CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 15230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quidatore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesain calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo presidente pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza , elettivamente d omiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 41/A presso l’Agenzia Esse di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoAngelo Beatrice per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente contro Agenzia delle Entrate (successoreex legedella, estinta, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , in persona del suo dirigente rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del suo curatore pro tempore(autorizzato alla presentazione del contro ricorso con decreto emesso il 15 gennaio2018 dal giudice delegato al fallimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente contro Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli;[OSCURATO:SOCIETA]. intimate avverso la sentenza n. 225/2017della Corte di appello di Napoli pub blicata il 7 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il 21 dicembre 2016 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] : a) dichiarò, con decreto, inammissibile la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione(di seguito indicata come “Work ”) avente per oggetto proposta di concordato preventivo e relativo piano; dichiarò, c on sentenza, il fallimento di tale società , in accoglimento delle istanze rispettivamente presentatedalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e dal pubblico ministero. 2.Con sentenza pubblicata il 7 novembre 2017 la Corte di appello di Napolì rigettò il reclamo con cui Work chiese la revoca de lla sentenza di fallimento sulla base d i censure riferite alla sola declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo. 2.1 La motivazione di tale sentenza, per quanto qui interessa,può così essere sintetizzata: i)prima dell’emissione del decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo e della sentenza è stata fissata udienza per l’audizione delle parti, svoltasi il 1 dicembre 2016, in applicazione dell’art. 162, secondo comma, l.fall.;il decreto di convocazione non deve necessariamente contenere la specifica indicazione delle eventuali ragioni di inammissibilità dellaproposta; la declaratoria di inammissibilità è stata preceduta dal deposito di numerose relazioni del commissario giudiziale e di memorie difensive delle parti e la reclamantenon indica, con specifico riferimento alle ragioni fondanti la decisione di inammissibilità, il contenuto della difesa che sarebbe stata a lei preclusa; inoltre, la prospettazione della reclamante confligge con quanto da lei “reiteratamente sottolineato in sede di reclamo laddove viene più volte lamentata l’erroneità delle valutazioni del Tribunale per non essere state adeguatamente considerate le specifiche controdeduzioni svolte nel merito con riguardo ai profili di inammissibilità del concordato”; ii)la proposta è stata dichiarata inammissibileessenzialmente “sulla base della mancata menzione da parte della proponente di un’operazione di cessione di una quota di partecipazione sociale”;iii)nel novembre 2015 Work ha depositato domanda di concordato preventivo con cessione pro solutodei beni costituenti il proprio patrimonio e con l’indicazi one delle percentuali di probabile soddisfacimento dei propri creditori; iv) nella proposta e nel piano non sono però indicate le seguenti operazioni, avvenute prima del deposito della domanda: nel mese di agosto 2014 era stata posta in essere operazione di scissione della [OSCURATO:SOCIETA]. (il cui capitale era interamente sottoscritto da Work)con trasferimento alla costituenda [OSCURATO:SOCIETA]. “di un ramo del complessivo valore di € 17.000.000,00 (composto, tra l’altro, da immobili e da partecipazioni totalitarie in società a loro volta proprietarie di immobili di ingente valore)”;il 23 dicembre 2014 la proprietà della partecipazione di Work al capitale di [OSCURATO:SOCIETA] era stata trasferita allaGamba [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. “(estraneaal perimetro concordatario)” per il prezzo di €. 30.000 ; nel 2015 tale partecipazione era stata da [OSCURATO:PERSONA] costituita in pegno “per il ben diverso valore di € 6.000.000,00”; il 29 dicembre 2014era però intervenuta “la fus ione per incorporazione” in Work; v) il fatto che tali operazioni risultano dalle iscrizioni eseguite nel registro delle imprese è irrilevante, non potendosi sovrapporre “il piano dell’esigenza di stabilità degli atti di cui è espressione la pubblicità nel R.I. (ed i relativi termini brevi per l’eventuale opposizioneove prevista) con il diverso piano della completezza e chiarezza espositiva che la proposta concordataria deve assumere”; vi) in buona sostanza, “non può esigersi che il creditore enuclei e contestualizzi unilateralmente le iscrizioni nel R.I. rilevanti ai fini della valutazione della proposta concordataria tra le numerose operazioni che hanno interessato un gran numero di società, in parte rimaste all’interno del perimetro concordatario ed in parte esterne a tale perimetro”; vii) tale informazione doveva essere data dalla società proponente il concordato, non già dal commissario giudizialein sede di relazione ex art. 172 l.fall., dl momento che “è il debitore a dover dare conto delle operazioni che, causalmente ed in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione giudiziale della crisi, hanno condotto ai dati aziendali esposti con la proposta di concordato(dandosi conto dell’intento, rivelatosi infruttuoso, di realizzare la serie di scissioni per facilitare a vendita sul mercato degli immobili e delle partecipazioni immobiliari al fine di ridurre la notevole esposizione debitoria di una delle società confluite nella successiva fusione)”; viii) del resto, la stessa Work ha, nella sua proposta, dedicato un apposto paragrafo alle cause della crisi, “nell’ambito del quale vengono anzi menzionate le operazioni di scissione e di fusione sopra indicate e viene anzi riferito il diretto collegamento tra le stesse ed i tentativi di arginare la crisi dell’impresa”; ix)è dunque lacunosa l’informazione data ai creditori, dal momento che le operazioni di scissione e di fusione vengono menzionate, ma non viene “menzionato il fatto che, rivelatosi infruttuoso il tentativo di liquidazione sul mercato sopra descrittoe pochi giorni prima della fusione, la partecipazione alla società originatasi dalla scissione è stata trasferita a società terza (estranea al perimetro concordatario) per un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al valore del relativo patrimonio netto (comprendente, come detto, anche partecipazioni in società titolari di immobili di ingentissimo valore)”; x)l’operazione di cessione di partecipazioni è “causalmente e logicamente collegata alla proposta in ragione del fatto che, per effetto dell’operazione medesima, un bene immobile di ingente valore è uscito dal perimetro dell’attivo patrimoniale di una società che ha proposto un concordato con cessione dei beni con soddisfazione non integrale dell’intero ceto creditorio”; xi) era dunque necessario dare ai creditori “una completa e contestualizzata rappresentazione delle operazioni che hanno determinato la composizione (e, nello specifico, la rilevante diminuzione) dell’attivo patrimoniale della società proponente”; xii) è inoltre da escludere che l’operazione sarebbe comunque inidonea ad arrecare pregiudizio ai creditorie che essa non rientra negli obblighi informativi della proponente, alla luce del precetto contenuto nell’art. 2506-quater cod. civ.;essendo, invece, rilevante per i creditori di Work “essere resi edotti circa il fatto che, dopo la scissione ed a seguito della cessione di partecipazioni sociali ad una società terza (non confluita nella successiva fusione), non rientrino più nel perimetro di un concordato con cessione di beni le quote di una società titolare di un immobile di ingentissimo valore, quote che, all’evidenza, offrono diverse garanzie di soddisfacimento rispetto alla mera responsabilità solidale della società originatasi dalla scissione”. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionechiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenentetre motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 4. Resistono con controricorsi: la curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]; l’Agenzia delle Entrate (successore ex legedella, estinta, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). 5. Le intimate Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:SOCIETA]non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce – per le ragioni nell’atto illustrate - che la sentenza impugnata è caratterizzata da “violazione degli artt.24 e 111 Cost. e dell’art. 162 l.fall.” per avere il Tribunale omesso, in sede di udienza camerale fissata in applicazione dell’art.162, secondo comma, l.fall., di indicare le ragioni di inammissibilità della proposta di concordato, in quanto: la giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a: Cass. n. 277 del 2016; Cass. n. 2957 del 2016) ha chiarito che l’audizione del debitore, prevista dall’art. 162, secondo comma, l.fall. “trova la sua ratio(ed il suo fondamento sistematico) nella esigenza di assicurare al debitore l’esercizio del diritto di difesa in relazione alla proposta concordataria e, quindi, in relazione ai profili di inammissibilità della stessa rilevati dal Tribunale, allorché, dopo “aver verificato”che “non riconoscono [ recte , ricorrono] i presupposti di cui all’art. 160, comma 1 e 2 e art. 161” è tenuto a “sentire” il debitore (per consentirgli, appunto, l’esplicazione del diritto di difesa)”; se la funzione della convocazione del debitore in camera di consiglio è da individuare nell’esigenza di assicurargli l’esercizio del diritto di difesa, tale funzione può essere svolta solo se laparte sia stata concretamente posta in condizioni di esercitare tale diritto e, quindi, sia statapreventivamente edotta dei profili di inammis sibilità rilevati dal Tribunale ; nel caso di specie, è “pacifico” che il Tribunale non ha indicato, né nell’avviso di convocazione in camera di consiglio, né all’udienza cameralesvoltasi il 1 dicembre 2016, le ragioni di inammissibilità della proposta e del piano; il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata , secondo cui essa Work non av rebbe indicato, con specifico riferimento alle ragioni fondanti la decisione di inammissibilità, il contenuto della difesa che sarebbe stata a lei preclusa, è da un lato smentito dal contenuto del reclamo “(ove, al secondo motivo, è stata prospettatala difesa, preclusa in primo grado, per il denunciato vizio procedurale)” e, dall’altro, è non pertinente, essendo stata preclusa a essa ricorrente qualsiasi attività difensivaquanto al motivo determinante l’affermata inammissibilità(conosciuto solo a seguito del deposito del decreto impugnato). 2. Premesso che i precedenti della giurisprudenza di legittimità indicati dalla ricorrente (pag. 11 del ricorso)a sostegno della propria tesi (nullità, per violazione del proprio diritto di difesa, del decreto di inammissibilità reso ex art. 162, secondo comma l.fall. in quanto preceduto da decreto di convocazione in camera di consiglio non indicante, n eppure sommariamente, i fatti determinanti taledecisione) non affermano quanto da le i dedotto (Cass. n. 277 del 2016 è in tema di pubblico impiego; Cass. n. 2957 del 2016 è in tema di rapporti condominiali), la censura da essa mossa alla sentenza impugnata è inammissibile perché:caratterizzata da assoluta astrattezza; non censura una delle motivazioni sul punto caratterizzanti la sentenza impugnata. Nel respingere il primo motivo di reclamo la sentenza impugnata afferma, fra l’altro, che la prospettazione della reclamante confligge con quanto da essa affermato in sede di reclamo “laddove viene più volte lamentata l’erroneità delle valutazioni del Tribunale per non essere state adeguatamente consideratele specifiche controdeduzioni svolte nel merito con riguardo ai profili di inammissibilità del concordato” (pag. 5). Tale motivazione – da sola idonea a sorreggere la decisione di rigetto del motivo di reclamo -non è specificamente censurata dalla ricorrente. Inoltre, nella parte del ricorso dedicata alla sintesi dei fatti processuali precedenti il decreto di inammissibilità (pagg. 6 e 7) siafferma che all’udienza camerale svoltasi avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 1 dicembre 2016, essa ricorrente depositò , in replica alle argomentazioni fondanti la richiesta del pubblico ministero di inammissibilità della proposta concordataria e di fallimento,“memoria difensiva”, con cui, per quanto qui interessa, illustrò “le ragioni per le qualile operazioni straordinarie poste in essere fino alla fusione del 2014 non avessero pregiudicato la garanziapatrimoniale dei creditori e per le quali, nel caso di specie, il richiamo alla tematica degli atti di frode fosse del tutto impertinente, proprio in ragione delle predette operazioni straordinarie”. Su tale questione di fatto, determinante ladecisione giudiziale sfavorevole alla ricorrente, il diritto di difesavenne da costei in concreto esercitato, avendo il Tribunale ammesso il deposito della sua memoria sul punto; come correttamente affermato dalla sentenza impugnata. 3. Con il secondo motivo la sentenza impugnata è dalla ricorrente censurataper dedotta violazione degli artt. 161, 162, 163, 172, 173 e 180 l.fall., in quanto, in buona sostanza: l’esistenza delle operazioni di scissione, di cessione di partecipazione societaria e di fusione eraagevolmente desumibile dal contenuto dei documenti depositati e tali accadimenti non dovevanoessere espressamente menzionatinella proposta di concordato preventivo, a pena della suainammissibilità, a meno di non ritenerli a tti di frode; la sentenza è in diritto erronea nell’affermare che l’informazione fornita ai creditori debba essere estesa non solo alle circostanze rilevanti ai fini della valutazione della fattibilità economica della propostae del piano, ma anche agli accadimenti storici determinanti l a consistenza patrimoniale di essaproponente al momento del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo; il giudice del reclamo ha confuso i due distinti profili dei limiti del suo controllo sull’ammissibilità della proposta e del compimento degli atti di frode(nella specie ritenuti insussistenti dalla sentenza impugnata); in altre parole, “il corredo informativo potrà ritenersi non adeguato solo ed esclusivamente laddove siano stati offerti ai creditori elementi informativi che possono in qualche modo incidere (negativamente) sulla realizzabilità di quanto ipotizzato nel piano o che, comunque, possono incidere sulla veridicità dei dati aziendali posti a base del piano concordatario”; inoltre, le carenze informative, “in ogni fase della procedura, possono legittimare l’arresto della stessa, solo ed esclusivamente laddove si acclari che la omessa informazione dia luogo ad un “atto in frode ai creditori”, vale a dire ad una condotta decettiva del debitore finalizzata ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori(e, quindi, che l’omissione informativa sia frutto di dolo, anche meramente generico, che è presupposto indefettibile per la configurazione dell’atto in frode)”. 4. In subordine, la ricorrente deduce -per le ragioni nell’atto indicate - l’irrilevanza della mancata menzione dell’operazione di cessione di una quota di partecipazione societaria ai fini della declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria “in ragione della conoscibilità dell’operazione sulla base della documentazione allegata alla domanda concordataria”, determinante violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 161, 162 e 172 l.fall. 5.I due motivi appena riassunti, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.La dedotta violazione del precetto recato dall’art. 112 cod. proc. civ. non sussiste, avendo la sentenza impugnata specificamente indic ato (pagg. 10 e 11) le ragioni per cui è necessario che l’informazione omessa risulti, in maniera agevolmente intelligibile dai creditori, dalla proposta e dal piano e che non è esigibile dai creditori enucleare e contestualizzare tale informazione dalle i scrizioni eseguite nel registro delle impre se “numerose operazioni che hanno interessato un gran numero di società, in parte rimaste all’internodel perimetro concordatario ed in parte esterne a tale perimetro” . La giurisprudenza di legittimità, nel ricostruire la disciplina (risultante da modificazioni normativedai contenuti lacunosi susseguitesi in breve volgere di tempo e fra loro non sempre coordinate) del concordato preventivo,assegna – per quanto qui interessa - un ruolo centrale alle informazioniche proposta, piano e relazionedel professionista attestante la veridicità dei “dati aziendali” e la fattibilità del piano, debbono(alla luce del contenuto dei documenti depositati dal richiedente l’ammissione ) necess ariamente dare ai creditori dell’imprenditore in crisi onde consentire a costoroun consapevole esercizio del diritto di voto sulla convenienza economica, rispetto al fallimento,dell’accesso del loro debitore a tale procedurae che il giudice , anche alla luce di quanto rilevato dal commissario giudiziale nella sua relazione,deve controllare l’adeguatezza allo scopo del contenuto di tali informazioni (cfr., per tutte:Cass. S.U. n. 1521 del 2013; Cass. n. 7959 del 2017) . Tali informazioni, oggettivamente chiare,non debbono solo riguardare fatti risultanti al momento del deposito della domanda di concordato preventivo, bensì debbono avere per oggetto anche accadimenti, anteriori a tale momento, che, causalmente e in rel azione logico-temporale prossima alla rappresentazione dall’imprenditore offerta dellapropriacrisi, hanno determinato la consistenza del proprio patrimonio(nelle sue componenti del passivo e dell’attivo destinato al soddisfacimento dei creditori),onde consentire a i suoi creditori una consapevole scelta relativa all’approvazione della proposta mediante l’espressione del voto (in questo senso, cfr.:Cass. n. 2773 del 2017; Cass. n. 5073 del 2017). Orbene, la sentenza impugnata ritiene non sussistente il requisito della chiarezza dell’informazione offerta ai creditoridi [OSCURATO:PERSONA] (il cui patrimonio è quello risultante per effetto della incorporazione in essa di quattro società di capitali attuata il 29 dicembre 2014), che la domanda di concordato presentò il 26 novembre 2015;risultando dalle relazioni consegnate dal commissario giudiziale, finalizzate a fornire elementi di valutazione relativi alla fattibilità giuridica ed economica della proposta (pag. 7),che la società omise di descrivere ifatti, verificatisi fra il mese di agosto 2014 e il 29 dicembre 2014 ( illustrati nella pag. 9 ), dai quali risultò la consistenza del proprio patrimonio al momento della presentazione di tale domanda. La sentenza esclude, in particolare,che l’operazione da essa descritta sia “inidonea ad arrecare pregiudizio ai creditori” della ricorrente (pag. 14) , evidenziando che “è evidentemente rilevante per i creditori essere resi edotti circa il fatto che, dopo la scissione ed a seguito della cessione di partecipazioni sociali ad una società terza (non confluita nella successiva fusione), non rientrino più nel perimetro di un concordato con cessione di beni le quote di una società titolare di un immobile di ingentissimo valore, quote che, all’evidenza, offrono diverse garanzie di soddisfacimento rispetto alla mera responsabilità solidale della società originatasi dalla scissione”(pag. 14). E’ vero che: tale affermazione è funzionalealla risposta relativa alla dedotta (dall’odierna ricorrente) insussistenza dell’obbligo di informazione in discorso alla luce del contenuto precettivo dell’art. 2506-quatercod. civ. (secondo cui la società risultante da scissione risponde solidalmente con quella scissa dei debiti della società scissa rimasti insoddisfatti nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato ovvero rimasto); la sentenza stessa afferma, inoltre,che l’omissione di informazione venne segnalata dal commissario giudiziale onde “fornire elementi finalizzati alla valutazione circa la fattibilità giuridica ed economica della proposta concordataria e non, invece, di riferire al Tribunale in ordine all’intervenuto accertamento di una delle condotte previste dall’art. 173 l.f.”; escludendo per tale ragione che la propria analisi dovesse incentrarsi “sul profilo della ricorrenza o non di atti di frode, nonessendo stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza di concordato ex art. 161 comma sesto e 173 l.f.” (pag. 7). Ha in astratto ragione la ricorrente allorché afferma che l’omessa illustrazione di fatti storici antecedenti allaproposta concordataria può giustificare l’arresto della procedura prima deldecreto di ammissione solo se abbia portata decettiva (costituisca , cioè , un atto di frode, idoneo a pregiudicare la formazione del consenso informato dei creditoriquanto alla convenienza economica, rispetto al fallimento, della proposta loro rivolta dall’imprenditore). E’ però indubbio che – come accertato dalla sentenza impugnata - l’omissione di tali informazioni nel caso di specie sia un comportamentoidoneo a incidere sulla valutazione , riservata ai creditori,della convenienza del concordato preventivo rispetto al fallimento ; come tale determinante, in applicazione dell’art. 173 l.fall., la revoca dell’ammissione al concordato preventivose accertata dopo tale momento e , specularmente, l’inammissibilità della proposta ove l’accertamento giudiziale avvenga prima dell’emissione del decreto di cui all’art. 163 l.fall.(in questo senso, cfr. le citate: Cass. n. 2773 del 2017; Cass. n. 5073 del 2017; Cass. n. 7959del 2017). La motivazione della sentenza impugnata è dunque da correggere nel senso che l’omissione in discussione determina l’inammissibilità della proposta in applicazione dell’art.173 l.fall. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono in definitiva da rigettare. 6. In conclusione: il ricorso è da rigettare; la regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione è disposta in applicazione del principio di soccombenza ; con la conseguenza che la ricorrente deve essere condannata a rimborsare alle (sole) controricorrenti le spese da ciascunarispettivamente anticipate nelle misure in dispositivo liquidate. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrentea rimborsare a cia scuna controricorrente le spese rispettivamente anticipate nel presente giudizio, liquidate: a) quanto alla curatela del fallimento dellaWork [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in euro 200 per esborsi e in euro 7.000per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge; b) quanto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in euro200 per esborsi e in euro 7 .000 per compenso di avvocato, oltre sp ese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge ; c) quanto alla Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in euro 200 per esborsi e in euro 7.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A.come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titol