dell'art. 360 n . 5 c . p . c . - per l'omessa o travisata considerazione di un profilo oggetto di specifico dibattito processuale riguardo al consenso in effetti mai reso esplicito dalla difesa del Bogadurante l'indagine peritale al confronto dell'opera in contestazione con un'altra fusione realizzata dopo la morte dell'artista; sotto unulteriore profilo, illustra la ritenuta nullità della sentenza di merito in relazione all'art . 360 n . 4 c . p . c . , in applicazione dell'art. 132 , secondo comma , n . 4 c . p . c . e dell'art . 111 Cost. - e comunque in relazione all'art . 360 n . 3 c . p. c . con riferimento agli artt. 62 , 112 , 113 , 115 , 116 , 195 e 196 c . p . c . - l'erroneità in punto di diritto della decisione impugnata in sede di legittimità», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per avere omesso di considerare che nessun accordo in sede di operazioni peritali vi era stato sulla possibilità di effettuare un confronto diretto tra l'opera per cui è causa e un esemplare r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] postumo dell'opera stessa e per avere la sentenza aderito alle conclusioni del perito di ufficio, senza minimamente tenere conto delle contestazioni mosse dal consulente di parte odierna ricorrente.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello (pag. 11 della sentenza ) afferma che il confronto effettuato in sede peritale tra l’opera per cui è causa e l’ esemplare 2/2 del M aestro Fontana è stato effettuatoin data 14 luglio 2015, come emerge dal relativo verbale delle operazioni peritali .

La censura in esame (a pagina 19) lamenta che non vi sarebbe stato alcun consenso del ricorrente sul “metodo” di confronto tra le due opere.

Osserva questa Corte, da un canto, che un consenso giuridico non può qualificarsi come “fatto naturalistico” al cui omesso esame l’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ. attribuisce rilevanza nella giurisprudenza consolidata di questa Corte ai fini del vizio di motivazione.

D’altro canto, la stessa censura non contesta che in sede di operazioni peritali non sia stata sollevata alcuna obiezione alla comparazione (tanto che a pagina 19 del ricorso è riprodotto il virgolettato del verbale delle operazioni che nulla dice al riguardo) , sì da escludere persino la sussistenza del fatto stesso.

In relazione , poi, alla diversa contestazione inerente alla pretesa nullità della sentenza per avere aderito pedissequamente alla conclusione della consulenza di ufficio, ne va rilevata l’infondatezza.

La sentenza impugnata dà espressamente con t o dei rilievi critici mossi alla consulenzadi u fficio dal consulente di parte, il ché esclude la nullità sotto tale profilo; nel merito, la sentenza argomenta in maniera del tutto intelligibile e ampiamente superiore al minimo costituzionale , le ragioni di condivisione delle conclusioni peritali e di rigetto delle tesi del consulente di parte odierna ricorrente principale , ciò che r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esclude qualsivoglia nullità o falsa applicazione della normativa applicabile alla fattispecie.

2. Il ricorso incidentale lamenta: «art . 360 n . 3 c . p . c . : violazione dell'art. 1 1 0 c . p . c . in relazione all'omessa declaratoria della carenza di interesse ad agire rispetto alla domanda di accertamento dell'autenticità dell'opera in contesa, risolvendosi tale petitum nell'accertamento di un mero fatto; anche con riferimento all'art.832 c.c. ed alla fallace r icognizione da parte della Corte d'appello del contenuto del diritto di proprietà quando esso abbia ad oggetto un'opera d'arte».

Il ricorso incidentale va dichiarato assorbito , posto che va qualificato come con dizionato all’ accoglimento del ricorso principale, comefatto palese dal suo letterale incipit secondo cui esso è stato proposto dalla parte “nel non creduto caso in cui l'eccellentissima Corte di Cassazione ravvisasse alcun profilo di fondatezza nel ricorso avversario”, e come ulteriormente la stessa parte lo qualifica nella memoria del 13 aprile 2023 ex art. 380bis1 cod. proc. civ., depositata in vista dell’udienza.

