CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 18970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa che ha richiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che ha rigettato il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza cautelare del divieto di dimora nel Comune di Salerno emessa dai G.i.p. del Tribunale di Salerno, in ordine ai delitti di cui ai capi 5), 6), 8), 9), 11), 12) per i reati di cui agli artt. 416, 353 e 353-bis, cod. pen. Secondo le imputazioni provvisorie, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Presidente della "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA], è accusato di essersi associato con altri soggetti a capo di analoghe compagini sociali gerenti servizi di manutenzione del patrimonio comunale di Salerno, al fine di controllare e gestire in situazione di monopolio gli affidamenti di appalti (e le successive proroghe) assegnati in favore di cooperative sociali di tipo B da parte del Comune di Salerno (capo 5); a detta condotta associativa sarebbero seguiti i reati fine di turbata libertà degli incanti oltre che attività tese a turbare le gare e le modalità di scelta del contraente poste in essere per mezzo di attività collusive (capi 6, 8, 9, 11, 12); condotte complessivamente contestate sino all'aprile 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce i motivi di ricorso di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quanto ad utilizzabilità delle intercettazioni disposte per mezzo del captatore informatico, in violazione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 216/2017 e 267 cod. proc. pen. Il ricorrente rileva l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale della cautela nella parte in cui aveva ritenuto utilizzabili le intercettazioni disposte per mezzo del captatore informatico, che la legge limita alle sole indagini per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314 - 335-bis cod. pen. (previsti dal capo I, del titolo II, del libro II, del cod. pen.). Secondo il testo letterale della legge, sarebbe invece escluso l'utilizzo del captatore informatico per i delitti dei privati nei confronti della pubblica amministrazione (ricompresi nel successivo capo II che prevede i reati di cui agli artt. 336 e seguenti), tra cui certamente i delitti di cui agli artt. 353 e 353-bis cod. pen. oggetto di contestazione nei confronti del ricorrente. Sarebbe chiaro il tenore dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 216/2017, che espressamente richiama, ai fini dell'utilizzo del particolare ed invasivo strumento di indagine, i soli delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con pena non inferiore nel massimo a cinque anni. 2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento all'attuale svolgimento dell'attività lavorativa, pur essendo intervenuta la revoca dell'incarico di responsabile della società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]", attività ormai venuta meno, unitamente ad ogni rapporto esistente tra detta cooperativa e l'amministrazione comunale. 2.3. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'adeguatezza della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Salerno, che non tiene conto dell'intervenuto licenziamento dalla società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]".2.4. Con conclusioni scritte del 26 gennaio 2022, la difesa richiama i motivi di ricorso e rileva, in risposta alle conclusioni del P.M ai fini dell'incidenza della questione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con l'impiego del captatore informatico sul complessivo compendio indiziario, che il materiale probatorio a carico dell'indagato viene indicato dal Tribunale nelle pagine da 115, 116 e 117 "come costituito (esclusivamente) dagli esiti delle medesime intercettazioni". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, è inammissibile. 2. Generico risulta il primo motivo di ricorso, teso a confutare le ragioni che avevano portato il Tribunale del riesame a rigettare l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni interessate dal captatore informatico. È ormai consolidato il principio di diritto espresso in più occasioni da questa Corte, quello secondo cui è onere della parte che eccepisce in sede di legittimità l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne, altresì, l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un. N. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108). Ed infatti, la censura rivolta alla parte del provvedimento impugnato fa riferimento a plurime intercettazioni telefoniche ed ambientali senza che si possa comprendere quali di queste sarebbero direttamente interessate alle critiche rivolte. Ma soprattutto, a fronte di plurimi e variegati elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata, a prescindere dalla bontà o meno della risposta che dà conto delle ragioni che portano a ritenere utilizzabili i risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore informatico che - per quanto detto - non rileva, la difesa del ricorrente non indica quale sia l'incidenza sul complessivo compendio indiziario delle intercettazioni ritenute inutilizzabili. Contrariamente a quanto affermato attraverso le repliche alla requisitoria scritta del P.M. (secondo cui il materiale probatorio sarebbe "costituito (esclusivamente) dagli esiti delle medesime intercettazioni") l'ordinanza rinvia ad intercettazioni eseguite secondo i canoni "ordinari", descrive il contenuto degli atti acquisiti presso la pubblica amministrazione interessata, delle osservazioni degli investigatori e, in ultimo, analizza nel dettaglio le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto il ricorrente ha censurato di inattendibilità in sede di riesame. Quanto sopra enunciato rende palese come la dedotta inutilizzabilità si risolva in una mera petizione di principio priva di effettiva valenza sul compendio motivazionale posto alla base della ritenuta gravità indiziaria relativamente ai capi di incolpazione provvisoria che non viene in alcun modo fatta oggetto di censura da parte del ricorrente. 3. Manifestamente infondata e generica risulta la critica rivolta alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari ed adeguatezza della misura del divieto di dimora nel Comune di Salerno (secondo e terzo motivo) che il Tribunale, con motivazione completa e logica, ha giudicato adeguata in considerazione della valorizzata disponibilità ad operare nel sistema collusivo e dell'attuale inserimento nella cooperativa sociale "[OSCURATO:PERSONA]" e la conseguente necessità di allontanare il Francese dal servizio. Non pregevole risulta il tentativo del ricorrente di confutare i richiamati elementi allegando in sede di legittimità circostanze successive alla decisione di merito (licenziamento e venir meno del rapporto tra amministrazione e la cooperativa), elementi non sottoposti all'attenzione ed al vaglio del giudice della cautela che, pertanto, non ha potuto fornire risposta sul punto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il