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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 17692/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.156/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato ex legepresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 155 SRL, elettivamente domiciliato ex legepresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati ex legepresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1310/2022 depositata il 14/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 19 /12/2022, impugna per cassazione la sentenza n. 1310/2022 emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 28.09.2022, pubblicata il 14.10.2022 e notificata a mezzo PEC il 21.10.2022. [OSCURATO:PERSONA] 155 S.R.L e per essa [OSCURATO:PERSONA], ha notificato controricorso per resistere al ricorso in via principale . [OSCURATO:PERSONA] eAntognoni Sara hanno notificato controricorso per aderire e far proprie le ragioni del ricorrente, instando per la cassazione della sentenza.

2. Il Tribunale di Ancona dichiarava inefficace nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] l’atto di compravendita stipulato in data 14.01.2013 con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto rispettivamente ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà dell’unità immobiliare sita in Corinaldo (An), strada del Perino n. 21 e alla sig. [OSCURATO:PERSONA] - con il medesimo atto di compravendita - l’unità immobiliare sita in Senigallia, lungomare [OSCURATO:PERSONA] n. 265/A e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale, in particolare, riteneva fondata la domanda revocatoria per le seguenti ragioni: a) le pretese creditorie della Banca erano fondate sui contratti di apertura di credito e di fideiussione omnibus in favore della banca con riferimento all’esposizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]., pari a € 254.156,15 in linea capitale, in capo al [OSCURATO:PERSONA]; b) l’atto di disposizione dei 2 appartamenti, posto in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA], costituiva un atto successivo al sorgere del credito e pregiudizievole della garanzia patrimoniale della banca creditrice, comportando una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l’esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità; c) quanto alla c.d. scientia damni del terzo veniva rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato una pluralità di beni mediante un unico atto a soggetti che fanno parte dell’ambiente familiare (suoceri conviventi e nipote), riservandosi sull’immobile il diritto di abitazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] appellando la sentenza deduceva la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], succeduta nel credito e mandataria dell’originario creditore e, nel merito, l’infondatezza della domanda per violazione degli artt. 2901 e ss. c.c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], costituitisi, proponeva appello incidentale, adesivo all’appello proposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA].

4. La Corte d’appello respin geva l’appello e conferma va la sentenza di primo grado.

5. Il ricorso principale è affidato a quattro motivi .

6. Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:PERSONA] 155

7. Propongono controricorso adesivo, avente natura di ricorso incidentale (cfr. Cass. Sez.

L - , Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024 ; Cass. Sez.

L - , Ordinanza n. 41008 del 21/12/2021Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 20454 del 21/10/2005), affidato a cinque motivi, la Rettaroli e la Antognoni.

Motivi della decisione

8. Con il primo motivo il ricorrente in via principale e le ricorrenti in via incidentale deducono la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 58 D.lgs. 385/1993, 1 e 4 legge 130/1999, 2697, 1264, 1260, 1325 c.c e 115 c.p.c.

Viene dedotto che, con riferimento alla cessione del credito, nel caso specifico, la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] assolverebbe alla funzione di alleggerire il cessionario dall’onere della notifica, ma non proverebbe tuttavia l’esistenza del credito e la sua avvenuta cessione, quest’ultima da ritenersi provat a solo con la produzione in giudizio del contratto di cessione con indicazione dei parametri per identificare le parti e l’oggetto della stessa cessione.

8.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione resa, e non porta argomentazioni idonee ad attestare la tempestività dell’eccezione di mancata inclusione del credito di cui è causa nella cessione in blocco, sì da mettere in crisi la motivazione là dove ha ritenuto il motivo inammissibile per novità della relativa eccezione e per difetto di specificità della censura ex art. 342 c.p.c..

La sentenza impugnata sul punto ha ritenuto che la questione sollevata nel motivo di appello fosse nuova in quanto la cessione era ”peraltro intervenuta già nelle more del giudizio di primo grado, ed ha dato luogo all’intervento volontario, in quel grado di giudizio, di [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA], senza che risulti alcuna specifica e rituale contestazione al riguardo da parte degli odierni appellanti”.

9. Con il secondo motivo i ricorrent i in via principale e incidentale denunciano la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli art. 58 d. lgs 385/1993, legge 130/99, art. 1418; 1346; 1324 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c . p . c . là dove la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse generica o indeterminata la procura conferita il 5.10.2016 da [OSCURATO:SOCIETA] - cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto, - a [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di provvedere alla gestione ed al recupero, anche giudiziale, dei propri crediti, con procura speciale autenticata dal Notaio, conferendo alla mandataria il potere di compiere tutto quanto è necessario per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti che la società mandante, [OSCURATO:SOCIETA], ha acquistato da [OSCURATO:SOCIETA] in forza del contratto di cessione stipulato in data 11.8.2016 e modificato il 7.9.2016.