3. La soccombenza regola le spese .

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a lla [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale , a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 26941/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.t o in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente e controricor rente incidentale – Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], Oggetto: DIRITTO D’[OSCURATO:PERSONA]– 2 8 / 0 4 / 202 3 r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale del 11 novembre 2020, in atti; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1054/2020 della Corte D i A ppello di Milano, pubblicatail 04/05/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. PaoloFraulini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata in data 4 maggio 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenzacon cui il locale Tribunale aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] , avente per oggetto l'accertamento che la scultura in bronzo di sua proprietà denominata ”N atura 59 - 60 n. 5” , conosciuta come “scultura Boga ”, era stata realizzata dall'autore [OSCURATO:PERSONA] ancora in vita, con conseguente condanna della [OSCURATO:PERSONA], detentrice dell’elenco delle opere originali del Maestro, al rilascio di una dichiarazione di autenticità della suddetta opera e all'inserimento della stessa in qualità di opera madre tratta dalla terracotta originale nell'archivio dell'autore tenuto dalla Fondazione, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dal Boga in conseguenza dell’avvenuta contestazione, a opera della Fondazione , dell'autenticità dell'opera con relativo preannunzio di iniziative volte a limitarne la circolazione. 2. L a Corte di appello , per quanto in questa sede ancora r ileva, haritenuto: a) sussistente l'interesse ad agire del Boga , identificabile nella rimozione dello stato di incertezza dell'effettiva portata del suo diritto di proprietà sulla scultura, determinato dal preannuncio di possibili iniziative legali da parte della Fondazione connesse alla r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contestazione dell’autenticità della c.d. “S cultura Boga” ; b) inaccoglibile l'istanza di acquisizione di nuovi documenti in appello formulata dal Boga, atte so che il rinvenimento cas u ale dei predetti atti in luoghi che comunque rientravano nella sua disponibilità non poteva costituire causa non imputabile che giustificasse la rimessione in termini rispetto all’avvenuta decadenza dal termine di produzione in giudizio, non sussistendo alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore; c) infondatoil motivo di appello con cui il Boga lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver attribuito rilevanza decisiva all’accertamento dell'autenticità della firma apposta sulla scultura, atteso che del tutto condivisibile dovevano ritenersi le conclusioni del consulente tecnico di ufficio secondo cui non potevano essere esperiti confronti tecnici attendibili sulle sottoscrizioni riferibili all'autore sulla statua in assenza di altre firme autentiche dell'autore medesimo che fossero state apposte con le medesime modalità di esecuzione su materiale ed in epoca affini; d) infondato il motivo di appello con cui il Boga lamentava l'erroneità della sentenza di pr imo grado per non aver ripartito l'onere probatorio ai sensi dell'articolo 8 della Legge sul diritto d'autore e per non aver correttamente valutato gli elementi probatori prodotti dal Boga al fine di dimostrare l'autenticità dell'opera, atteso che la presu nzione di cui all'articolo 8 della Legge sul diritto d'autore può operare solo in assenza di contestazioni sull'attribuzione della firma,ovvero laddove sia possibile verificarne con certezza l'autenticità, circostanza esclusa nel caso di specie, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art.2697 del codice civile; laddove, sotto diverso profilo , irrilevanti dovevano ritenersi le proveprodotte dal Boga al fine di dimostrare la datazione del metallo e della fusione della scultura in oggetto, atteso che il complessivo materiale probatorio prodotto era inidoneo a r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dimostrare univocamente l'attribuzione della paternità dell'opera al maestro Fontana, non potendo tacersi che proprio dalle radiografie sarebbe emer sa un ’ ulteriore differenza tra la “S cultura Boga” e l'esemplare originale con il quale era stata raffrontata , rispetto al quale avrebbe palesato divergenze tecnic he di fusione ; e) infondato il motivo di appello con cui il Boga contestava il giudizio del T ribunal e che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica , aveva escluso l'autenticità della “[OSCURATO:PERSONA] ”, in relazione alla sua attribuibilità all'opera del maestro Fontana. 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so per cassazioneaffidato a tre motiv i . 4. [OSCURATO:PERSONA] ha r esist ito con controricorso , contenente ricorso incidentale affidato a un motivo, a sua volta resistito dal Bogacon controricorso. 