CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2021
Cassazione n. 23434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23000-2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio, n. 25, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente e contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 605/03/2021 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia relativa ad impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate all'istanza avanzata ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di rimborso dell'IRPEF versata sul trattamento pensionistico integrativo, con la sentenza impugnata la CTR del Lazio, previa estromissione dal processo dell'INPS, riteneva spettante alla contribuente il rimborso di quanto versato in eccesso solo a decorrere dal 30 giugno 2011, ovvero nei 48 mesi antecedenti la data del 30 giugno 2015, di presentazione dell'istanza, ex art38 del d.P.R. n. 600 del 1973. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso, rimanendo intimato l'INPS. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 19, commi 1, lett. g), e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, 37 e 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4, e 382, terzo comma, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato, nonostante l'eccezione tempestivamente sollevata (e peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Cass. n. 16520 del 2017) e dichiarato l'inammissibilità dell'originario ricorso della contribuente perché proposto avverso un silenzio rifiuto mai formatosi per genericità dell'istanza di rimborso, come tale inidonea alla formazione del silenzio rifiuto impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 3. Ritiene il Collegio di dare continuità all'insegnamento di questa Corte secondo cui «Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21400 del 30/11/2012, Rv. 624444 - 01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3250 del 20/03/2000, Rv. 534891 - 01). Principio, questo, di recente ribadito da Cass. n. 4565 del 2020. 4. Orbene, nel caso di specie la CTR ha errato nel ritenere - con statuizìone implicita, per aver proceduto all'esame nel merito del ricorso della contribuente - infondata l'eccezione riproposta dall'Agenzia delle entrate in grado di appello, per come risulta dal contenuto di del medesimo, riprodotto in parte qua nel ricorso, a pag. 6, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Invero, l'istanza di rimborso avanzata dalla contribuente, riprodotta a pag. 10 del ricorso, non conteneva alcuna delle indicazioni di cui alle citate pronunce di questa Corte, limitandosi a richiedere all'INPS e all'Agenzia delle entrate «di voler applicare quanto stabilito dalla norma sopraindicata», ovvero l'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005», formulata in modo assolutamente generico, per come comprovato dalla richiesta formulata solo nei confronti dell'INPS «di provvedere [...] a rilasciare alla sottoscritta una certificazione in cui si attesti il nuovo importo imponibile della propria pensione integrativa, rideterminato a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dopo il ricalcolo della aliquota fiscale secondo quanto previsto dall'art. 11 del DLGS n. 252/2005, al fine di poterlo esibire all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente». 5. Il secondo motivo di cassazione, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, in combinato disposto dall'art. 64, comma 2, della legge n. 144 del 1999, resta assorbito. 6. Da quanto detto discende la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di inammissibilità dell'originario ricorso della contribuente. La controrìcorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo mentre le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale. Vanno altresì compensate le spese processuali con l'INPS rimasta intimata, avente posizione analoga a quella della parte ricorrente. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità dell'originario ricorso della contribuente che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito tra tutte le parti processuali e quelle di legittimità con l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. Così deciso i