9.1. I motiv i sono inammissibil i perché p riv i del requisito di autosufficienza ex art. 366. 6 c.p.c., in quanto non riporta, per la parte che rileva, la contestazione fatta nel primo grado e ripresa nel motivo di appello.

Va sul punto aggiunto che l’argomentare della censura non è nemmeno idoneo a impingere la motivazione che, in merito, fa presupporre una diversa eccezione, là dove ha ritenuto che “Tale procura conferisce a [OSCURATO:PERSONA] il potere di compiere tutto quanto è necessario per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti che la società mandante, [OSCURATO:SOCIETA], ha acquistato da [OSCURATO:SOCIETA] in forza del contratto di cessione stipulato in data 11.8.2016 e modificato il 7.9.2016.

La suddetta procura non può in alcun modo ritenersi generica ed indeterminata, posto che contiene la specifica indicazione dell’oggetto del mandato e dei poteri ed obblighi del mandatario.

Del tutto irrilevante è poi, ai fini della determinabilità della procura, il fatto che il credito posto a fondamento della domanda non sia “certo”, fermo restando che nelle more risulta che SPV abbia chiesto ed ottenuto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (oltre che dei condebitori, Manna ed Allegrezza) l’emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento del credito suddetto”.

10. Con il terzo motivo il ricorrente in via principale e con il terzoe quarto motivo le ricorrenti in via incidentale deducono la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2901 cc e 2697 cc in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché ( le ricorrenti in via incidentale ) degli artt. 2901, 2696 c.c., 115 c.p.c., lamentando che l’azione si basa sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] sia debitore, tale assunto essendo ancor oggi smentito dai fatti, posto che il giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo proposto sarebbe tuttora in corso e con ordinanza 21.04.2022 il Tribunale di Ancona avrebbe respinto la richiesta di provvisoria esecutorietà.Inoltre, deduc ono che la motivazione della revocatoria sia riposta sul l’erroneo presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] ed il Manna si siano spogliati delle loro proprietà tra il 16.01.2013 ed il 18.02.2013, mentre la stessa Corte di Appello di Ancona relativamente ad altra parallela azione revocatoria promossa da [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe respinto la domanda della banca.

Le ricorrenti in via incidentale , in particolare, deducono che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che la pluralità delle cessioni ed i presunti legami di parentela e affiliazione (in tesi mai dimostrati) non potrebbero ritenersi prove né presunzioni su cui fondare la domanda.

10.1. L e censur e sono inammissibil i in quanto oppon gono argomentazioni basate su differenti valutazioni in fatto, in questa sede insindacabili, anche perché prive di ogni argomentazione giuridica in merito ai criteri utilizzati per valutare le prove.

La seconda, invece, è inammissibile per difetto di autosufficienza perché non riporta il luogo processuale in cui la contestazione circa la non sussitenza di un rapporto parentale sia stata mossa in sede di impugnazione e, in ogni caso, mette in discussione valutazioni in fatto inerenti ai legami familiari sussi s tenti tra le parti .

11. Con il quarto motivo il ricorrente in via principale e con il quinto motivo del ricorso incidentale i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli art. 91 c.p.c. dm 55/2014 e dm 37/2010 in relazione all’art. 24 costituzione e art. 360 n. 3 c.p.c. là dove la Corte d’appello ha ritenuto che lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese non sia il valore indeterminabile indicato dall’appellante, ma il valore della causa che si determina sulla base del credito per il quale si agisce, sulla base della giurisprudenza di legittimità.

Assume il ricorrente che il parametro sarebbe errato in quanto il credito è contestato e non risulterebbe alcun accertamento definitivo del credito e che l’unico parametro di riferimento sarebbe quello dell’indeterminatezza.Le ricorrenti in via incidentale contestano l’eccessività della liquidazione delle spese e la condanna solidale.

11.1. I motivi sono inammissibil i perché non offr ono argomentazioni idonee a contrastare l’argomentazione con cui la Corte di merito, respingendo il motivo di appello, ha correttamente ritenuto che la res litigiosa è il credito per il quale si agisce, anche se non ancora pienamente accertato (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014).

11.2. Mentre, per quanto riguarda la censura delle ricorrenti in via incidentale, manca ogni argomentazione al riguardo, valendo quale inammissibile contestazione di una valutazione in fatto.

12. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità dei ricorsi, in via principale e incidentale.

13. Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra il ricorrente principale e le ricorrenti incidentali delle spese del giudizio di cassazione.

14. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibili i ricors i, principale e incidentale.

Compensa tra il ricorrente principale e le ricorrenti incidentali le spese del giudizio di cassazione.