5. La ricorrente incidentale ha depositato m emoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale lamenta : a. « 1 - Con il p rimo motivo si lamenta - ai sensi dell'art . 360 n.3 cpc, con riferimento agli artt. 345 , terzo comma c . p. c . e 153 , secondo comma, c . p . c . , nonché con riferimento all'art . 2476 , secondo comma, c.c. e, sotto ulteriore profilo , agli art t. 2727 e 2729 c . c ., in relazione agli art t. 115 e 116 c . p . c . - la ritenuta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'istanza dell'appellante di rimessione in termini al fine di integrare la produzione documentale», deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l'articolo 2476, secondo comma, del codice civile ritenendo che il socio di una società a responsabilità limitata abbia libera disponibilità di tutta la documentazione e accesso indiscriminato all'interno dei locali r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] aziendali, peraltro o mettendo di qualificare come caso del tutto fortuito il rinvenimento di documenti personali del Boga all'inte rno dei locali della società [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente violazione del diritto del ricorrente a produrre documenti decisivi ai fini della dimostrazione della paternità dell'opera. Il motivo è infondato. La rimessione in termini, di cui all'art. 153, secondo comma, c od . p roc . c iv, come di recente ha condivisibilmente ribadito questa Corte (Cass. sez. 6-1, Ordinanza n. 22342 del 05/08/2021) richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e cioè dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima, e dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente. Per fatto ostativo esterno alla volontà della parte si intende qualsivoglia fatto che, oggettivamente, abbia impedito il compimento dell’atto proce ssuale in relazione al quale si è verificatala decadenza e, soggettivamente, che tale fatto non sia in qualsiasi modo imputabile alla parte decaduta (ancor più di recente, conformemen te ai precedenti citati, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29889 del 12/10/2022), per essersi lo stesso determinato per circostanze su cui l’interessato non poteva avere alcun controllo o disponibilità. L’applicazione di tali principi al caso di specie co nd uce a ritenere corretta sul punto la decisione impugnata. Invero, la Corte di appello ha evidenziato come il rinvenimento della documentazione (vecchie lettere datate 1970), casualmente rinvenute in un locale della società [OSCURATO:SOCIETA]. – di cui il ricorrente era socio – a opera di un avvocato incaricato di procedere a una divisione, non potesse in alcun modo qualificarsi come fatto estraneo alla disponibilità del Boga , non essendo tale evento qualificabile come sottratto al controllo della parte r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] richiedente. Tale valutazione, in fatto insindacabile in questa sede, appare corretta anche in diritto, giacché, del tutto a prescindere dalla questione sollevata in ricorso dei poteri di ispezione e controllodel socio di s.r.l. rispetto ai documenti soci a li, nella specie non si tratta di beni di proprietà della società , bensì di beni (le lettere) personali del Boga. L a circostanza che tali beni si trovasseroin un locale di cui il Boga aveva la disponibilità dimostra , inoltre, che l’evento del casuale ritr ovamento a opera di un terzo non può qualificarsi come non imputabile alla responsabilità del ricorrente e, cometale, non legittima la rimessione in termini . b.«2 – Con il s econdo motivo si evidenzia in relazione all'art . 360 n. 3 c . p . c . con riferimento all'art . 8 della legge n . 633 / 1941 e agli artt. 2697 e 2728 c.c. e con ulteriore riferimento agli art t. 61 , 113 e 116 c.p.c. - il ritenuto vizio di diritto per l'omessa considerazione del rilievo giuridico della firma apposta dall'autore sull'opera anche in considerazione del mancato espletamento di un'indagine grafologica», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile la presunzione di paternità dell'opera di cui all'art.8 della L egge sul diritto di auto re e, in suo luogo , l'applicabilità del canone generale dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c od . c iv . , avendo sostanzialmente pretermesso la circostanza decisiva della sottoscrizione dell'opera da parte del suo autore,che aveva apposto una firma sulla relativa fusione, con conseguente illegittimità della pronuncia per aver omesso di disporre una specifica indagine grafologica della medesima sottoscrizione,essendosi la Corte territoriale adagiata su una pedissequa adesione alle valutazioni del consulente tecnico di ufficio, senza dar conto delle diverse conclusioni provenienti dalla perizia di parte.r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo è infondato laddove lamenta l’omessa considerazione della firma appostasull’opera dal suo presunto autore, pos to che (a pagina 9) la Corte territoriale prende espressamente in considerazione la circostanza in questione , affermando di condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio che, in assenza di firme di comparazione autenticamente attribuite al [OSCURATO:PERSONA] e utilizzabili pertanto come elementi di comparazione, ha concluso per l’impossibilità di esp erire la perizia grafologica. Per altro verso, il motivo è inammi ssibile , poiché tenta di indurre questa Corte a una non consentita riedizione del giudizio in fatto sul punto, segnatamente sulle conclusion i di merito della consulenza di ufficio. c.