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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 maggio 1972

Cassazione n. 39577/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8.05.1972 avverso la sentenza del 23/11/2021 emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, in cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna del Tribunale di Pescara emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ed altro coimputato) per oltraggio a pubblico ufficiale, avendo offeso l'agente penitenziario [OSCURATO:PERSONA] mentre svolgeva attività di vigilanza nell'istituto in cui era detenuto, pronunciando la frase "Caprone tu non sei nessuno".

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione della legge penale con riferimento all'art. 110 cod.pen. per avere ritenuto il concorso di persone nel reato sebbene non risultasse alcun elemento da cui desumere la finalità unitaria delle condotte e il contributo di ciascun imputato.

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla concreta offensività della frase pronunciata e della lesione all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale in quanto priva di carica sprezzante alla luce dell'evoluzione della lingua.

2.3. Violazione della legge penale con riferimento all'art. 341-bis cod.pen. per assenza di qualsiasi collegamento tra la condotta contestata e l'esercizio della funzione pubblica e l'interferenza perturbatrice rispetto al suo espletamento.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e le parti hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è generico.

Il richiamo contenuto nel capo di imputazione all'art. 110 cod. pen. è derivato dall'essere state le condotte di oltraggio consumate da entrambi gli imputati, compagni di cella, nello stesso momento ai danni della medesima persona offesa con cui avevano avuto un diverbio, cosicché appare corretta la qualificazione, in chiave concorsuale, della condotta e, di converso, del tutto generica e priva di rilevanza la doglianza.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente valutato, in piena consonanza con quella di primo grado, il carattere offensivo della frase "caprone tu non sei nessuno" pronunciata dal ricorrente nei confronti del pubblico ufficiale, mentre questi svolgeva attività di vigilanza all'interno della cella del detenuto.

Nessun pregio assume il tentativo difensivo di depotenziare il contenuto ingiurioso richiamando l'etimologia del termine "Caprone" e la sua evoluzione nel tempo, oltre che sostenendo che la frase "tu non sei nessuno" sia innocua e neutra, non solo per il valore intrinsecamente offensivo delle parole utilizzate, ma anche alla luce del contesto in cui esse sono state pronunciate ovverosia da parte di due detenuti, all'interno del carcere, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] stava compiendo un atto del proprio ufficio.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte distrettuale, in piena adesione all'accertamento compiuto dal giudice di primo grado, e applicato il pacifico orientamento di questa Corte, ha ritenuta integrata la fattispecie di reato accertandone i requisiti oggettivi costituiti: a) dall'utilizzo delle espressioni ingiuriose utilizzate dall'imputato, non contestate, b) dalla presenza di più persone, cioè altri detenuti, ed in luogo aperto al pubblico, tale dovendosi ritenere la struttura carceraria (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D.R., Rv. 273417), c) nel momento in cui il pubblico ufficiale svolgeva un atto dell'ufficio all'interno della cella del ricorrente.

5. L'inammissibilità del ricorso determina la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8.05.1972 avverso la sentenza del 23/11/2021 emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, in cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna del Tribunale di Pescara emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ed altro coimputato) per oltraggio a pubblico ufficiale, avendo offeso l'agente penitenziario [OSCURATO:PERSONA] mentre svolgeva attività di vigilanza nell'istituto in cui era detenuto, pronunciando la frase "Caprone tu non sei nessuno". 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione della legge penale con riferimento all'art. 110 cod.pen. per avere ritenuto il concorso di persone nel reato sebbene non risultasse alcun elemento da cui desumere la finalità unitaria delle condotte e il contributo di ciascun imputato. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla concreta offensività della frase pronunciata e della lesione all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale in quanto priva di carica sprezzante alla luce dell'evoluzione della lingua. 2.3. Violazione della legge penale con riferimento all'art. 341-bis cod.pen. per assenza di qualsiasi collegamento tra la condotta contestata e l'esercizio della funzione pubblica e l'interferenza perturbatrice rispetto al suo espletamento. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e le parti hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è generico. Il richiamo contenuto nel capo di imputazione all'art. 110 cod. pen. è derivato dall'essere state le condotte di oltraggio consumate da entrambi gli imputati, compagni di cella, nello stesso momento ai danni della medesima persona offesa con cui avevano avuto un diverbio, cosicché appare corretta la qualificazione, in chiave concorsuale, della condotta e, di converso, del tutto generica e priva di rilevanza la doglianza. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha correttamente valutato, in piena consonanza con quella di primo grado, il carattere offensivo della frase "caprone tu non sei nessuno" pronunciata dal ricorrente nei confronti del pubblico ufficiale, mentre questi svolgeva attività di vigilanza all'interno della cella del detenuto. Nessun pregio assume il tentativo difensivo di depotenziare il contenuto ingiurioso richiamando l'etimologia del termine "Caprone" e la sua evoluzione nel tempo, oltre che sostenendo che la frase "tu non sei nessuno" sia innocua e neutra, non solo per il valore intrinsecamente offensivo delle parole utilizzate, ma anche alla luce del contesto in cui esse sono state pronunciate ovverosia da parte di due detenuti, all'interno del carcere, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] stava compiendo un atto del proprio ufficio. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte distrettuale, in piena adesione all'accertamento compiuto dal giudice di primo grado, e applicato il pacifico orientamento di questa Corte, ha ritenuta integrata la fattispecie di reato accertandone i requisiti oggettivi costituiti: a) dall'utilizzo delle espressioni ingiuriose utilizzate dall'imputato, non contestate, b) dalla presenza di più persone, cioè altri detenuti, ed in luogo aperto al pubblico, tale dovendosi ritenere la struttura carceraria (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D.R., Rv. 273417), c) nel momento in cui il pubblico ufficiale svolgeva un atto dell'ufficio all'interno della cella del ricorrente. 5. L'inammissibilità del ricorso determina la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ott
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