Condanna il ricorrente in via principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000, 00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del le ricorrent i incidental i , dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.156/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato ex legepresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 155 SRL, elettivamente domiciliato ex legepresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati ex legepresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1310/2022 depositata il 14/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 19 /12/2022, impugna per cassazione la sentenza n. 1310/2022 emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 28.09.2022, pubblicata il 14.10.2022 e notificata a mezzo PEC il 21.10.2022. [OSCURATO:PERSONA] 155 S.R.L e per essa [OSCURATO:PERSONA], ha notificato controricorso per resistere al ricorso in via principale . [OSCURATO:PERSONA] eAntognoni Sara hanno notificato controricorso per aderire e far proprie le ragioni del ricorrente, instando per la cassazione della sentenza. 2. Il Tribunale di Ancona dichiarava inefficace nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] l’atto di compravendita stipulato in data 14.01.2013 con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto rispettivamente ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà dell’unità immobiliare sita in Corinaldo (An), strada del Perino n. 21 e alla sig. [OSCURATO:PERSONA] - con il medesimo atto di compravendita - l’unità immobiliare sita in Senigallia, lungomare [OSCURATO:PERSONA] n. 265/A e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale, in particolare, riteneva fondata la domanda revocatoria per le seguenti ragioni: a) le pretese creditorie della Banca erano fondate sui contratti di apertura di credito e di fideiussione omnibus in favore della banca con riferimento all’esposizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]., pari a € 254.156,15 in linea capitale, in capo al [OSCURATO:PERSONA]; b) l’atto di disposizione dei 2 appartamenti, posto in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA], costituiva un atto successivo al sorgere del credito e pregiudizievole della garanzia patrimoniale della banca creditrice, comportando una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l’esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità; c) quanto alla c.d. scientia damni del terzo veniva rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato una pluralità di beni mediante un unico atto a soggetti che fanno parte dell’ambiente familiare (suoceri conviventi e nipote), riservandosi sull’immobile il diritto di abitazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] appellando la sentenza deduceva la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], succeduta nel credito e mandataria dell’originario creditore e, nel merito, l’infondatezza della domanda per violazione degli artt. 2901 e ss. c.c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], costituitisi, proponeva appello incidentale, adesivo all’appello proposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA]. 4. La Corte d’appello respin geva l’appello e conferma va la sentenza di primo grado. 5. Il ricorso principale è affidato a quattro motivi . 6. Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:PERSONA] 155 7. Propongono controricorso adesivo, avente natura di ricorso incidentale (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024 ; Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 41008 del 21/12/2021Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20454 del 21/10/2005), affidato a cinque motivi, la Rettaroli e la Antognoni. Motivi della decisione 8. Con il primo motivo il ricorrente in via principale e le ricorrenti in via incidentale deducono la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 58 D.lgs. 385/1993, 1 e 4 legge 130/1999, 2697, 1264, 1260, 1325 c.c e 115 c.p.c. Viene dedotto che, con riferimento alla cessione del credito, nel caso specifico, la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] assolverebbe alla funzione di alleggerire il cessionario dall’onere della notifica, ma non proverebbe tuttavia l’esistenza del credito e la sua avvenuta cessione, quest’ultima da ritenersi provat a solo con la produzione in giudizio del contratto di cessione con indicazione dei parametri per identificare le parti e l’oggetto della stessa cessione. 8.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione resa, e non porta argomentazioni idonee ad attestare la tempestività dell’eccezione di mancata inclusione del credito di cui è causa nella cessione in blocco, sì da mettere in crisi la motivazione là dove ha ritenuto il motivo inammissibile per novità della relativa eccezione e per difetto di specificità della censura ex art. 342 c.p.c.. La sentenza impugnata sul punto ha ritenuto che la questione sollevata nel motivo di appello fosse nuova in quanto la cessione era ”peraltro intervenuta già nelle more del giudizio di primo grado, ed ha dato luogo all’intervento volontario, in quel grado di giudizio, di [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA], senza che risulti alcuna specifica e rituale contestazione al riguardo da parte degli odierni appellanti”. 9. Con il secondo motivo i ricorrent i in via principale e incidentale denunciano la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli art. 58 d. lgs 385/1993, legge 130/99, art. 1418; 1346; 1324 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c . p . c . là dove la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse generica o indeterminata la procura conferita il 5.10.2016 da [OSCURATO:SOCIETA] - cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto, - a [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di provvedere alla gestione ed al recupero, anche giudiziale, dei propri crediti, con procura speciale autenticata dal Notaio, conferendo alla mandataria il potere di compiere tutto quanto è necessario per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti che la società mandante, [OSCURATO:SOCIETA], ha acquistato da [OSCURATO:SOCIETA] in forza del contratto di cessione stipulato in data 11.8.2016 e modificato il 7.9.2016. 9.1. I motiv i sono inammissibil i perché p riv i del requisito di autosufficienza ex art. 366. 6 c.p.c., in quanto non riporta, per la parte che rileva, la contestazione fatta nel primo grado e ripresa nel motivo di appello. Va sul punto aggiunto che l’argomentare della censura non è nemmeno idoneo a impingere la motivazione che, in merito, fa presupporre una diversa eccezione, là dove ha ritenuto che “Tale procura conferisce a [OSCURATO:PERSONA] il potere di compiere tutto quanto è necessario per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti che la società mandante, [OSCURATO:SOCIETA], ha acquistato da [OSCURATO:SOCIETA] in forza del contratto di cessione stipulato in data 11.8.2016 e modificato il 7.9.2016. La suddetta procura non può in alcun modo ritenersi generica ed indeterminata, posto che contiene la specifica indicazione dell’oggetto del mandato e dei poteri ed obblighi del mandatario. Del tutto irrilevante è poi, ai fini della determinabilità della procura, il fatto che il credito posto a fondamento della domanda non sia “certo”, fermo restando che nelle more risulta che SPV abbia chiesto ed ottenuto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (oltre che dei condebitori, Manna ed Allegrezza) l’emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento del credito suddetto”. 10. Con il terzo motivo il ricorrente in via principale e con il terzoe quarto motivo le ricorrenti in via incidentale deducono la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2901 cc e 2697 cc in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché ( le ricorrenti in via incidentale ) degli artt. 2901, 2696 c.c., 115 c.p.c., lamentando che l’azione si basa sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] sia debitore, tale assunto essendo ancor oggi smentito dai fatti, posto che il giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo proposto sarebbe tuttora in corso e con ordinanza 21.04.2022 il Tribunale di Ancona avrebbe respinto la richiesta di provvisoria esecutorietà.Inoltre, deduc ono che la motivazione della revocatoria sia riposta sul l’erroneo presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] ed il Manna si siano spogliati delle loro proprietà tra il 16.01.2013 ed il 18.02.2013, mentre la stessa Corte di Appello di Ancona relativamente ad altra parallela azione revocatoria promossa da [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe respinto la domanda della banca. Le ricorrenti in via incidentale , in particolare, deducono che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che la pluralità delle cessioni ed i presunti legami di parentela e affiliazione (in tesi mai dimostrati) non potrebbero ritenersi prove né presunzioni su cui fondare la domanda. 10.1. L e censur e sono inammissibil i in quanto oppon gono argomentazioni basate su differenti valutazioni in fatto, in questa sede insindacabili, anche perché prive di ogni argomentazione giuridica in merito ai criteri utilizzati per valutare le prove. La seconda, invece, è inammissibile per difetto di autosufficienza perché non riporta il luogo processuale in cui la contestazione circa la non sussitenza di un rapporto parentale sia stata mossa in sede di impugnazione e, in ogni caso, mette in discussione valutazioni in fatto inerenti ai legami familiari sussi s tenti tra le parti . 11. Con il quarto motivo il ricorrente in via principale e con il quinto motivo del ricorso incidentale i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli art. 91 c.p.c. dm 55/2014 e dm 37/2010 in relazione all’art. 24 costituzione e art. 360 n. 3 c.p.c. là dove la Corte d’appello ha ritenuto che lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese non sia il valore indeterminabile indicato dall’appellante, ma il valore della causa che si determina sulla base del credito per il quale si agisce, sulla base della giurisprudenza di legittimità. Assume il ricorrente che il parametro sarebbe errato in quanto il credito è contestato e non risulterebbe alcun accertamento definitivo del credito e che l’unico parametro di riferimento sarebbe quello dell’indeterminatezza.Le ricorrenti in via incidentale contestano l’eccessività della liquidazione delle spese e la condanna solidale. 11.1. I motivi sono inammissibil i perché non offr ono argomentazioni idonee a contrastare l’argomentazione con cui la Corte di merito, respingendo il motivo di appello, ha correttamente ritenuto che la res litigiosa è il credito per il quale si agisce, anche se non ancora pienamente accertato (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014). 11.2. Mentre, per quanto riguarda la censura delle ricorrenti in via incidentale, manca ogni argomentazione al riguardo, valendo quale inammissibile contestazione di una valutazione in fatto. 12. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità dei ricorsi, in via principale e incidentale. 13. Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra il ricorrente principale e le ricorrenti incidentali delle spese del giudizio di cassazione. 14. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibili i ricors i, principale e incidentale. Compensa tra il ricorrente principale e le ricorrenti incidentali le spese del giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente in via principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000, 00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del le ricorrent i incidental i , dell’ulteriore importo a titolo d
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