«3 – Il t erzo motivo è diretto a contestare la correttezza dell'indagine peritale con riferimento al metodo adottato dal CTU - ai sensi dell'art. 360 n . 5 c . p . c . - per l'omessa o travisata considerazione di un profilo oggetto di specifico dibattito processuale riguardo al consenso in effetti mai reso esplicito dalla difesa del Bogadurante l'indagine peritale al confronto dell'opera in contestazione con un'altra fusione realizzata dopo la morte dell'artista; sotto unulteriore profilo, illustra la ritenuta nullità della sentenza di merito in relazione all'art . 360 n . 4 c . p . c . , in applicazione dell'art. 132 , secondo comma , n . 4 c . p . c . e dell'art . 111 Cost. - e comunque in relazione all'art . 360 n . 3 c . p. c . con riferimento agli artt. 62 , 112 , 113 , 115 , 116 , 195 e 196 c . p . c . - l'erroneità in punto di diritto della decisione impugnata in sede di legittimità», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per avere omesso di considerare che nessun accordo in sede di operazioni peritali vi era stato sulla possibilità di effettuare un confronto diretto tra l'opera per cui è causa e un esemplare r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] postumo dell'opera stessa e per avere la sentenza aderito alle conclusioni del perito di ufficio, senza minimamente tenere conto delle contestazioni mosse dal consulente di parte odierna ricorrente. Il motivo è infondato. La Corte di appello (pag. 11 della sentenza ) afferma che il confronto effettuato in sede peritale tra l’opera per cui è causa e l’ esemplare 2/2 del M aestro Fontana è stato effettuatoin data 14 luglio 2015, come emerge dal relativo verbale delle operazioni peritali . La censura in esame (a pagina 19) lamenta che non vi sarebbe stato alcun consenso del ricorrente sul “metodo” di confronto tra le due opere. Osserva questa Corte, da un canto, che un consenso giuridico non può qualificarsi come “fatto naturalistico” al cui omesso esame l’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ. attribuisce rilevanza nella giurisprudenza consolidata di questa Corte ai fini del vizio di motivazione. D’altro canto, la stessa censura non contesta che in sede di operazioni peritali non sia stata sollevata alcuna obiezione alla comparazione (tanto che a pagina 19 del ricorso è riprodotto il virgolettato del verbale delle operazioni che nulla dice al riguardo) , sì da escludere persino la sussistenza del fatto stesso. In relazione , poi, alla diversa contestazione inerente alla pretesa nullità della sentenza per avere aderito pedissequamente alla conclusione della consulenza di ufficio, ne va rilevata l’infondatezza. La sentenza impugnata dà espressamente con t o dei rilievi critici mossi alla consulenzadi u fficio dal consulente di parte, il ché esclude la nullità sotto tale profilo; nel merito, la sentenza argomenta in maniera del tutto intelligibile e ampiamente superiore al minimo costituzionale , le ragioni di condivisione delle conclusioni peritali e di rigetto delle tesi del consulente di parte odierna ricorrente principale , ciò che r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esclude qualsivoglia nullità o falsa applicazione della normativa applicabile alla fattispecie. 2. Il ricorso incidentale lamenta: «art . 360 n . 3 c . p . c . : violazione dell'art. 1 1 0 c . p . c . in relazione all'omessa declaratoria della carenza di interesse ad agire rispetto alla domanda di accertamento dell'autenticità dell'opera in contesa, risolvendosi tale petitum nell'accertamento di un mero fatto; anche con riferimento all'art.832 c.c. ed alla fallace r icognizione da parte della Corte d'appello del contenuto del diritto di proprietà quando esso abbia ad oggetto un'opera d'arte». Il ricorso incidentale va dichiarato assorbito , posto che va qualificato come con dizionato all’ accoglimento del ricorso principale, comefatto palese dal suo letterale incipit secondo cui esso è stato proposto dalla parte “nel non creduto caso in cui l'eccellentissima Corte di Cassazione ravvisasse alcun profilo di fondatezza nel ricorso avversario”, e come ulteriormente la stessa parte lo qualifica nella memoria del 13 aprile 2023 ex art. 380bis1 cod. proc. civ., depositata in vista dell’udienza. 3. La soccombenza regola le spese . 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a lla [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle r.g. n. 26941/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale , a norma d
Sentenza Cassazione n. 12094/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris